ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 4, commi 3,
primo  periodo,  5  e 6; 5, comma 1, 14, comma 3, e 19 della delibera
legislativa  approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 4 agosto
2005,  recante «Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme
finanziarie  urgenti»,  promosso  con  ricorso  del Commissario dello
Stato  per  la  Regione  Siciliana,  notificato  il  12 agosto  2005,
depositato in cancelleria il successivo 18 agosto e iscritto al n. 77
del registro ricorsi 2005;
    Udito  nella  Camera  di consiglio del 25 gennaio 2006 il giudice
relatore Paolo Maddalena;
    Ritenuto   che,  con  ricorso  notificato  il  12 agosto  2005  e
depositato il successivo 18 agosto, il Commissario dello Stato per la
Regione    Siciliana    ha   promosso   questione   di   legittimita'
costituzionale  di  talune  disposizioni  della  delibera legislativa
approvata   dall'Assemblea   regionale  siciliana  il  4 agosto  2005
(disegno di legge n. 788-376-550-957), recante «Norme per lo sviluppo
turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti»;
        che una prima censura riguarda gli artt. 4, commi 5 e 6, e 5,
comma 1,  denunciati  per  contrasto con gli artt. 3, 97 e 81, quarto
comma, della Costituzione;
        che  nel  ricorso  si  osserva  che il legislatore regionale,
nell'ottica  del  riordino degli enti e delle strutture preposte allo
sviluppo  del  turismo,  ha disposto la soppressione, con conseguente
messa  in liquidazione, delle aziende autonome di soggiorno e turismo
e  delle  aziende  autonome  provinciali  per l'incremento turistico,
creando  contestualmente i servizi turistici regionali ed i distretti
turistici;
        che,  quanto  al  personale  di ruolo delle soppresse aziende
autonome di soggiorno e turismo, il denunciato comma 5 dell'art. 4 ha
previsto   che   esso  venga  direttamente  inquadrato  nell'organico
dell'amministrazione  regionale,  con il mantenimento della posizione
giuridica,  economica  e  previdenziale  posseduta, ed assegnato agli
istituendi  distretti  turistici territoriali, consentendo pero' agli
interessati  il  trasferimento,  a  domanda  e  previa  concertazione
sindacale, presso gli uffici regionali o provinciali o comunali;
        che,  ad  avviso del ricorrente, cio' violerebbe il principio
di  buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all'art. 97
Cost.,  giacche'  il  disposto  inquadramento  nella  pianta organica
dell'amministrazione  regionale  riguarda  «personale  che  in futuro
sara' assegnato ad uffici, istituiti su iniziativa pubblica e privata
e  di  cui  non  e'  prevedibile  ipotizzare  il fabbisogno di unita'
lavorative»,  essendo  peraltro rimessa «alla volonta' del dipendente
la  scelta  dell'amministrazione  presso  la quale prestare servizio,
indipendentemente   dall'esistenza   e   preventiva   verifica  delle
necessita'  degli  uffici,  anche  riguardo  alla professionalita' ed
esperienze lavorative possedute dai richiedenti»;
        che sarebbe altresi' leso l'art. 81, quarto comma, Cost., non
contenendo  la disposizione denunciata «la determinazione della spesa
derivantene ne' la necessaria indicazione delle risorse con cui farvi
fronte»;
        che  per  analoghe  ragioni sarebbe incostituzionale anche il
comma 6  dell'art. 4,  il  quale  prevede  che  il  personale a tempo
determinato  delle  sopprimende  aziende autonome venga chiamato, ope
legis,  a  continuare  a  prestare  la  propria  attivita' lavorativa
«prioritariamente  presso  i  servizi  dell'Assessorato Regionale del
Turismo»,  senza  che  vi  sia una previa verifica «della sussistenza
della vacanza nell'organico e dei fabbisogni dell'ufficio»;
        che,  al  pari delle altre richiamate disposizioni oggetto di
censura,  il  comma 1 dell'art. 5 verrebbe a privilegiare, secondo il
ricorrente,   il   mantenimento   dei   livelli  occupazionali  e  le
aspirazioni  del  personale,  «a  scapito  della  funzionalita' degli
uffici  pubblici»:  esso,  infatti,  prevede  che  al personale delle
sopprimende  aziende  autonome provinciali per l'incremento turistico
venga    applicata    la    disciplina   concernente   i   dipendenti
dell'amministrazione  regionale  e che possa trasferirsi presso altri
uffici  (regionali,  provinciali,  comunali o dei servizi turistici),
«che  sarebbero costretti ad assumere un onere finanziario imprevisto
e non giustificabile in alcun modo»;
        che  il  Commissario  dello  Stato  sostiene  che  il comma 5
dell'art. 4 ed il comma 1 dell'art. 5 sarebbero altresi' in contrasto
con  gli  artt. 3  e  97  Cost.,  poiche'  stabiliscono  in favore di
dipendenti  di  amministrazioni diverse da quella regionale lo stesso
trattamento  normativo  ed economico del personale della Regione, pur
svolgendo essi compiti e mansioni «per le quali i dipendenti di ruolo
sono soggetti a un diverso trattamento economico e giuridico»;
        che  un'ulteriore  censura investe il comma 3, primo periodo,
dell'art. 4,  nella  parte  in  cui  «dispone  che  i direttori delle
aziende  autonome  di  soggiorno  e turismo siano nominati commissari
liquidatori dell'azienda stessa»;
        che  detta  disposizione violerebbe l'art. 97 Cost., sotto il
