Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, negli uffici della quale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia per legge; Contro Provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente in carica per la dichiarazione di incostituzionalita', dell'art. 3, comma 1 e collegato Allegato A della legge provinciale n. 12 del 22 dicembre 2005, pubblicata nel B.U.R. n. 1 del 3 gennaio 2006, recante: «Misure per garantire la qualita' nel settore dei prodotti alimentari e adozione del marchio di qualita' con indicazione di origine», per violazione degli articoli 4, 8, 9 e 100 dello statuto speciale (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e dell'art. 4 del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, nonche' degli articoli 6, 116, 117, primo e secondo comma, lett. e) della Costituzione. 1. - La Provincia autonoma di Bolzano con la legge 22 dicembre 2005, n. 12, ha adottato misure per assicurare un elevato livello qualitativo dei prodotti agricoli e alimentari della Provincia di Bolzano (doc. 2). L'art. 1 della legge provinciale specifica le finalita' della disciplina nel «a) ottenere e assicurare un elvato livello qualitativo per i prodotto agricoli e alimentari (provinciali): b) portare a conoscenza dei consumatori/delle consumatrici, attraverso azioni informative e pubblicitarie, l'elevato livello qualitativo, i relativi criteri e le caratteristiche qualitative; c) promuovere e sostenere il marketing commerciale e la vendita di tali prodotti». La promozione e la tutela dei prodotti agricoli e alimentari e' assicurata con la previsione di un marchio di qualita' con indicazione di origine (art. 2) del quale e' «titolare» e «detentrice» la provincia autonoma (art. 4). Detto marchio deve essere apposto sui prodotti nel territorio geografico-politico della provincia che rispondono ai previsti criteri qualitativi. I produttori possono scegliere tra cinque varianti del medesimo marchio, che sono in realta' cinque distinti marchi. Questi hanno in comune solo la grafica del logo, ma differiscono per le dizioni in esse riportate: 1) «Qualita' / Alto Adige - Südtirol»; 2) «Qualität / Südtirol Alto Adige»; 3)«Qualität / Südtirol»; 4) «Qualita' / Südtirolo»; 5) «Qualita' / Alto Adige» (All. A). 2. - L'art. 3 della legge provinciale utilizza il bilinguismo per una finalita' opposta a quella per la quale e' stato riconosciuto. Il diritto costituzionale all'uso della lingua tedesca da parte del gruppo linguistico tedesco e' connesso alla salvaguardia delle caratteristiche etniche e culturali, non alla tutela degli interessi economici del medesimo. Poiche' nella specie si verte in materia di attivita' commerciale che non rientra certamente nelle caratteristiche etniche e culturali del gruppo linguistico tedesco, l'applicazione del principio e' fuori luogo. Inoltre, l'applicazione del principio nella attivita' di commercializzazione della produzione di prodotti alimentari introduce una discriminazione tra produttori che ha conseguenze sul mercato, che viene compartimentalizzato attraverso lo strumento linguistico. Il Consiglio dei ministri nella seduta del 23 febbraio c.a. ha deliberato l'impugnativa della legge provinciale - Bolzano - 22 dicembre 2005, n. 12 (doc. 1). 2. - Violazione degli artt. 4, 8 e 9 dello statuto di autonomia e dell'art. 16 della Costituzione. La prescrizione della iscrizione nel logo in una sola lingua (italiano o tedesco) o senza la denominazione geografica di provenienza contestuale nelle due lingue, eccede dalle competenze statutarie della provincia, di cui agli artt. 4, 8 e 9 dello statuto speciale, e' in contrasto con l'art. 16 della Costituzione che individua il toponimo bilingue Trentino-Alto Adige/Sudtirol per indicare il territorio della Provincia di Bolzano. La «denominazione geografica» salvaguardata dalle norme relative ai marchi e' quella geografica politica. Trattandosi di tutto il territorio provinciale la denominazione geografica e' «Alto Adige - Sud Tirol», in caso di «denominazione geografica» relativa ad un comune - o a una frazione - questa deve pure essere espressa in italiano e in tedesco. Nell'uso della lingua italiana («Qualita») e della lingua tedesca «(Südtirol») nel medesimo marchio vi e' altresi' l'uso strumentale del bilinguismo in chiave concorrenziale nell'escluso interesse dei cittadini di lingua tedesca. L'effetto della norma, conclusivamente, e' lesivo di norme costituzionali dettate per salvaguardare le caratteristiche etniche e culturali (art. 1, comma 2, dello statuto speciale) anche perche' l'uso strumentale delle prerogative costituzionali conduce alla negazione delle medesime ragioni di valore che sono sottese alle norme costituzionali, che equilibrano la tutela degli interessi delle minoranze linguistiche con l'interesse delle autonomie nell'unita' della Repubblica. 