Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  in carica, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, negli uffici della quale
in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia per legge;

    Contro  Provincia  autonoma di Bolzano, in persona del presidente
in  carica  per la dichiarazione di incostituzionalita', dell'art. 3,
comma  1  e collegato Allegato A della legge provinciale n. 12 del 22
dicembre  2005,  pubblicata  nel  B.U.R.  n. 1  del  3  gennaio 2006,
recante:  «Misure  per garantire la qualita' nel settore dei prodotti
alimentari  e  adozione  del  marchio  di qualita' con indicazione di
origine»,  per  violazione degli articoli 4, 8, 9 e 100 dello statuto
speciale  (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e dell'art. 4 del d.P.R. 15
luglio  1988,  n. 574,  nonche'  degli  articoli 6, 116, 117, primo e
secondo comma, lett. e) della Costituzione.
    1.  -  La  Provincia autonoma di Bolzano con la legge 22 dicembre
2005,  n. 12,  ha  adottato  misure per assicurare un elevato livello
qualitativo  dei  prodotti  agricoli  e alimentari della Provincia di
Bolzano (doc. 2).
    L'art.  1  della  legge  provinciale specifica le finalita' della
disciplina   nel   «a)   ottenere  e  assicurare  un  elvato  livello
qualitativo  per  i  prodotto agricoli e alimentari (provinciali): b)
portare  a  conoscenza dei consumatori/delle consumatrici, attraverso
azioni  informative e pubblicitarie, l'elevato livello qualitativo, i
relativi  criteri  e  le caratteristiche qualitative; c) promuovere e
sostenere il marketing commerciale e la vendita di tali prodotti».
    La  promozione  e la tutela dei prodotti agricoli e alimentari e'
assicurata   con   la  previsione  di  un  marchio  di  qualita'  con
indicazione   di   origine   (art.  2)  del  quale  e'  «titolare»  e
«detentrice» la provincia autonoma (art. 4).
    Detto  marchio  deve  essere  apposto sui prodotti nel territorio
geografico-politico   della  provincia  che  rispondono  ai  previsti
criteri qualitativi.
    I  produttori  possono scegliere tra cinque varianti del medesimo
marchio,  che sono in realta' cinque distinti marchi. Questi hanno in
comune  solo  la  grafica del logo, ma differiscono per le dizioni in
esse riportate: 1) «Qualita' / Alto Adige - Südtirol»; 2) «Qualität /
Südtirol  Alto  Adige»;  3)«Qualität  /  Südtirol»;  4)  «Qualita'  /
Südtirolo»; 5) «Qualita' / Alto Adige» (All. A).
    2. - L'art. 3 della legge provinciale utilizza il bilinguismo per
una finalita' opposta a quella per la quale e' stato riconosciuto. Il
diritto  costituzionale  all'uso  della  lingua  tedesca da parte del
gruppo  linguistico  tedesco  e'  connesso  alla  salvaguardia  delle
caratteristiche  etniche e culturali, non alla tutela degli interessi
economici del medesimo.
    Poiche' nella specie si verte in materia di attivita' commerciale
che  non rientra certamente nelle caratteristiche etniche e culturali
del gruppo linguistico tedesco, l'applicazione del principio e' fuori
luogo.
    Inoltre,   l'applicazione   del   principio  nella  attivita'  di
commercializzazione della produzione di prodotti alimentari introduce
una  discriminazione  tra  produttori che ha conseguenze sul mercato,
che viene compartimentalizzato attraverso lo strumento linguistico.
    Il  Consiglio  dei  ministri nella seduta del 23 febbraio c.a. ha
deliberato  l'impugnativa  della  legge  provinciale  -  Bolzano - 22
dicembre 2005, n. 12 (doc. 1).
    2. - Violazione degli artt. 4, 8 e 9 dello statuto di autonomia e
dell'art. 16 della Costituzione.
    La  prescrizione  della  iscrizione  nel  logo in una sola lingua
(italiano   o   tedesco)  o  senza  la  denominazione  geografica  di
provenienza  contestuale  nelle  due  lingue, eccede dalle competenze
statutarie  della provincia, di cui agli artt. 4, 8 e 9 dello statuto
speciale,  e'  in  contrasto  con  l'art.  16  della Costituzione che
individua  il  toponimo  bilingue  Trentino-Alto  Adige/Sudtirol  per
indicare il territorio della Provincia di Bolzano.
    La  «denominazione geografica» salvaguardata dalle norme relative
ai marchi e' quella geografica politica.
    Trattandosi  di  tutto il territorio provinciale la denominazione
geografica  e'  «Alto  Adige  - Sud Tirol», in caso di «denominazione
geografica»  relativa  ad  un comune - o a una frazione - questa deve
pure essere espressa in italiano e in tedesco.
    Nell'uso della lingua italiana («Qualita») e della lingua tedesca
«(Südtirol»)  nel  medesimo  marchio vi e' altresi' l'uso strumentale
del  bilinguismo  in chiave concorrenziale nell'escluso interesse dei
cittadini di lingua tedesca.
