Premesso che in data 17 settembre 2005 la Procura della Repubblica di Roma con nota prot. n. 420/05/RIS segnalava alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, in persona del presidente, on. Carlo Taormina, di aver appreso da organi di stampa dell'arrivo in Italia della vettura Toyota a bordo della quale, presumibilmente, furono uccisi Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, il 20 marzo 1994, chiedendo conferma di tale notizia. Con la medesima nota la Procura, chiedeva di poter svolgere accertamenti tecnici sul predetto veicolo nell'ambito delle indagini relative al procedimento penale n. 6403/98 R.G.I. e, in riferimento all'eventualita' che anche la Commissione intendesse procedere a detti accertamenti, di effettuarli congiuntamente. Con lettera prot. n. 2005/000/1376/SG-CIV pervenuta alla Procura di Roma in data 19 settembre 2005 la Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, in persona del suo presidente, informava di aver «preso in carico, previo sequestro» l'autovettura e di aver disposto, «anche a norma dell'art. 360 c.p.p.», accertamenti tecnici anche di natura irripetibile; nella stessa data (19 settembre 2005) perveniva alla Procura della Repubblica di Roma la lettera prot. n. 2005/0001378/SG-CIV con la quale la Commissione, in persona del suo presidente, rinviava, in risposta alla nota della Procura del 17 settembre 2005 (nota prot. n. 420/05/RIS), a quanto comunicato con la suindicata lettera prot. n. 2005/000/1376/SG-CIV. Con nota del 20 settembre 2005 prot. n. 420/05/RIS-1, la Procura della Repubblica di Roma ribadiva l'opportunita' dello svolgimento congiunto degli accertamenti tecnici, considerato che l'eventuale effettuazione di accertamenti irripetibili sul reperto, modificandolo, avrebbe potuto pregiudicare le verifiche proprie dell'autorita' giudiziaria. Con lettera prot. n. 2005/0001389/SG-CIV pervenuta alla Procura di Roma in data 21 settembre 2005, il presidente della Commissione rispondeva: «Non ritengo possibile, ..., aderire alla richiesta di cui alla missiva in riscontro, significando che, tra l'altro, l'atto deliberativo di istituzione della Commissione da me presieduta impone accertamenti non solo sul fatto e sui responsabili, ma anche sulle carenze istituzionali, comprese quelle attribuibili ai molteplici passaggi giudiziari che hanno interessato la vicenda. Considero, in ogni caso, non conforme a legge ogni determinazione diversa dalla presente qualunque fosse l'organo che dovesse esprimerla.». Con comunicazione Cat. A.1.Bis/2005/DIGOS-AT/701 pervenuta alla Procura di Roma in data 23 settembre 2005, la DIGOS dava notizia dell'avvenuto conferimento di incarico peritale affidato il 17 settembre 2005 dal presidente della Commissione, on. Carlo Taormina, al dott. Alfredo Luzi volto allo svolgimento di accertamenti tecnici, anche di natura irripetibile, sulla vettura in questione, con inizio delle operazioni in data 19 settembre 2005, ore 9,00 e termine per l'espletamento degli stessi di 20 giorni (atto prot. n. 3490/ALPI). Diritto La configurabilita' di un conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato postula, ai sensi dell'art. 37, comma 1, legge n. 87/1953, la ricorrenza di alcuni requisiti di ordine soggettivo ed oggettivo. Secondo tale norma il conflitto puo' insorgere «tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali». La Corte costituzionale ha precisato che l'art. 37 fa riferimento «ad organi i cui atti o comportamenti siano idonei a configurarsi come espressione ultima ed immodificabile dei poteri rispettivi: nel senso che nessun altro organo, all'interno di ciascun potere, sia abilitato ad intervenire d'ufficio o dietro sollecitazione del potere controinteressato rimuovendo o provocando la rimozione dell'atto o del comportamento che si assumono lesivi» (C. cost., ord. n. 228/1975; n. 229/1975). Tale precisazione consente di includere nel novero degli organi legittimati a sollevare il conflitto tutti quegli organi che si trovano ad esercitare attribuzioni costituzionalmente riconosciute in maniera autonoma ed indipendente, ponendo in essere comportamenti qualificabili come definitivi. Su questa base, per quanto riguarda la proponibilita' di conflitti di attribuzione ad iniziativa dell'autorita' giudiziaria, la giurisprudenza costituzionale ha costantemente riconosciuto tale possibilita' sia con riferimento ai singoli giudici, in considerazione segnatamente del carattere «diffuso» che contrassegna il potere giudiziario, sia con riferimento agli organi requirenti relativamente all'attribuzione, costituzionalmente individuata, dell'esercizio dell'azione penale. (C. cost. sent. n. 231/1975; ord. n. 132/1981; sent. 150/1981). In ordine alla legittimazione passiva delle Commissioni parlamentari di inchiesta la Corte costituzionale, fin