profilo  dell'imparzialita'  dell'amministrazione, giacche' l'aver in
precedenza  gestito  l'azienda  pone  il  commissario  liquidatore in
posizione  di  potenziale  conflitto di interessi, non potendo in tal
modo  essere assicurata «l'indispensabile terzieta' nella valutazione
delle attivita' e passivita»;
        che   e'   poi   denunciato   l'art. 14,  comma 3,  il  quale
stabilisce:  «Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le
comunicazioni   ed   i   trasporti,   da  emanarsi  entro  90  giorni
dall'approvazione  della presente legge, sono riconosciute e regolate
le   attivita'   di  quelle  imprese  e  professioni  non  altrimenti
disciplinate dalla normativa vigente»;
        che, secondo il ricorrente, la norma sarebbe in contrasto con
l'art. 12   dello   statuto  speciale  di  autonomia  (regio  decreto
legislativo  15 maggio  1946,  n. 455,  recante  «Approvazione  dello
statuto   della   Regione   siciliana»),   attribuendo  all'Assessore
regionale  una  potesta'  regolamentare  che soltanto il Governo puo'
esercitare  «e  solo  per  l'esecuzione  delle  leggi  regionali, che
peraltro  nella  materia  di  imprese  e  professioni turistiche, per
espresso riconoscimento del legislatore, non sono esistenti»;
        che sarebbe inoltre vulnerato l'art. 117, terzo comma, Cost.,
essendo  la materia delle professioni di competenza concorrente e non
potendo  quindi  l'Assessore  regionale  «interferire nel campo delle
professioni  qualora  queste  non  siano disciplinate dalla normativa
vigente    ed    in    ipotesi   non   siano   neanche   riconosciute
dall'ordinamento»;
        che,  infine,  viene  denunciato  l'art. 19,  rubricato  come
«Interpretazione  autentica  del comma 4 dell'articolo 25 della legge
regionale  29 dicembre  2003,  n. 21» e che - secondo il ricorrente -
introdurrebbe  invece «una nuova norma», prevedendo, in sostanza, che
«i  contratti di lavoro a termine trasformatisi in assunzioni a tempo
indeterminato,  presso  gli  enti che abbiano deciso di avvalersi del
contributo   regionale  per  le  assunzioni  ai  sensi  dell'art. 78,
comma 6,  legge 388/2000 e dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo
488/1997,  comportino  l'inquadramento  in  profili appartenenti alla
fascia «B» del contratto collettivo di lavoro degli enti locali»;
        che  la  disposizione  - osserva il Commissario dello Stato -
sarebbe  in  contrasto  con  gli  artt. 97  e 81, quarto comma, della
Costituzione,   giacche',  intendendo  tutelare  le  aspettative  dei
lavoratori,   non  tiene  pero'  conto  delle  necessita'  di  quelle
amministrazioni  «che si sono determinate a procedere alle assunzioni
secondo  le  vacanze  presenti  nelle  rispettive  piante organiche»,
altresi'  comportando un «incremento di oneri retributivi per i quali
il  legislatore  non  indica  ne'  l'ammontare ne' le risorse con cui
farvi fronte»;
        che,  con  successiva memoria, il Commissario dello Stato per
la Regione Siciliana ha chiesto che, sulla proposta impugnazione, sia
dichiarata  cessata  la  materia del contendere, giacche' la delibera
legislativa  approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 4 agosto
2005  (disegno  di  legge  n. 788-376-550-957), e' stata promulgata e
pubblicata  (G.U.  della Regione Siciliana, 16 settembre 2005, n. 39)
come  legge regionale 15 settembre 2005, n. 10 (Norme per lo sviluppo
turistico  della Sicilia e norme finanziarie urgenti), con «omissione
delle parti impugnate».
    Considerato  che  il  Commissario  dello  Stato  per  la  Regione
Siciliana  ha  promosso  -  in  riferimento  agli artt. 3, 81, quarto
comma,  97 e 117, terzo comma, della Costituzione e all'art. 12 dello
statuto  speciale  di  autonomia (regio decreto legislativo 15 maggio
1946,  n. 455,  recante  «Approvazione  dello  statuto  della Regione
siciliana») - questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4,
commi 3,  primo  periodo,  5 e 6; 5, comma 1; 14, comma 3, e 19 della
delibera  legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il
4 agosto  2005  (disegno di legge n. 788-376-550-957), recante «Norme
per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti»;
        che,  successivamente  all'impugnazione, la predetta delibera
legislativa  e'  stata  promulgata  e  pubblicata (G.U. della Regione
Siciliana,   16 settembre  2005,  n. 39)  come  legge  della  Regione
Siciliana 15 settembre  2005,  n. 10 (Norme per lo sviluppo turistico
della Sicilia e norme finanziarie urgenti), con omissione di tutte le
disposizioni e parti di disposizioni oggetto di censura;
        che l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si
esercita  necessariamente  in modo unitario e contestuale rispetto al
testo  deliberato  dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente
la  possibilita' che le parti della legge impugnate ed omesse in sede
di  promulgazione  acquistino  o  esplichino  una  qualche efficacia,
privando  cosi' di oggetto il giudizio di legittimita' costituzionale
(sentenza n. 351 del 2003);
        che  pertanto,  in  conformita' alla giurisprudenza di questa
Corte  (tra  le  altre,  ordinanze n. 403, n. 293 e n. 169 del 2005),
deve dichiararsi cessata la materia del contendere.