3. - Violazione dell'art. 6 della Costituzione e degli articoli 1 e 2 dello statuto speciale. La dizione in una sola lingua del marchio di qualita' con indicazione di origine viola altresi' l'art. 6 della Costituzione che tutela le minoranze linguistiche. E cio', in quanto crea una ingiustificata settorializzazione del mercato su base linguistica, nonche' una ingiustificata discriminazione tra i prodotti, che pure ottengono il marchio di qualita', di proprieta' della provincia autonoma, sulla base dei medesimi presupposti normativi. La confusione linguistica e l'uso irrazionale della lingua italiana o di quella tedesca nelle iscrizioni che compongono e caratterizzano il marchio de quo impedisce anche il conseguimento delle finalita' della introduzione di un marchio di qualita' per i prodotti nella Provincia di Bolzano (prodotti, dunque, non solo da produttori appartenenti al gruppo linguistico tedesco, ma anche da produttori appartenenti al gruppo linguistico italiano), che e' quello di differenziarli rispetto ai prodotti similari che pero' non rispondono ai disciplinari di produzione della Provincia di Bolzano. La legge in rassegna precisa che «I prodotti devono rispondere a criteri o a norme nettamente piu' rigorosi e specifici di quelli stabiliti dalla legislazione comunitaria e nazionale» (art. 9, comma 3). Tutti i marchi che comprendono solo la dizione italiana o la sola dizione tedesca o dizioni in lingue diverse per le due dizioni componenti del marchio, introducono altresi' una discriminazione tra i cittadini della provincia autonoma, che ha fondamento unicamente nelle opportunita' di mercato e, quindi, comporta l'uso strumentale di un diritto che per principio non e' in contrasto con il principio della unita' nazionale, con l'effetto che la norma in quanto consente un tale effetto di disgregazione della comunita' regionale e provinciale si pone in contrasto con gli articoli 1 e 2 dello statuto speciale, ricognitivo di corrispondenti norme costituzionali. 4. - Violazione dell'art. 100 dello statuto di autonomia e del relativo regolamento di esecuzione. La lingua tedesca e il suo uso, come diritto consequenziale e connesso al principio della tutela delle minoranze e dei gruppi linguistici, e' limitato ai rapporti tra il cittadino e gli organi e uffici della pubblica amministrazione nella «Provincia di Bolzano» (art. 100 dello statuto speciale). L'uso esclusivo della lingua tedesca nella composizione del marchio di qualita' dei prodotti della Provincia di Bolzano e con destinazione presumibile al mercato locale e a quello comunitario e la contaminazione tra lingua tedesca («Qualität» e/o «Südtirol») e la italiana («Qualita») sono prive di giustificazione costituzionale e statutaria. La norma che consente un tale effetto e', dunque, costituzionalmente illegittima. 5. - Violazione dei principi informatori della disciplina comunitaria in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine e dell'art. 117, primo comma, della Costituzione. La previsione di un unico marchio con cinque diverse tipologie caratterizzate da un uso strumentale della lingua, e' tale da ingenerare confusione nei consumatori circa la identita' e la provenienza del prodotto e, pertanto, viola i principi informatori della disciplina comunitaria relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari di cui ai Reg. (CEE) n. 92/2081 e n. 92/2082 violando l'art. 117, primo comma, della Costituzione. La strumentalizzazione della garanzia del bilinguismo al preseguimento di finalita' meramente economiche, prive di specifica copertura costituzionale, viola la competenza legislativa provinciale. 6. - Violazione dell'art. 4 dello statuto speciale e dell'art. 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione. La previsione normativa in quanto consente l'utilizzo strumentale del principio del bilinguismo per ottenere un risultato ingiustificatamente discriminatorio nel settore della commercializzazione della produzione provinciale viola altresi' l'art. 4 dello statuto di autonomia e l'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione, in quanto comporta una compartimentalizzazione del mercato su basi linguistiche e crea, attraverso l'uso strumentale di un diritto costituzionalmente garantito, un elemento di distorsione della concorrenza e di violazione dei diritti dei consumatori.