    L'effetto  della  norma,  conclusivamente,  e'  lesivo  di  norme
costituzionali dettate per salvaguardare le caratteristiche etniche e
culturali  (art.  1,  comma  2, dello statuto speciale) anche perche'
l'uso  strumentale  delle  prerogative  costituzionali  conduce  alla
negazione  delle  medesime  ragioni  di  valore che sono sottese alle
norme costituzionali, che equilibrano la tutela degli interessi delle
minoranze  linguistiche  con  l'interesse delle autonomie nell'unita'
della Repubblica.
    3. - Violazione dell'art. 6 della Costituzione e degli articoli 1
e 2 dello statuto speciale.
    La  dizione  in  una  sola  lingua  del  marchio  di qualita' con
indicazione di origine viola altresi' l'art. 6 della Costituzione che
tutela  le  minoranze  linguistiche.  E  cio',  in  quanto  crea  una
ingiustificata  settorializzazione  del  mercato su base linguistica,
nonche'  una  ingiustificata discriminazione tra i prodotti, che pure
ottengono  il  marchio  di  qualita',  di  proprieta' della provincia
autonoma, sulla base dei medesimi presupposti normativi.
    La  confusione  linguistica  e  l'uso  irrazionale  della  lingua
italiana  o  di  quella  tedesca  nelle  iscrizioni  che compongono e
caratterizzano  il  marchio  de  quo impedisce anche il conseguimento
delle  finalita'  della  introduzione di un marchio di qualita' per i
prodotti  nella  Provincia  di Bolzano (prodotti, dunque, non solo da
produttori  appartenenti  al  gruppo linguistico tedesco, ma anche da
produttori  appartenenti  al  gruppo  linguistico  italiano),  che e'
quello  di differenziarli rispetto ai prodotti similari che pero' non
rispondono ai disciplinari di produzione della Provincia di Bolzano.
    La  legge in rassegna precisa che «I prodotti devono rispondere a
criteri  o  a  norme  nettamente  piu' rigorosi e specifici di quelli
stabiliti  dalla legislazione comunitaria e nazionale» (art. 9, comma
3).
    Tutti i marchi che comprendono solo la dizione italiana o la sola
dizione  tedesca  o  dizioni  in  lingue  diverse  per le due dizioni
componenti  del marchio, introducono altresi' una discriminazione tra
i  cittadini  della  provincia autonoma, che ha fondamento unicamente
nelle  opportunita'  di mercato e, quindi, comporta l'uso strumentale
di  un diritto che per principio non e' in contrasto con il principio
della unita' nazionale, con l'effetto che la norma in quanto consente
un   tale  effetto  di  disgregazione  della  comunita'  regionale  e
provinciale si pone in contrasto con gli articoli 1 e 2 dello statuto
speciale, ricognitivo di corrispondenti norme costituzionali.
    4.  -  Violazione  dell'art. 100 dello statuto di autonomia e del
relativo regolamento di esecuzione.
    La  lingua  tedesca  e  il suo uso, come diritto consequenziale e
connesso  al  principio  della  tutela  delle  minoranze e dei gruppi
linguistici,  e' limitato ai rapporti tra il cittadino e gli organi e
uffici  della  pubblica  amministrazione nella «Provincia di Bolzano»
(art. 100 dello statuto speciale).
    L'uso  esclusivo  della  lingua  tedesca  nella  composizione del
marchio  di  qualita'  dei  prodotti della Provincia di Bolzano e con
destinazione  presumibile  al mercato locale e a quello comunitario e
la contaminazione tra lingua tedesca («Qualität» e/o «Südtirol») e la
italiana  («Qualita»)  sono prive di giustificazione costituzionale e
statutaria.
    La   norma   che   consente   un   tale   effetto   e',   dunque,
costituzionalmente illegittima.
    5.   -  Violazione  dei  principi  informatori  della  disciplina
comunitaria  in materia di protezione delle indicazioni geografiche e
delle  denominazioni  d'origine  e  dell'art. 117, primo comma, della
Costituzione.
    La  previsione  di  un unico marchio con cinque diverse tipologie
caratterizzate  da  un  uso  strumentale  della  lingua,  e'  tale da
ingenerare  confusione  nei  consumatori  circa  la  identita'  e  la
provenienza  del  prodotto  e, pertanto, viola i principi informatori
della   disciplina   comunitaria   relativa   alla  protezione  delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti
agricoli  e  alimentari  di cui ai Reg. (CEE) n. 92/2081 e n. 92/2082
violando l'art. 117, primo comma, della Costituzione.
    La   strumentalizzazione   della   garanzia  del  bilinguismo  al
preseguimento  di  finalita' meramente economiche, prive di specifica
copertura    costituzionale,    viola   la   competenza   legislativa
provinciale.
    6.  -  Violazione  dell'art. 4 dello statuto speciale e dell'art.
117, secondo comma, lett. e) della Costituzione.
    La previsione normativa in quanto consente l'utilizzo strumentale
del   principio   del   bilinguismo   per   ottenere   un   risultato
ingiustificatamente     discriminatorio     nel     settore     della
commercializzazione   della  produzione  provinciale  viola  altresi'
l'art.  4  dello statuto di autonomia e l'art. 117, comma 2, lett. e)
della  Costituzione,  in  quanto comporta una compartimentalizzazione
del mercato su basi linguistiche e crea, attraverso l'uso strumentale
di   un   diritto   costituzionalmente   garantito,  un  elemento  di
distorsione  della  concorrenza  e  di  violazione  dei  diritti  dei
consumatori.