IL TRIBUNALE

    Dato   atto   dell'eccezione   di  illegittimita'  costituzionale
sollevata all'odierna udienza dalla difesa dell'imputato;
    Atteso  che  il  comma  3  dell'art.  10  della legge n. 251/2005
prevede  che  «se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di
prescrizione   risultano  piu'  brevi,  le  stesse  si  applicano  ai
procedimenti  ed  ai processi pendenti alla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  ad  esclusione dei processi gia' pendenti in
primo  grado  ove  vi  sia  stata  la  dichiarazione  di apertura del
dibattimento,  nonche' dei processi gia' pendenti in grado di appello
o avanti alla Corte di cassazione»;
    Rilevato  che  tale  norma introduce, di fatto, una diversita' di
trattamento dei processi gia' pendenti ed incardinati da quelli per i
quali  il  dibattimento in primo grado non e' ancora stato dichiarato
aperto;
    Rilevato  che  il presente processo rientra nella prima delle due
categorie e che in ordine allo stesso non risultano atti interruttivi
e periodi di sospensione dei termini prescrizionali;
    Ritenuto  che  la  norma in esame potrebbe configurare violazione
dell'art.  3  della  Costituzione  il  quale  prevede  che  «tutti  i
cittadini  hanno  pari  dignita'  sociale  e sono eguali davanti alla
legge...»  per la parte in cui la stessa introduce limiti ai benefici
relativi  alla maggiore brevita' del termine prescrizionale ad alcuni
processi e, quindi, ad alcuni cittadini;
    Ritenuto,    pertanto,    la    questione    di    illegittimita'
costituzionale,    sollevata    dalla   difesa   dell'imputato,   non
manifestamente   infondata,   ai   sensi   dell'art.  1  della  legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;