ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito delle note
del  Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti, Capitaneria di
porto  di  Viareggio, in data 12 e 26 febbraio 2003, delle note dello
stesso  Ministero,  Direzione  generale  per  le infrastrutture della
navigazione  marittima  ed  interna,  in data 31 gennaio e 4 febbraio
2003,  nonche'  del  parere  della  seconda  sezione  consultiva  del
Consiglio  di  Stato  n. 767  del  15 maggio  2002,  con  le quali si
riassumevano   in   capo allo  Stato  le  competenze  in  materia  di
concessioni  sui  beni  del demanio marittimo portuale, con specifico
riguardo  al  porto  di Viareggio, promosso con ricorso della Regione
Toscana,  notificato  il  31 marzo 2003, depositato in cancelleria il
successivo 8 aprile ed iscritto al n. 14 del registro conflitti 2003;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del Presidente del Consiglio dei
ministri,  nonche' l'atto d'intervento della societa' Porto Turistico
Domiziano;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  24 gennaio  2006  il  giudice
relatore Alfonso Quaranta;
    Uditi   l'avvocato   Fabio  Lorenzoni  per  la  Regione  Toscana,
l'avvocato dello Stato Anna Lidia Caputi Iambrenghi per il Presidente
del  Consigli dei ministri e l'avvocato Michele Costa per la societa'
Porto Turistico Domiziano.

                          Ritenuto in fatto

    1.  - Con ricorso notificato il 31 marzo 2003 e depositato presso
la cancelleria della Corte il successivo 8 aprile, la Regione Toscana
ha  promosso  conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in
relazione ai seguenti atti: note del Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti,  Capitaneria  di  porto  di  Viareggio,  in data 12 e
26 febbraio  2003;  note  del  Ministero  delle  infrastrutture e dei
trasporti, Direzione generale per le infrastrutture della navigazione
marittima ed interna, in data 31 gennaio e 4 febbraio 2003.
    La  Regione,  altresi',  ha  elevato  conflitto nei confronti del
Consiglio  di  Stato,  in ordine al parere reso dalla seconda sezione
consultiva   in  data  15 maggio  2002,  n. 767,  «per  quanto  possa
occorrere».
    Premette  la  ricorrente  che il Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti, richiamando le argomentazioni del suddetto parere del
Consiglio  di  Stato, ha ritenuto di riassumere in capo allo Stato le
competenze  in  materia di concessioni sui beni del demanio marittimo
portuale,  con  specifico  riguardo  al porto di Viareggio, in quanto
contemplato  nel  decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri
21 dicembre 1995.
    2. - Con la nota in data 12 febbraio 2003 il Ministero comunicava
alla  Regione Toscana che la Direzione generale per le infrastrutture
della  navigazione  marittima  ed  interna  aveva invitato gli uffici
periferici  «a  voler  considerare ascritti alla propria competenza i
porti  iscritti nel d.P.C.m. 21 dicembre 1995», tra i quali risultava
inserito il porto di Viareggio.
    2.1.  -  La  Direzione  in  questione,  infatti,  con le note del
31 gennaio  e del 4 febbraio 2003 - nell'esaminare la questione della
valenza   dell'intervenuta   modifica   dell'art. 105   del   decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli enti locali, in
attuazione  del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), ai fini del
riparto di funzioni tra Stato, Regioni ed enti locali - richiamava il
parere  n. 767 del 2002 del Consiglio di Stato e affermava che, nelle
more   dell'adozione   della   classificazione  dei  porti  ai  sensi
dell'art. 4  della  legge  28 gennaio  1994,  n. 84  (Riordino  della
legislazione  in  materia  portuale),  doveva  farsi  riferimento  al
d.P.C.m.  21 dicembre  1995,  con  la conseguenza di ritenere i porti
nello   stesso  indicati  esclusi  dal  conferimento  delle  funzioni
amministrative alle Regioni.
    2.2.  -  Infine,  con  la nota del 26 febbraio 2003, il Ministero
richiamava i precedenti atti e, riaffermando la competenza statale in
ordine ai porti iscritti nel d.P.C.m. 21 dicembre 1995, dichiarava di
rimanere  in  attesa  di  concordare  le modalita' per l'acquisizione
della   documentazione  occorrente  per  l'esercizio  delle  relative
funzioni.
