ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 2, comma 1,
del  decreto  legislativo  31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul
processo  tributario  in attuazione della delega al Governo contenuta
nell'art. 30  della  legge  30 dicembre  1991,  n. 413), promosso con
ordinanza   del   28 gennaio   2005   dalla   Commissione  tributaria
provinciale  di  Novara,  nel  procedimento  tributario  vertente tra
Ombrellificio  Rossana  s.n.c.  di  Migliorini  Rossana & C. ed altra
contro  l'Agenzia  delle  Entrate  Ufficio di Borgomanero iscritta al
n. 492  del  registro  ordinanze  2005  e  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 40, 1ª serie speciale, dell'anno 2005;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera di consiglio dell'8 febbraio 2006 il giudice
relatore Ugo De Siervo;
    Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Novara, con
ordinanza del 28 gennaio 2005, ha sollevato questione di legittimita'
costituzionale   dell'art. 2,   comma 1,   del   decreto  legislativo
31 dicembre  1992,  n. 546  (Disposizioni  sul processo tributario in
attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge
30 dicembre  1991,  n. 413),  «nella  parte  in cui non esclude dalla
giurisdizione  tributaria  le controversie riguardanti le sanzioni di
cui  all'art. 3,  terzo  comma»  del  decreto-legge 22 febbraio 2002,
n. 12  (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di
emersione  di  attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare),
convertito  in  legge  dall'art. 1  della legge 23 aprile 2002, n. 73
(Conversione   in   legge,   con   modificazioni,  del  decreto-legge
22 febbraio   2002,   n. 12,  recante  disposizioni  urgenti  per  il
completamento  delle  operazioni  di  emersione di attivita' detenute
all'estero  e  di  lavoro  irregolare),  in  relazione  all'art. 102,
secondo  comma,  e  alla  VI  disposizione transitoria e finale della
Costituzione;
        che  la questione e' stata sollevata nel corso di un giudizio
avente  ad  oggetto  l'avviso  di  irrogazione  della sanzione di cui
all'art. 3,   comma 3,   del  decreto-legge  n. 12  del  2002  emesso
dall'Agenzia    delle    entrate    di    Borgomanero    a    seguito
dell'accertamento,  ad opera della Guardia di finanza, dell'utilizzo,
da  parte  della  ricorrente nel giudizio a quo, di un lavoratore non
risultante nelle scritture obbligatorie;
        che,   osserva   il  rimettente,  l'art. 3  citato,  oltre  a
prevedere  una  sanzione  per l'utilizzo di lavoratori irregolari e a
determinare   le   modalita'   di   quantificazione  della  sanzione,
stabilisce   che   competente  alla  irrogazione  della  sanzione  e'
l'Agenzia delle entrate;
        che  l'art. 2  del  d.lgs.  n. 546  del 1992 attribuisce alla
giurisdizione  tributaria,  tra  le  altre, le controversie aventi ad
oggetto  le  sanzioni  amministrative  comunque irrogate dagli uffici
finanziari,  e  cio'  - ad avviso del rimettente - «indipendentemente
dalla natura delle violazioni cui quelle sono riferite»;
        che,  pertanto,  anche  in  ordine  alla  sanzione  in esame,
sussisterebbe la giurisdizione delle commissioni tributarie;
        che tale previsione contrasterebbe con l'art. 102 e con la VI
disposizione  transitoria  della  Costituzione  che, se consentono al
legislatore  di  mantenere  le giurisdizioni speciali gia' esistenti,
gli  precluderebbero  di «allargare la giurisdizione di detti giudici
speciali oltre i limiti intrinseci delle rispettive giurisdizioni» e,
pertanto, con riguardo ai giudici tributari, non potrebbero essere ad
essi  riservate  controversie,  quali quelle previste dall'art. 3 del
decreto-legge  n. 12  del  2002,  che nulla hanno a che vedere con il
sistema tributario;
        che  la sanzione prevista dalla disposizione citata, infatti,
esulerebbe  dalla  materia  tributaria, dal momento che l'utilizzo di
lavoratori  irregolari  non potrebbe essere ritenuto indice di quella
capacita'  contributiva  cui  la  Costituzione  collega  l'obbligo di
pagare i tributi;
        che  essa,  piuttosto, atterrebbe alla materia previdenziale,
con  la  conseguenza  che  l'attribuzione al giudice tributario della
cognizione  delle relative controversie contrasterebbe con il divieto
posto  dalla  Carta  costituzionale di estendere la giurisdizione dei
giudici speciali «a materie diverse da quelle ad essi destinate»;
