Il pretore, letti gli atti di causa, sciogliendo la riserva formulata, rileva: Listri Pier Francesco, conduttore di un immobile adibito ad uso di abitazione, posto in comune di Fiesoie via Poggio Gherardo n. 5, locatogli da Farina Comella Wanda, ha convenuto in giudizio la locatrice chiedendo la determinazione del canone legale di locazione e la condanna della convenuta al rimborso delle somme versate in piu' rispetto a quanto dovuto per legge; la convenuta costituendosi ha contestato il fondamento della domanda per non essere applicabile la disciplina legale in tema di canone; la locatrice ha infatti sostenuto che l'immobile oggetto della locazione ha le caratteristiche di abitazione in villa (A/8) e che deve essere disapplicata la diversa classificazione operata dall'U.T.E.; e' stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio ed il consulente, rispondendo ad uno specifico quesito, si e' espresso nel senso della correttezza della categoria catastale A/7 (abitazioni di tipo villini) attribuita dall'U.T.E.; ove, in sede di decisione della controversia, venisse ritenuta corretta da questo giudice la categoria catastale A/7 sarebbero sicuramente applicabili le norme imperative in tema di canone legale; poiche' l'immobile de quo e' posto in «zona agricola» (coefficiente 0,85 ex art. 18, secondo comma legge n. 392/1978), la parte convenuta ha eccepito l'illegittimita' costituzionale dell'art. 18, secondo comma della legge n. 392/1998 in quanto tale norma, per i comuni con popolazione non superiore a 20.000 abitanti (quale e' quello di Fiesole) prevede la ripartizione del territorio comunale in tre sole zone (zona agricola, centro edificato e centro storico), a differenza di quanto avviene nel primo comma che, per i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, prevede una ripartizione del territorio comunale in cinque zone; in particolare, per quanto qui interessa, la parte convenuta ha rilevato che mentre il primo comma dell'art. 18 della legge n. 392/1978 consente all'amministrazione comunale di individuare le zone agricole (coefficiente 0,85) e le «zone di pregio particolare site... nella zona agricola» (coefficiente 1,20), adeguando in tal modo il canone al pregio della zona ove l'immobile e' posto, il secondo comma di tale norma, precedendo sola la «zona agricola», non consente tale adeguamento del canone; in tal modo - ha osservato la convenuta - situazioni omogenee vendono diversamente disciplinate con conseguente violazione del precetto di cui all'art. 3 della Costituzione; la convenuta ha fatto rilevare che l'immobile condotto in locazione dal Listri e' ubicato sulla collina di Fiesole, e' cioe' in localita' esclusiva e di elevatissimo pregio dal punto di vista paesaggistico, e che non puo' ragionevolmente prevedersi dalla legge il coefficiente 0,85 eguale a quello applicabile ad «un analogo immobile ubicato in una qualsiasi sperduta zona agricola delle campagne italiane»; la predetta questione di legittimita' e' rilevante e non manifestamente infondata; e' rilevante nel giudizio in quanto se, per effetto di dichiarazione di incostituzionalita' della norma denunciata, fosse possibile anche per i comuni con popolazione non superiore a 20.000 abitanti una piu' articolata ripartizione del territorio comunale, distinguendo zone agricole ordinarie e zone di pregio particolare nelle zone agricole, il luogo ove e' posto l'immobile condotto dal Listri potrebbe essere ricompreso in zona agricola di pregio, oppure potrebbe essere ricompreso in «zona edificata periferica» (non prevista dal secondo comma dell'art. 18 della legge n. 392/1978), con una sostanziale differenza in punto di canone legale; la questione non e' manifestamente infondata in quanto come correttamente e' stato osservato «il concetto di zona di particolare pregio, che contraddistingue ex art. 18 legge n. 392 del 1978, nell'ambito delle zone periferiche (o agricole) alcune aree, va collegato ai casi in cui l'insediamento, per l'alto livello architettonico e funzionale degli edifici che lo compongono, per la sua collocazione in una ambiente residenziale gradevole, per la completezza e la efficienza delle opere di urbanizzazione, per la comodita' dei collegamenti e per il grado di fruibilita' degli altri servizi pubblici sia in grado di offrire agli abitanti condizioni di vita equivalenti a quelle delle zone semicentrali, poste in prossimita' del centro storico e superiori a quelle assicurate nella zona edificata periferica e nella zona agricola» (Consiglio di Stato sez. V 17 dicembre 1991, n. 1378); quindi il coefficiente 