    3.  - Tanto premesso, la ricorrente deduce che gli atti impugnati
sono lesivi delle attribuzioni regionali delineate dagli articoli 117
e  118,  «anche in relazione all'art. 5», della Costituzione, venendo
in  rilievo  materie  di competenza legislativa concorrente («governo
del  territorio, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e
di  navigazione, turismo ed industria alberghiera, lavori pubblici»);
chiede,  pertanto,  che  la  Corte dichiari che non spetta allo Stato
assumere  competenze  in  materia di concessioni sui beni del demanio
marittimo   portuale   in  ordine  al  porto  di  Viareggio,  con  il
conseguente annullamento dei suddetti atti.
    3.1.  -  La  Regione sottolinea che il d.P.C.m. 21 dicembre 1995,
emanato   in  attuazione  dell'art. 59,  secondo  comma,  del  d.P.R.
24 luglio  1977,  n. 616  (Attuazione  della delega di cui all'art. 1
della  legge 22 luglio 1975, n. 382), costituisce l'atto con cui sono
state  individuate le aree demaniali escluse dalla delega di funzioni
amministrative  conferita  alle  Regioni dal primo comma del suddetto
articolo 59.   Tale   ultima   disposizione   presentava,   comunque,
un'estensione  minore  rispetto  all'art. 105  del  d.lgs. n. 112 del
1998,  in  quanto  il  trasferimento delle funzioni era limitato alle
sole  ipotesi  di  utilizzazione  del  demanio  marittimo,  lacuale e
fluviale, per finalita' turistiche e ricreative.
    Da  cio'  la  Regione  Toscana  deduce  che gli atti impugnati si
inseriscono  in  un  sistema  che non corrisponde all'attuale assetto
legislativo, caratterizzato da un piu' articolato trasferimento delle
funzioni amministrative, in materia, dallo Stato alle Regioni.
    3.2.   -  Il  riparto  delle  competenze  risultante  dagli  atti
impugnati,  infatti,  non  sarebbe  conforme  ai criteri della delega
conferita  al  Governo  dall'art. 1  della legge 15 marzo 1997, n. 59
(Delega  al  Governo  per  il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione
e  per  la  semplificazione  amministrativa),  che indica quale unico
limite  espresso  alla  competenza  regionale  l'ordine pubblico e la
sicurezza pubblica. Analogamente l'art. 105, comma 2, lettera l), del
d.lgs. 112 del 1998 esclude dal conferimento i porti finalizzati alla
difesa  militare  ed alla sicurezza dello Stato. Pertanto ogni «altra
previsione dell'art. 105 ed, in particolare, il riferimento alle aree
di interesse nazionale, deve, dunque, essere interpretata in coerenza
con   tali  previsioni,  oltre  che  con  il  riparto  di  competenza
Stato-Regioni quale desumibile dall'attuale ordinamento vigente».
    3.3.  -  Dall'analisi  del  quadro  normativo vigente, la Regione
deduce  che  il  demanio  marittimo  portuale, prima identificato con
riferimento all'appartenenza dei beni, attualmente e' individuato con
riferimento  alla  natura delle funzioni esercitate, le quali restano
attribuite  allo Stato solo se connesse ad usi specifici di rilevanza
nazionale  (sicurezza della navigazione interna ed approvvigionamento
energetico),  mentre  tutte le restanti funzioni sono attribuite alle
Regioni,   in   applicazione   del   principio  della  sussidiarieta'
dell'azione   degli   enti   centrali   rispetto  alle  articolazioni
periferiche.
    Rileva,  altresi',  che  la  recente  modifica  dell'art. 105 del
d.lgs.  n. 112 del 1998, intervenuta ad opera dell'art. 9 della legge
16 marzo  2001,  n. 88 (Nuove disposizioni in materia di investimenti
nelle imprese marittime), ha comportato che, dal 1° gennaio 2002, nei
porti   di   rilevanza   economica  regionale  ed  interregionale  le
competenze  in  materia  di  amministrazione  del  demanio  marittimo
spettino  alle  Regioni, salvo che sussistano ragioni di tutela della
sicurezza  della  navigazione  interna, e con l'eccezione del settore
dell'approvvigionamento  d'energia, per il quale, stante la rilevanza
di  carattere nazionale, lo Stato mantiene le proprie competenze, che
continueranno a far capo all'amministrazione marittima.
    Gli  atti impugnati, invece, «forzando la portata del richiamo al
d.P.C.m.  21 dicembre  1995», hanno confermato l'individuazione delle
aree escluse, operata dal preesistente atto governativo.