        che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale
ha  chiesto  che  la  questione venga dichiarata inammissibile ovvero
infondata;
        che  l'Avvocatura sostiene che l'art. 2 del d.lgs. n. 546 del
1992  conterrebbe  una  «mera "clausola aperta" di attribuzione della
giurisdizione,  fondata  sul  presupposto  soggettivo»  della  natura
finanziaria dell'organo che irroga la sanzione;
        che   il   carattere   indeterminato   del   complesso  delle
controversie  attribuite al giudice tributario non contrasterebbe con
alcun principio costituzionale;
        che  la  questione  prospettata  sarebbe  inammissibile,  dal
momento che il rimettente avrebbe dovuto censurare l'art. 3, comma 3,
del  decreto-legge  n. 12  del 2002, e cioe' la norma che attribuisce
all'Agenzia  delle  entrate la competenza ad accertare ed irrogare la
sanzione   in   questione   e  dunque  la  norma  che  fonderebbe  la
giurisdizione tributaria;
        che, nel merito, la questione sarebbe comunque manifestamente
infondata  dal momento che l'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 attrae
nella  giurisdizione  tributaria  le sanzioni comunque irrogate dagli
uffici finanziari appunto perche' presuppone che il legislatore abbia
valutato che trattasi di sanzioni connesse a violazioni collegate con
obblighi  anche  di natura fiscale e, nella specie, tale collegamento
sarebbe reso evidente dal fatto che «gli accertamenti fiscali debbono
costituire  altresi'  l'occasione  "privilegiata" per il rilievo e la
contestazione  delle  violazioni  in  materia  di  utilizzazione  dei
lavoratori dipendenti»;
        che,   d'altra   parte,   la  scelta  dell'attribuzione  alla
giurisdizione  tributaria  delle  controversie  in esame rientrerebbe
nella  discrezionalita'  del  legislatore, e sarebbe consentita nella
misura   in  cui  la  giurisdizione  speciale  sia  «funzionale  alla
specifica controversia di cui si tratta».
    Considerato  che  la Commissione tributaria provinciale di Novara
censura  l'art. 2,  comma 1,  del  d.lgs.  31 dicembre  1992,  n. 546
(Disposizioni  sul  processo tributario in attuazione della delega al
Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413),
in  relazione  all'art. 102,  secondo  comma,  e alla VI disposizione
transitoria e finale della Costituzione;
        che   il   rimettente,   sostanzialmente,   ritiene   che  la
disposizione   censurata   individui,   quale   presupposto   per  la
sussistenza  della  giurisdizione  tributaria, la natura del soggetto
competente  ad  irrogare la sanzione, e cioe' che si tratti di uffici
finanziari,  restando  invece  irrilevante la natura delle violazioni
cui le sanzioni sono riferite;
        che,  peraltro,  il  giudice  a  quo  esclude che la sanzione
prevista  dall'art. 3,  comma 3,  del  decreto-legge  n. 12 del 2002,
benche' irrogata dagli uffici finanziari, sia riconducibile al «campo
tributario»  sostenendo  che  essa,  piuttosto, attiene alla «materia
previdenziale»;
        che  lo  stesso  rimettente  sostiene che se la giurisdizione
tributaria  deve  ritenersi  compatibile  con  la  Costituzione, come
riconosciuto   da   questa  Corte,  sarebbe  tuttavia  interdetto  al
legislatore  attribuire  ad  essa controversie che «nulla hanno a che
fare con il sistema tributario»;
        che   il   giudice   a  quo  non  ha  tratto  dalle  premesse
argomentative   da   lui   stesso   svolte   le   dovute  conseguenze
interpretative,  «valorizzando,  in particolare, la natura tributaria
del  rapporto  cui  deve  ritenersi  imprescindibilmente collegata la
giurisdizione  del  giudice  tributario,  e  limitandosi,  invece,  a
considerare  il  solo dato formale e soggettivo, relativo all'ufficio
competente ad irrogare la sanzione» (ordinanza n. 36 del 2006);
        che questa Corte ha ripetutamente affermato che il giudice e'
abilitato  a  sollevare  la  questione di legittimita' costituzionale
solo   dopo   avere   accertato   che  sia  impossibile  seguire  una
interpretazione   costituzionalmente   corretta   (v.,  ex  plurimis,
ordinanze n. 306 del 2005 e n. 19 del 2003);
        che,  in  definitiva,  la Commissione tributaria di Novara ha
omesso   di   compiere  il  doveroso  tentativo  di  individuare  una
interpretazione della norma denunciata conforme a Costituzione;
        che,   pertanto,   la   questione   deve   essere  dichiarata
manifestamente inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.