ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 300 del codice
di  procedura  civile  promosso con ordinanza del 4 febbraio 2005 dal
Tribunale  di  Napoli,  nel  procedimento  civile vertente tra Angela
Rossi  e  Giuseppe  Simone, iscritta al n. 469 del registro ordinanze
2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, 1ª
serie speciale, dell'anno 2005;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera di consiglio dell'8 febbraio 2006 il giudice
relatore Franco Bile;
    Ritenuto  che,  nel corso di un procedimento civile, nel quale si
era  verificata la morte della parte attrice costituita, senza che il
suo  difensore  ne  facesse dichiarazione, ma la relativa notizia era
stata acquisita attraverso la produzione di idonea certificazione, da
parte del difensore della parte convenuta costituita, il Tribunale di
Napoli,  sezione  distaccata di Casoria, con ordinanza del 4 febbraio
2005, ha sollevato in via incidentale - in riferimento gli articoli 3
e 24 della Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 300  del codice di procedura civile «nella parte in cui non
prevede  che,  in  caso  di  morte  della  parte  costituita,  la cui
conoscenza   sia   acquisita  nel  processo  indipendentemente  dalla
dichiarazione  dell'evento interruttivo da parte del suo procuratore,
il  giudice  debba  disporre  l'integrazione  del contraddittorio nei
confronti dei suoi eredi»;
        che,   ad   avviso   del  rimettente,  dalla  premessa  della
«sussistenza  di  un litisconsorzio necessario tra i successori della
parte  costituita  e  deceduta»  dovrebbe  discendere  che,  «pur  in
mancanza  della  dichiarazione del procuratore ex art. 300 cod. proc.
civ.,  l'integrazione  del contraddittorio dovrebbe disporsi anche in
assenza  dell'intervento  volontario  di  un successore, e cioe' ogni
qual  volta  sia acquisita al processo e dal giudice la notizia certa
della morte della parte».
    Considerato  che  il  rimettente evoca come tertium comparationis
l'orientamento   giurisprudenziale   per   cui,   se  un  coerede  si
costituisce  volontariamente  deve essere disposta l'integrazione del
contraddittorio  nei  confronti  degli  altri  coeredi,  anche quando
manchi la dichiarazione del procuratore della parte defunta;
        che   peraltro   il  presupposto  interpretativo  da  cui  il
rimettente muove e' manifestamente erroneo;
        che  infatti,  quando il difensore della parte costituita non
dichiari  l'evento  interruttivo,  il  processo resta pendente fra le
parti  originarie  (e,  quindi,  nei  confronti  del de cuius), salva
l'efficacia della sentenza contro i successori, determinandosi per la
difesa  del  procuratore  la c.d. ultrattivita' del mandato (sentenza
n. 136 del 1992);
        che  pertanto  non  si  puo'  comparare  l'ipotesi  in cui il
litisconsorzio   manchi,  perche'  il  processo  e'  incardinato  nei
confronti  di una parte singola (il de cuius), con quella che ricorre
quando  uno  fra i coeredi del defunto si costituisca in prosecuzione
volontaria  (o anche quando il processo venga riassunto nei confronti
di uno o di alcuni fra i coeredi);
        che  infatti  solamente in questa seconda situazione, poiche'
l'art. 110  cod.  proc. civ. impone la prosecuzione nei confronti del
successore  a  titolo  universale,  se  vi  sono  piu' successori, la
prosecuzione deve avvenire nei confronti di tutti;
        che  conclusivamente,  se  nessuno  dei  coeredi e' ancora in
causa,  non  si  puo'  configurare  una  situazione di litisconsorzio
necessario  e,  quindi, non si puo' porre un problema di integrazione
del  contraddittorio,  giacche' esso suppone la presenza nel giudizio
di almeno uno dei litisconsorti;
        che pertanto la questione di legittimita' costituzionale deve
essere dichiarata manifestamente infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87  e  9,  comma 2,  delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.