    3.4.  -  La  Regione  trae  ulteriori  argomenti  a  sostegno del
sollevato   conflitto   di   attribuzione   dal   combinato  disposto
dell'art. 105  del d.lgs. n. 112 del 1998, come da ultimo modificato,
e dell'art. 4, comma 2, della legge n. 84 del 1994.
    Ad  avviso  della  ricorrente, infatti, non puo' ritenersi che il
piu'  ampio  conferimento  di  funzioni  effettuato  dal  nuovo testo
dell'art. 105    sia   condizionato   dall'emanazione   del   decreto
ministeriale di classificazione dei porti di cui alla legge n. 84 del
1994.
    Il   ritardo   dell'amministrazione  statale,  quindi,  non  puo'
tradursi  in un effetto sospensivo dell'efficacia di una disposizione
di  legge  ed impedire, di conseguenza, all'amministrazione regionale
l'esercizio  di  poteri che, in base a quella stessa disposizione, le
sono riconosciuti.
    La  mancata  emanazione  del  suddetto  decreto  sarebbe, invece,
indice  della  mancanza  di volonta' di attrarre altri porti, che non
siano  quelli  riservati  per legge allo Stato, nell'ambito delle sue
funzioni.
    3.5.  - La Regione sottolinea, inoltre, come le censure formulate
sono   ancora   «piu'  fondate»  avendo  riguardo  al  riparto  delle
attribuzioni  tra  lo  Stato  e  le Regioni come risultante dal nuovo
assetto  sancito  dalla  legge  costituzionale  18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e che
nella  materia  de  qua  e'  gia'  intervenuta la legge della Regione
Toscana 1° dicembre  1998,  n. 88  (Attribuzione  agli  Enti locali e
disciplina  generale  delle  funzioni amministrative e dei compiti in
materia  di  urbanistica  e  pianificazione  territoriale, protezione
della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e
risorse   geotermiche,   opere   pubbliche,  viabilita'  e  trasporti
conferite   alla  Regione  dal  decreto  legislativo  31 marzo  1998,
n. 112).
    3.5.1. - A seguito della recente riforma degli articoli 117 e 118
della  Costituzione,  infatti,  il  settore dei porti civili e' stato
demandato  alla potesta' legislativa concorrente delle Regioni, senza
distinguere  tra  aree portuali aventi rilevanza economica regionale,
ovvero  nazionale  o  internazionale;  nelle  materie  di  competenza
concorrente  regionale  spetta  alla  Regione  allocare  le  funzioni
amministrative,  in capo agli enti locali, sicche' gli atti impugnati
priverebbero la Regione stessa «della potesta' di disciplinare in via
legislativa   le  modalita'  di  esercizio  delle  relative  funzioni
amministrative e di allocarle in capo agli enti locali».
    3.6.  -  In  ordine  al parere n. 767 del 2002 reso dalla seconda
sezione  consultiva  del  Consiglio  di Stato, la Regione rileva come
l'interpretazione  di  esso  offerta dal Ministero - nel senso che si
devono  considerare,  a  tutt'oggi,  ascritti alla competenza statale
tutti  i  porti menzionati nel d.P.C.m. 21 dicembre 1995, tra i quali
risulta inserito il porto di Viareggio - non possa essere condivisa.
    4. - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  che  ha chiesto che il ricorso proposto dalla Regione Toscana
venga dichiarato inammissibile, improponibile e comunque infondato.
    5. - Ha spiegato intervento nel giudizio, con comparsa depositata
presso  la cancelleria di questa Corte il 3 gennaio 2006, la societa'
Porto Turistico Domiziano, concessionaria di uno specchio d'acqua nel
porto  di Porto Santo Stefano, destinato ad ormeggio grazie a pontili
mobili.
    La    societa'   ha   dedotto   l'inammissibilita'   e   comunque
l'infondatezza del conflitto sollevato dalla Regione Toscana.
    6.  -  L'Avvocatura  dello Stato, in prossimita' dell'udienza, ha
depositato  memoria,  con  la  quale  ha ribadito le conclusioni gia'
rassegnate alla Corte.
    6.1.  - La difesa dello Stato richiama, in particolare, il parere
del  Consiglio di Stato n. 767 del 2002, in cui ritiene si affermi la
permanente  valenza  del d.P.C.m. 21 dicembre 1995 come strumento per
individuare  non  solo  le  aree,  ma  anche  i  porti  di prevalente
interesse nazionale.
    In  proposito  la  difesa  erariale  evidenzia come, anche se nel
richiamato   parere  non  sono  forniti  elementi  per  stabilire  la
prevalenza tra il d.P.C.M. del 1995 e l'asserita competenza regionale
in  materia  di  porti  turistici, elementi chiarificatori si possano
desumere dalla sentenza della Corte costituzionale n. 511 del 2002.