1,20 (eguale a quello previsto per la zona edificata compresa fra quella periferica ed il centro storico) trova la sua sostanziale giustificazione nelle pari utilita' abitative degli immobili ricompresi nelle zone agricole di cui alla lettera d) del primo comma dell'art. 18 rispetto a quelli piu' vicini al centro storico, essendo il disagio dovuto alla maggiore distanza attenuato se non eliminato dai servizi pubblici e comunque bilanciato dal vantaggio offerto da un ambiente piu' salubre; se cosi' e', ove il comune con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, sia confinante con un comune che abbia popolazione superiore a tale limite (come accade nella fattispecie in quanto il comune di Fiesole e' ampiamente confinante con quello di Firenze), considerato anche che la classe demografica del comune influisce sulla misura del canone giu' per effetto dei coefficienti di cui all'art. 17, riesce veramente difficile, se non impossibile, ricondurre a ragionevolezza la scelta del legislatore di non prevedere in assoluto per i comuni di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge n. 392/1978 le «zone di pregio particolare site... nella zona agricola», o la «zona edificata periferica»; sotto quest'ultimo profilo non puo' non considerarsi che se anche in relazione ad un piccolo centro e' piu' difficile ipotizzare una «zona edificata periferica» (ed il legislatore presumibilmente per tale motivo per i comuni di cui al secondo comma dell'art. 18 ha previsto il «centro edificato» ed il «centro storico», quando si discute del valore di una abitazione e della sua utilita' abitativa e' del tutto inadeguato avere riguardo al singolo comune e non al piu' ampio contesto territoriale in cui il comune e' inserito; in tal modo, senza ragione, non viene data comunque rilievo alla vicinanza con la media o grande citta' e non si considera che zone del comune confinante possono costituire la periferia della media o grande citta'; non a caso il legislatore, quando ha dovuto disciplinare i tempi dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili adibiti ad uso di abitazione, in alcune ipotesi, ha equiparato i comuni confinanti con alcune medie o grandi citta' (specificatamente individuate) a tali citta' (art. 1, primo comma, lettera a) decreto-legge n. 551/1988 convertito nella legge n. 61/1989); lo stesso legislatore nel modello allegato al decreto legge n. 551/1988, modello che deve essere utilizzato dal locatore per la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' relativa alla necessita', ha imposto al locatore che assume di versare in situazione di necessita' l'onere di specificare se abbia la disponibilita' di altro alloggio in comune confinante; quindi, lo stesso legislatore, opportunamente, in talune ipotesi, affrontano la c.d. emergenza abitativa, ha riconosciuto che il problema casa nei comuni confinanti con la media o grande citta' si pone negli stessi termini, e cio' in quanto lo sviluppo dei mezzi di trasporto ha eliminato le distanze parificando la funzionalita' dell'abitazione posta in comune confinante con la media o grande citta' con quella in tale citta' posta; quanto, invece, si e' trattato di quantificare il valore locativo di un immobile il legislatore ha operato una scelta del tutto diversa, avendo riguardo ai comuni singolarmente presi senza considerare il loro inserimento in un'area metropolitana; la via Poggio Gherardo nella quale e' posto l'immobile condotto dal Listri si articola nel comune di Fiesole ed in quello di Firenze, e correttamente la parte convenuta rileva come per effetto della vigente normativa due immobili eguali, posti nella stessa via ma a pochi metri di distanza, avrebbero canoni anche notevolmente diversi secondo il comune di ubicazione, senza alcuna ragione di tale diversita' di trattamento, pari essendo - all'evidenza - l'utilita' abitativa offerta; tanto piu' irragionevole tale disparita' di disciplina appare ove si consideri che il canone degli immobili posti in comuni con popolazione contenuta entro i 20.000 abitanti subisce - come gia' si e' detto - un abbattimento per effetto del disposto dell'art. 17, legge n. 392/1978; appare quindi non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3, primo comma della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, secondo comma legge n. 392/1978 nella parte in cui esclude in ogni caso che il territorio dei comuni con popolazione non superiore a 20.000 abitanti possa essere ripartito avendo riguardo alla piu' articolata elencazione di zone di cui al primo comma dello stesso articolo;