dal 1975, ha precisato che «a norma dell'art. 82 Cost. la potesta' riconosciuta alle Camere di disporre inchieste su materie di pubblico interesse non e esercitabile altrimenti che attraverso la interposizione di Commissioni a cio' destinate, delle quali puo' ben dirsi percio' che, nell'espletamento e per la durata del loro mandato, sostituiscono ope constitutionis lo stesso Parlamento, dichiarandone percio' e definitivamente la volonta' ai sensi del primo comma dell'art. 37» (C. cost., ord. n. 228/1975; ord. n. 229/1975; sent. n. 231/1975), ragione per cui tali Commissioni vanno ricomprese tra i soggetti avverso le cui determinazioni e' possibile sollevare un conflitto di attribuzione. Nel caso di specie, quindi, e' possibile concludere che la Procura di Roma e la Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin sono soggetti legittimati, rispettivamente dal lato attivo e dal lato passivo, ad essere parti di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Quanto ai requisiti di ordine oggettivo, va rilevato che la Corte costituzionale ha da tempo superato la restrittiva nozione di conflitto di attribuzione come vindicatio potestatis, riconoscendo l'ammissibilita' del cosiddetto «conflitto per interferenza» o «conflitto da menomazione» (C. cost., sent. n. 731/1988; sent. 204/1991; sent. n. 473/1992; sent. n. 126/1994), ossia del conflitto che insorge tra organi di poteri diversi quando un organo, pur non rivendicando a se' la competenza a compiere un determinato atto, denuncia che un atto oppure un comportamento omissivo di un altro organo abbiano menomato la sua competenza o ne abbiano impedito l'esercizio. Secondo tale orientamento, affinche' sia configurabile un'interferenza rilevante ai fini della proponibilita' di un conflitto di attribuzioni occorre che il potere esercitato determini in concreto una compressione illegittima di un'attribuzione costituzionalmente garantita. Cio' posto, e' possibile affermare che il rifiuto della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin di procedere ad accertamenti tecnici congiuntamente alla Procura della Repubblica di Roma, manifestato con la nota prot. n. 2005/0001389/SG-CIV del 21 settembre 2005, intera proprio un'ipotesi di interferenza. L'Autorita' ricorrente, infatti, non intende negare che la Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin abbia il potere di compiere atti di indagine, cosi' come espressamente previsto dall'art. 82, comma 2, Cost.; si vuole evidenziare, invece, che la decisione della Commissione di procedere autonomamente ad accertamenti sul veicolo, escludendo da qualsiasi coinvolgimento l'autorita' giudiziaria, provoca un pregiudizio alla Procura perche' le impedisce di esercitare le funzioni che le attribuisce la Costituzione. Il comportamento tenuto dalla Commissione, infatti, paralizzando il proseguimento delle indagini, impedisce alla Procura di raccogliere tutti gli elementi necessari ai fini delle proprie determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale con palese violazione del principio dell'obbligatorieta' dell'esercizio dell'azione penale sancito dall'art. 112 della Costituzione nonche' dei principi di indipendenza ed autonomia della magistratura (art. 101, 104 e 107 Cost.). Occorre considerare che, relativamente alla vicenda oggetto dell'inchiesta parlamentare per cui e' stata istituita la suddetta Commissione, sono tuttora in corso indagini presso la Procura della Repubblica di Roma (proc. n. 6403/98 R.G); pertanto il fatto che la Commissione stia procedendo autonomamente, rifiutando qualsiasi forma di coordinamento con l'autorita' giudiziaria, preclude a quest'ultima di esercitare in concreto l'attivita' che le e' propria in ordine all'accertamento dei fatti. In particolare, e' stato impedito alla Procura di sottoporre a sequestro l'autovettura su cui viaggiavano Ilaria Alpi e Miran Hrovatin nonche' di effettuare rilevamenti e accertamenti sul veicolo stesso ai fini dell'esatta ricostruzione della dinamica dei fatti, attivita' queste tutte essenziali nell'ambito del procedimento penale in oggetto e la cui mancata effettuazione ha determinato una vera e propria paralisi del procedimento n. 6403/98. Va anche rilevato che, nel caso di contemporaneo svolgimento di due procedimenti, in sede parlamentare e giurisdizionale, deve essere necessariamente garantito il principio di collaborazione e di coordinamento tra gli organi interessati. Del resto, l'opportunita' di un effettivo coordinamento tra la Commissione e le strutture giudiziarie e' stato espressamente considerato all'atto dell'istituzione della stessa Commissione con Deliberazione della Camera dei deputati del 31 luglio 2003 (art. 6, comma 3) nonche' nel regolamento interno approvato dalla Commissione nella seduta del 4 febbraio 2004 (art. 22, comma 1).