    6.2.  -  L'Avvocatura  dello  Stato  fa riferimento, altresi', al
parere  n. 2194,  reso  in data 16 ottobre 2002 dalla seconda sezione
consultiva  del  Consiglio di Stato, avente ad oggetto «riparto delle
competenze  in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e
zone marine ricadenti all'interno di aree marittime protette», con il
quale  sarebbe  stata affermata la sussistente competenza dello Stato
in merito.
    6.3.  - Rileva, infine, come la competenza dello Stato, in ordine
alla  classificazione  dei porti, si rinviene nell'art. 104, comma 1,
lettera s),  del  d.lgs.  n. 112  del  1998,  la  cui  valenza appare
confermata  in ragione di quanto stabilito dalla Corte costituzionale
con  la  pronuncia  n. 282  del 2002, laddove si specifica che, nella
fase  di  transizione  dal  vecchio al nuovo sistema di riparto delle
competenze,  anche  ove  si  verta  in tema di legislazione regionale
concorrente,  quest'ultima dovra' svolgersi nel rispetto dei principi
fondamentali,  comunque risultanti dalla legislazione statale gia' in
vigore.
    7. - Anche la Regione Toscana ha depositato memoria, con la quale
ha  ribadito  le  difese  svolte  nel  ricorso e ha chiesto che venga
dichiarato  inammissibile  l'intervento spiegato della societa' Porto
Turistico Domiziano.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Con il ricorso indicato in epigrafe, la Regione Toscana ha
promosso   conflitto  di  attribuzione  nei  confronti  dello  Stato,
impugnando i seguenti atti: note del Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti,  Capitaneria  di  porto  di  Viareggio,  in data 12 e
26 febbraio 2003, note dello stesso Ministero, Direzione generale per
le  infrastrutture  della  navigazione  marittima ed interna, in data
31 gennaio e 4 febbraio 2003 - con le quali, in relazione al porto di
Viareggio,   l'amministrazione   marittima   statale  si  considerava
«nuovamente»  competente nella materia delle concessioni sui beni del
demanio  marittimo  portuale - nonche', «per quanto possa occorrere»,
il  parere  della  seconda sezione consultiva del Consiglio di Stato,
n. 767 del 15 maggio 2002.
    2.  -  La  ricorrente  ha  dedotto  che i suddetti atti sarebbero
lesivi  delle  attribuzioni regionali di cui agli articoli 117 e 118,
«anche in relazione all'art. 5», della Costituzione. Tali atti, nella
prospettiva  della  difesa  regionale,  si  porrebbero,  altresi', in
contrasto  con  il  riparto delle competenze amministrative delineato
dall'art. 105   del   decreto   legislativo   31 marzo  1998,  n. 112
(Conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  ed  agli  enti  locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo  1997,  n. 59),  come  modificato  dall'art. 9  della  legge
16 marzo  2001,  n. 88 (Nuove disposizioni in materia di investimenti
nelle imprese marittime).
    Tali  violazioni  sarebbero,  secondo  la  Regione,  ancora  piu'
accentuate  avendo riguardo alle vigenti disposizioni costituzionali,
e tenuto conto che «ove, come prospettato dagli atti impugnati, tutti
i  porti  dovessero  ritornare  sotto l'influenza statale, la Regione
verrebbe privata della potesta' di disciplinare in via legislativa le
modalita'  di  esercizio  delle relative funzioni amministrative e di
allocarle in capo ad enti locali».
    3.   -  Oggetto  del  contendere,  dunque,  e'  la  delimitazione
dell'ambito  delle  competenze,  statali  e regionali, in riferimento
alle   procedure   amministrative  per  il  rilascio  di  concessioni
demaniali  marittime  nell'ambito  del  porto di Viareggio, il quale,
come  e'  pacifico  tra  le  parti,  non  e'  finalizzato alla difesa
militare  o  alla  sicurezza  dello  Stato,  ne' e' sede di Autorita'
portuale, ma, ad avviso della ricorrente, costituisce porto destinato
precipuamente  al  commercio ai sensi degli articoli 1 e 2 (categoria
II,  classe  III)  del  regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, recante
«Testo unico della legge 16 luglio 1884, n. 2518, con le disposizioni
del  titolo  IV,  porti,  spiagge  e  fari  della  preesistente legge
20 marzo 1865, sui lavori pubblici».
