ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 91 del regio
decreto  17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi
alle   sezioni   giurisdizionali  del  Consiglio  di  Stato),  e,  in
subordine,  degli artt. 19, primo comma, e 27, primo comma, numero 4,
della  legge  6 dicembre  1971,  n. 1034  (Istituzione  dei Tribunali
amministrativi regionali), e dell'art. 27, primo comma, numero 4, del
regio  decreto  26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico
delle  leggi  sul  Consiglio  di  Stato),  promosso con ordinanza del
26 aprile  2005 dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia,
sul  ricorso  proposto dalla Farmacia Galante contro l'Azienda Unita'
Sanitaria  Locale  n. 9  di  Trapani  iscritta al n. 428 del registro
ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 37, 1ª serie speciale, dell'anno 2005;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera di consiglio del 22 febbraio 2006 il giudice
relatore Luigi Mazzella;
    Ritenuto   che  con  ordinanza  emessa  il  28 gennaio  2005,  il
Tribunale   amministrativo   regionale  della  Sicilia  ha  sollevato
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 91  del  regio
decreto  17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi
alle   sezioni   giurisdizionali  del  Consiglio  di  Stato),  e,  in
subordine,  degli artt. 19, primo comma, e 27, primo comma, numero 4,
della  legge  6 dicembre  1971,  n. 1034  (Istituzione  dei Tribunali
amministrativi regionali), e dell'art. 27, primo comma, numero 4, del
regio  decreto  26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico
delle  leggi  sul Consiglio di Stato), per violazione degli artt. 24,
secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione;
        che  nel  procedimento  sottoposto  all'esame del rimettente,
Galante  Antonino,  titolare  della  omonima farmacia, aveva proposto
ricorso   per  ottemperanza  in  relazione  al  decreto  n. 1015  del
6 settembre  2001,  con  il quale era stato ingiunto alla Azienda Usl
n. 9  di  Trapani, in persona del legale rappresentante, il pagamento
relativo ad una fornitura di presidi sanitari e relativi interessi;
        che  detto  giudizio  era  stato introdotto mediante deposito
presso  la  segreteria del Tribunale dell'originale del ricorso e che
quest'ultimo era stato poi comunicato, a cura della stessa segreteria
del   Tribunale  amministrativo  regionale,  all'amministrazione  nei
confronti  della  quale  era  stata  chiesta la pronunzia giudiziale,
conformemente  alle  prescrizioni  dell'art. 91  del  r.d. n. 642 del
1907;
        che   a   giudizio  del  Tribunale  amministrativo  regionale
rimettente, la mancata notifica del ricorso, da parte del ricorrente,
all'amministrazione,   non   consentiva,   alla  luce  dei  parametri
costituzionali  sopra  menzionati,  di  assicurare  il  rispetto  del
principio   del   contraddittorio,   poiche'   lo   strumento   della
comunicazione,  adottato  nel  caso  di  specie,  era  privo  di quei
requisiti  formali e sostanziali, presenti nella notificazione, volti
ad   assicurare   la   piena   ed   effettiva   conoscenza  da  parte
dell'amministrazione  interessata  del  procedimento  giurisdizionale
pendente;
        che,  quanto  alla natura giuridica del r.d. n. 642 del 1907,
il  Tribunale  amministrativo  regionale  reputa  debba affermarsi la
natura legislativa della predetta norma;
        che,  secondo il rimettente, la giurisprudenza non ha offerto
una soluzione condivisibile del problema, dato che, nonostante alcuni
Tribunale  amministrativo  regionale  abbiano affermato la necessita'
della  previa notificazione del ricorso per esecuzione del giudicato,
tale  orientamento  non ha trovato riscontro nella giurisprudenza del
Consiglio  di Stato secondo cui, agli effetti della instaurazione del
contraddittorio  nel  giudizio  di  ottemperanza,  e'  sufficiente la
comunicazione  della proposizione del ricorso a cura della segreteria
del giudice amministrativo;
        che   detta   soluzione   appare   al  rimettente  del  tutto
inadeguata,  poiche'  contraria ai principi costituzionali in tema di
attivita'  giurisdizionale  e  di  giusto  processo, desumibili dagli
artt. 24  e 111 della Costituzione, dato che, nel procedimento di cui
all'art. 91  del  r.d.  n. 642 del 1907, la conoscenza del ricorso da
parte    dell'amministrazione   e'   affidata   esclusivamente   alla
comunicazione  della  segreteria,  effettuata  senza  le formalita' e
garanzie   proprie   della   notificazione   a   mezzo  di  ufficiale
giudiziario,  il  che  non  e'  sufficiente  ad  assicurare la «piena
consapevolezza   dell'avvenuta   introduzione   di   un  procedimento
giurisdizionale»;
        che,  ove  la Corte dovesse affermare la natura regolamentare
del  citato  art. 91  del  r.d. n. 642 del 1907, il rimettente dubita
della  costituzionalita'  degli  artt. 19,  primo  comma, e 27, primo
comma,  numero  4, della legge n. 1034 del 1971 e dell'art. 27, primo
comma, numero 4, del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, nelle parti in cui
tali   norme,   rinviando  all'art. 91  del  r.d.  n. 642  del  1907,
consentono  l'introduzione  del giudizio per esecuzione del giudicato
senza   la   previa   notifica  del  ricorso  a  mezzo  di  ufficiale
giudiziario.