    4.  -  Nel  giudizio  e'  intervenuta la societa' Porto Turistico
Domiziano  eccependo,  in primo luogo, l'inammissibilita' del ricorso
proposto  dalla  Regione  Toscana,  e  concludendo  nel merito per il
rigetto del ricorso stesso.
    Tale  intervento, a prescindere dalla sua tardivita', deve essere
dichiarato inammissibile.
    La  giurisprudenza  di  questa Corte e' costante nel ritenere che
nel  giudizio  per  conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni non
possono   intervenire   soggetti  diversi  da  quelli  legittimati  a
promuovere  il conflitto o a resistervi, salvo che gli atti impugnati
siano oggetto di un giudizio comune in cui l'interventore sia parte e
la  pronuncia della Corte sia «suscettibile di condizionare la stessa
possibilita' che il giudizio comune abbia luogo» (sentenze n. 386 del
2005; n. 76 del 2001).
    Non  ricorrendo la circostanza da ultimo indicata, l'orientamento
che esclude la legittimazione ad intervenire in giudizio dei predetti
soggetti,  nei  limiti  in  cui  e'  inteso  a  salvaguardare il tono
costituzionale  dei  conflitti affidati al giudizio della Corte, deve
essere tenuto fermo.
    5.  -  In via preliminare, e' opportuno puntualizzare che le note
ministeriali   impugnate  contengono  una  chiara  manifestazione  di
volonta' dello Stato di riaffermare la propria competenza nel settore
in esame e di negare quella regionale; pertanto, al presente giudizio
va  riconosciuto  tono  costituzionale,  in  quanto involge questioni
afferenti  al  riparto  delle attribuzioni tra Stato e Regioni, quale
risulta dal nuovo Titolo V della Parte seconda della Costituzione.
    6. - Ancora, in via preliminare, e' necessario delineare i tratti
essenziali  della  disciplina di settore rilevante per la risoluzione
del conflitto de quo.
    6.1.  -  Al riguardo, occorre partire dalla considerazione che la
Costituzione, nell'originario testo dell'art. 117, non dettava alcuna
norma attinente al regime dei porti e delle aree portuali. Conteneva,
invece,   una   disposizione   (art. 117,  primo  comma,  Cost.)  che
attribuiva  alle  Regioni  la  competenza  legislativa  in materia di
«turismo  ed industria alberghiera», che doveva essere esercitata nei
limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.
    6.2.  -  Una  prima  classificazione  dei  porti si rinveniva, in
origine,   nel   regio  decreto  n. 3095  del  1885,  il  cui  art. 1
suddivideva  i  porti  in  due  categorie: alla prima appartenevano i
porti  e  le spiagge che interessavano la sicurezza della navigazione
generale  e  servivano  unicamente  o precipuamente a rifugio, o alla
difesa  militare  ed  alla sicurezza dello Stato; nella seconda erano
inseriti  i  porti  e gli approdi - suddivisi in quattro classi - che
servivano precipuamente al commercio.
    6.3.  -  Il  primo  intervento  legislativo,  rilevante sul piano
dell'attribuzione  delle funzioni amministrative statali alle Regioni
in  materia  di  «demanio  marittimo»,  anche con riguardo all'ambito
portuale,  si  e'  avuto  con  l'emanazione  dell'art. 59  del d.P.R.
24 luglio  1977,  n. 616  (Attuazione  della delega di cui all'art. 1
della  legge  22 luglio  1975,  n. 382),  il  quale ha specificamente
delegato alle Regioni le funzioni «sul litorale marittimo, sulle aree
demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale
e   fluviale,   quando  la  utilizzazione  prevista  abbia  finalita'
turistiche  e ricreative», con la precisazione della non applicazione
di  detta  delega  «ai  porti  e  alle  aree  di preminente interesse
nazionale  in  relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e
alle  esigenze  della  navigazione marittima». Per la identificazione
delle predette aree, il citato art. 59 rinviava poi ad un decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da  adottarsi  sentite le
«Regioni interessate».
    Gia', dunque, in questa fase, la legislazione statale ha previsto
un coinvolgimento delle Regioni nella materia dei «porti».
    6.4.  - In attuazione di quanto stabilito dal richiamato art. 59,
secondo  comma, e' stato emanato il d.P.C.m. 21 dicembre 1995, con il
quale sono state identificate le aree demaniali marittime escluse dal
conferimento  delle  funzioni  amministrative alle Regioni «in quanto
riconosciute  di  preminente  interesse  nazionale  in relazione agli
interessi   della   sicurezza  dello  Stato  e  alle  esigenze  della
navigazione marittima».
    6.5.  - Un'organica disciplina dell'ordinamento e delle attivita'
portuali  e'  stata  introdotta  dalla  legge  28 gennaio 1994, n. 84
(Riordino  della legislazione in materia portuale), la quale ha anche
previsto,  in  quanto  incompatibili  con  le  proprie  disposizioni,
l'abrogazione delle norme del regio decreto n. 3095 del 1885.
    Tale   legge   ha   operato,   tra   l'altro,   all'art. 4,   una
riclassificazione  dei  porti,  distinguendoli  in  due categorie: la
prima  (categoria  I), comprendente porti o specifiche aree portuali,
finalizzati  alla  difesa  militare  e alla sicurezza dello Stato; la
seconda,  porti  o  specifiche  aree  portuali di rilevanza economica
internazionale  (categoria  II,  classe I),  di  rilevanza  economica
nazionale   (categoria  II,  classe  II),  e,  infine,  di  rilevanza
economica  regionale  e interregionale (categoria II, classe III). Il
concreto  inserimento  nell'una  o  nell'altra  categoria  (essendosi
stabilito  solo  che  i  porti  sede  di  autorita'  portuale abbiano
comunque  carattere  internazionale o nazionale) e' stato demandato a
decreti  che  avrebbero  dovuti essere adottati, rispettivamente, dal
«Ministro  della  difesa»  e  dal  «Ministro  dei  trasporti  e della
navigazione» e che, in realta', non sono stati mai emanati.
    6.6.  -  Proseguendo  nella  ricostruzione  del  quadro normativo
rilevante,   un   ulteriore   e   ampio   trasferimento  di  funzioni
amministrative  alle  Regioni,  in materia di concessioni di beni del
demanio  marittimo, anche qualora collocati in ambito portuale, si e'
avuto con il d.lgs. n. 112 del 1998. L'art. 105, comma 2, lettera l),
del suddetto decreto legislativo, nel testo originario, stabiliva che
venissero conferite alle Regioni le funzioni relative «al rilascio di
concessioni  di  beni  del  demanio  della  navigazione  interna, del
demanio  marittimo  e  di  zone  del  mare territoriale per finalita'
diverse  da  quelle  di  approvvigionamento  di  fonti  di  energia»;
precisandosi,  altresi', che «tale conferimento non opera nei porti e
nelle  aree  di  interesse  nazionale  individuate con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 1995».
    L'art. 9  della legge n. 88 del 2001 ha, poi, modificato l'ultima
parte del richiamato art. 105, comma 2, lettera l), stabilendo che il
conferimento  delle  funzioni  amministrative alle Regioni «non opera
nei  porti  finalizzati  alla difesa militare ed alla sicurezza dello
Stato,  nei  porti di rilevanza economica internazionale e nazionale,
nonche'  nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con
il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei ministri 21 dicembre
1995».  E  la  norma  prosegue disponendo che «nei porti di rilevanza
economica  regionale  ed  interregionale  il conferimento decorre dal
1° gennaio 2002».
    6.7.  -  E',  infine,  intervenuta la modifica del Titolo V della
Parte  seconda  della Costituzione, la quale ha previsto, da un lato,
l'attribuzione  alle Regioni della competenza legislativa concorrente
in  materia  di «porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e
di  navigazione» (art. 117, terzo comma, della Costituzione; sentenza
n. 378  del  2005);  dall'altro,  ha  attribuito la generalita' delle
funzioni   amministrative  ai  comuni,  salvo  che,  per  assicurarne
l'esercizio  unitario,  le  stesse siano conferite a Province, Citta'
metropolitane,   Regioni   e   Stato,  sulla  base  dei  principi  di
sussidiarieta',  differenziazione  ed  adeguatezza  (art. 118,  primo
comma, della Costituzione).
    7.  - Cosi' ricostruito il quadro normativo di riferimento, quale
si  e'  sviluppato  nel  corso  del tempo, occorre stabilire se possa
ritenersi assistita da fondamento la doglianza avanzata dalla Regione
Toscana,  che ha lamentato il vulnus alle proprie attribuzioni, nella
materia de qua, operato dagli atti impugnati.