    Considerato  che,  con  ordinanza  emessa  il 28 gennaio 2005, il
Tribunale amministrativo regionale della Sicilia solleva questione di
legittimita'  costituzionale dell'art. 91 del regio decreto 17 agosto
1907,  n. 642  (Regolamento  per  la  procedura  dinanzi alle sezioni
giurisdizionali  del  Consiglio  di  Stato),  e,  in subordine, degli
artt. 19,  primo  comma,  e  27,  primo  comma, numero 4, della legge
6 dicembre  1971  n. 1034  (Istituzione  dei Tribunali amministrativi
regionali),  e dell'art. 27, primo comma, numero 4, del regio decreto
26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul
Consiglio di Stato), per violazione degli articoli 24, secondo comma,
e 111, primo e secondo comma, della Costituzione;
        che,  quanto  alla  natura  giuridica  della norma impugnata,
questa  Corte,  nelle  piu'  recenti  pronunce  e,  da  ultima, nella
sentenza   n. 441   del   2005,  ne  ha  affermato  la  piena  natura
legislativa,  il  che  impone  di  ritenere assorbita la questione di
costituzionalita' relativa agli articoli 19, primo comma, e 27, primo
comma,  numero  4, della legge n. 1034 del 1971 e dell'art. 27, primo
comma,  numero  4,  del  r.d.  n. 1054  del  1924, prospettata in via
subordinata;
        che,  quanto  al merito della questione, questa Corte, con la
citata  pronuncia  n. 441 del 2005 ha affermato che, nonostante nella
disciplina  del  codice  di  rito non manchino differenze formali tra
comunicazione  e  notificazione,  esse non incidono sulla sostanziale
identita'  di  risultato  tra  le  due  forme,  allorche', come anche
ritenuto  dal  Consiglio  di  Stato  in  recenti  decisioni,  con una
interpretazione   costituzionalmente   orientata   dell'art. 91,  sia
effettuata la comunicazione dell'intero atto;
        che  invero questa Corte ha concluso che la comunicazione «al
pari  della  notificazione,  costituisce  senz'altro  mezzo idoneo ad
assicurare quelle garanzie di conoscenza e di ufficialita' necessarie
per  il  rispetto  dei  principi della difesa in giudizio ex art. 24,
secondo  comma,  Cost.  e  del contraddittorio, quale presupposto del
«giusto processo» ex art. 111, secondo comma, Cost., a condizione che
la stessa assicuri una informazione completa e tempestiva del ricorso
che ne forma oggetto»;
        che   in   definitiva,  prosegue  questa  Corte,  «nonostante
l'origine  risalente  dell'art. 91,  la  forma di comunicazione dallo
stesso  prescelta  appare  compatibile  con  il  vigente  ordinamento
costituzionale,  solo  che la si interpreti nel senso di prevedere un
obbligo di comunicare l'atto nella sua interezza, in tempo utile e in
modo  da  consentire  alla  pubblica  amministrazione  una  effettiva
conoscenza  della  domanda  e l'articolazione tempestiva dei mezzi di
difesa»;
        che  pertanto  la  questione,  gia'  ritenuta da questa Corte
infondata, deve essere dichiarata manifestamente infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87  e  9,  comma 2,  delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.