    8.  -  Al  riguardo,  deve  essere  precisato che l'esame, cui e'
chiamata  questa  Corte,  non  deve essere effettuato con riferimento
alla  normativa  ed  agli  atti  amministrativi  adottati prima della
riforma del Titolo V. Sicche' non assumono rilevanza, in questa sede,
ne'    le   questioni   attinenti   alla   eventuale   illegittimita'
costituzionale  della  normativa  statale  precedente  alla  predetta
riforma,  ne',  tanto  meno, le questioni attinenti alla legittimita'
degli  atti  adottati  prima della riforma stessa, e segnatamente del
d.P.C.m. 21 dicembre 1995.
    8.1.  - Chiarito cio', e' bene ulteriormente puntualizzare che il
presente  conflitto  di  attribuzione deve essere risolto, secondo il
costante  orientamento  di  questa  Corte (v., tra le altre, sentenze
n. 324  del  2005,  n. 364,  n. 302 e n. 13 del 2003), sulla base dei
parametri  costituzionali vigenti al momento dell'adozione degli atti
in  ordine  ai  quali  e' stato proposto il ricorso, e dunque, avendo
riguardo  alle  norme  costituzionali  successive  alla  modifica del
Titolo V.
    9. - Sempre in via preliminare, si deve rilevare come oggetto del
conflitto   sono   esclusivamente   le   note   del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti.
    E,  infatti,  solo  in  ordine alla nota del 12 febbraio 2003 - e
quindi,  si  deve  ritenere,  in  ordine  alle  note  da quest'ultima
richiamate   (31 gennaio   e   4 febbraio  2003),  nonche'  a  quella
strettamente  connessa e consequenziale (26 febbraio 2003) - e' stata
autorizzata  dalla  Giunta regionale, con delibera del 24 marzo 2003,
la  proposizione  del  presente  conflitto  di  attribuzione.  Esula,
pertanto,  dall'oggetto  del  giudizio  l'impugnazione del parere del
Consiglio  di  Stato  n. 767  del  2002,  non richiamato dalla citata
delibera;  comunque, alla luce del suo contenuto, il detto parere non
e'  idoneo  a  recare  alcun vulnus alla rivendicata competenza della
Regione ricorrente.
    10.  -  Tanto  premesso,  si  puo' passare all'esame, nel merito,
delle specifiche questioni proposte.
    11. - Il ricorso e' fondato.
    12.  - Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con gli
atti  impugnati,  pur  in  presenza  del  predetto  nuovo  riparto di
attribuzioni  di  competenze,  delineato  dalla  riforma del Titolo V
della  Costituzione, ha inteso attrarre «nuovamente» nella competenza
statale  il  porto di Viareggio, solo perche' questo risulta inserito
nel d.P.C.m. 21 dicembre 1995.
    L'amministrazione  statale, con gli indicati atti, ha ritenuto di
poter  trarre  argomenti dal parere del Consiglio di Stato n. 767 del
2002, per operare una vera e propria «riappropriazione» di competenza
su tutti i porti e le aree portuali di cui al citato d.P.C.m. Cio' si
rivela   palese  dalla  lettura  della  nota  ministeriale,  in  data
31 gennaio  2003,  diretta  al  comune  di Viareggio, con la quale si
afferma  testualmente  che  «questa  Amministrazione  e  per  essa la
Capitaneria  di porto di Viareggio (...) deve considerarsi nuovamente
competente  in  materia»,  quasi  che, per effetto del citato parere,
fosse venuta a determinarsi una situazione nuova caratterizzata dalla
espansione   della   competenza   statale  su  porti  precedentemente
rientranti  nella  competenza  legislativa  della Regione e in quella
amministrativa del comune. Cio', malgrado il fatto che la legge della
Regione  Toscana 1° dicembre  1998,  n. 88  (Attribuzione  agli  Enti
locali  e  disciplina  generale  delle  funzioni amministrative e dei
compiti  in  materia  di  urbanistica  e pianificazione territoriale,
protezione  della  natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli
inquinamenti  e  gestione  dei  rifiuti, risorse idriche e difesa del
suolo,  energia  e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e
trasporti  conferite  alla  Regione  dal decreto legislativo 31 marzo
1998,  n. 112),  all'art. 27,  comma 3,  avesse  disposto  che  «sono
attribuite  ai  comuni le funzioni concernenti le concessioni di beni
del  demanio  marittimo  e di zone del mare territoriale, nonche' del
demanio  lacuale  e  fluviale»;  funzioni, dunque, gia' concretamente
esercitate    dal    comune    di    Viareggio    alla   data   della
«riappropriazione»,  da  parte dello Stato, della relativa competenza
amministrativa,   effettuata  con  gli  atti  oggetto  del  conflitto
proposto dalla Regione ricorrente.
    12.1.  - E' opportuno, in ogni caso, precisare che le conclusioni
cui  e'  pervenuta  l'amministrazione statale non sono suffragate dal
parere  del  Consiglio  di  Stato  n. 767 del 2002. Infatti, l'organo
consultivo,   al  quale  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  aveva  chiesto  parere  sull'interpretazione  da dare alla
disposizione  contenuta nell'art. 105, comma 2, del d.lgs. n. 112 del
1998  (nel  testo modificato dall'art. 9 della legge n. 88 del 2001),
si e' limitato a precisare, da un lato, che il termine del 1° gennaio
2002  di  decorrenza  per il conferimento alle Regioni delle funzioni
relative    ai   porti   «di   rilevanza   economica   regionale   ed
interregionale» non puo' essere considerato meramente ordinatorio, e,
dall'altro,  che  la  individuazione dei «porti turistici» (di sicura
competenza  regionale)  puo'  essere  effettuata prescindendo da ogni
attivita' di classificazione o catalogazione dei porti.
    Questo   essendo   il   contenuto   sostanziale  della  pronuncia
consultiva,  risulta confermata l'arbitrarieta' della conclusione cui
e'     pervenuta     l'amministrazione     statale     quanto    alla
«riappropriazione»,  da parte dello Stato, in ordine a tale tipologia
di porti solo perche' indicati nel d.P.C.m. 21 dicembre 1995.
    12.2.  -  Sotto quest'ultimo profilo, d'altronde, questa Corte ha
gia'  avuto  modo  di  chiarire  (sentenza  n. 322  del  2000) che il
richiamo  effettuato  nell'art. 105  del  d.lgs.  n. 112  del 1998 al
predetto  d.P.C.m. non comporta, affatto, il conferimento allo stesso
di «efficacia legislativa», ne' vale a «sanare i vizi di legittimita'
che  lo  inficiano o comunque attribuire ad esso, in quanto tale, una
nuova  o  diversa  efficacia».  «In  altri termini» - ha precisato la
Corte  -  «il  richiamo dell'atto amministrativo vale semplicemente a
definire  per relationem la portata del limite introdotto dal decreto
legislativo  al  conferimento  di  funzioni,  ma  con  riferimento al
contenuto    dell'atto    richiamato    quale    esiste   attualmente
nell'ordinamento,  e  nei  limiti  in cui l'efficacia ad esso propria
tuttora sussista».
    E'  da escludere, dunque, che il riferimento al suddetto d.P.C.m.
nelle   norme   statali,   citate   negli   atti   impugnati,   possa
cristallizzare nel tempo l'appartenenza di aree portuali di interesse
regionale   o   interregionale   al  novero  di  quelle  escluse  dal
conferimento  di  funzioni alle Regioni in vista del loro «preminente
interesse nazionale».
    In altri termini, il nuovo sistema delle competenze, recato dalla
legge  costituzionale  18 ottobre  2001,  n. 3 (Modifiche al titolo V
della   parte   seconda  della  Costituzione),  impedisce  che  possa
attribuirsi  attuale  valenza  all'inserimento del suddetto porto nel
d.P.C.m.  del 1995, ai fini del riparto delle funzioni amministrative
in materia.
    12.3.  - Quanto sin qui affermato non esclude, ovviamente, che lo
Stato possa procedere per il futuro, con la necessaria partecipazione
della   Regione   interessata  in  ossequio  al  principio  di  leale
collaborazione, a riconoscere a taluni porti, e dunque anche a quello
di Viareggio, per la loro dimensione ed importanza, quel carattere di
rilevanza   economica   internazionale   o  di  preminente  interesse
nazionale, che sia idoneo a giustificare la competenza legislativa ed
amministrativa  dello  Stato  su  tali  porti  e  sulle connesse aree
portuali.
    13.   -   Alla   luce  delle  considerazioni  che  precedono,  in
accoglimento  del ricorso, deve essere dichiarato che non spetta allo
Stato   considerarsi  «nuovamente»  competente  nella  materia  delle
concessioni  sui  beni  del  demanio  marittimo portuale del porto di
Viareggio, con la conseguenza che devono essere annullate le note del
Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti, Capitaneria di porto
di  Viareggio,  in  data  12  e 26 febbraio 2003, nonche' le note del
suddetto  Ministero,  Direzione  generale per le infrastrutture della
navigazione  marittima  ed  interna,  in data 31 gennaio e 4 febbraio
2003.