Il  pretore,  letti  gli  atti  di  causa, sciogliendo la riserva
formulata, rileva:
        Listri  Pier  Francesco, conduttore di un immobile adibito ad
uso  di  abitazione,  posto  in comune di Fiesoie via Poggio Gherardo
n. 5,  locatogli da Farina Comella Wanda, ha convenuto in giudizio la
locatrice  chiedendo la determinazione del canone legale di locazione
e la condanna della convenuta al rimborso delle somme versate in piu'
rispetto a quanto dovuto per legge;
        la  convenuta costituendosi ha contestato il fondamento della
domanda  per  non  essere applicabile la disciplina legale in tema di
canone;  la  locatrice  ha  infatti  sostenuto che l'immobile oggetto
della  locazione ha le caratteristiche di abitazione in villa (A/8) e
che  deve  essere  disapplicata  la  diversa  classificazione operata
dall'U.T.E.;
        e'  stata  disposta  una  consulenza  tecnica d'ufficio ed il
consulente,  rispondendo ad uno specifico quesito, si e' espresso nel
senso  della correttezza della categoria catastale A/7 (abitazioni di
tipo villini) attribuita dall'U.T.E.;
        ove,   in  sede  di  decisione  della  controversia,  venisse
ritenuta  corretta  da  questo  giudice  la  categoria  catastale A/7
sarebbero  sicuramente  applicabili  le  norme  imperative in tema di
canone legale;
        poiche'  l'immobile  de  quo  e'  posto  in  «zona  agricola»
(coefficiente  0,85  ex art. 18, secondo comma legge n. 392/1978), la
parte   convenuta   ha   eccepito   l'illegittimita'   costituzionale
dell'art. 18,  secondo  comma  della legge n. 392/1998 in quanto tale
norma,  per  i comuni con popolazione non superiore a 20.000 abitanti
(quale  e'  quello di Fiesole) prevede la ripartizione del territorio
comunale  in  tre sole zone (zona agricola, centro edificato e centro
storico),  a  differenza di quanto avviene nel primo comma che, per i
comuni  con  popolazione  superiore  a  20.000  abitanti, prevede una
ripartizione  del territorio comunale in cinque zone; in particolare,
per  quanto  qui interessa, la parte convenuta ha rilevato che mentre
il   primo   comma  dell'art. 18  della  legge  n. 392/1978  consente
all'amministrazione   comunale   di   individuare  le  zone  agricole
(coefficiente  0,85)  e  le «zone di pregio particolare site... nella
zona  agricola»  (coefficiente 1,20), adeguando in tal modo il canone
al  pregio  della  zona  ove l'immobile e' posto, il secondo comma di
tale  norma,  precedendo  sola  la «zona agricola», non consente tale
adeguamento del canone;
        in tal modo - ha osservato la convenuta - situazioni omogenee
vendono  diversamente  disciplinate  con  conseguente  violazione del
precetto di cui all'art. 3 della Costituzione;
        la  convenuta  ha  fatto  rilevare che l'immobile condotto in
locazione dal Listri e' ubicato sulla collina di Fiesole, e' cioe' in
localita'  esclusiva  e  di  elevatissimo  pregio  dal punto di vista
paesaggistico,  e che non puo' ragionevolmente prevedersi dalla legge
il  coefficiente  0,85  eguale  a  quello  applicabile ad «un analogo
immobile  ubicato  in  una  qualsiasi  sperduta  zona  agricola delle
campagne italiane»;
        la  predetta  questione  di  legittimita'  e' rilevante e non
manifestamente infondata;
        e'  rilevante  nel  giudizio  in  quanto  se,  per effetto di
dichiarazione  di  incostituzionalita'  della norma denunciata, fosse
possibile  anche  per i comuni con popolazione non superiore a 20.000
abitanti  una  piu'  articolata ripartizione del territorio comunale,
distinguendo  zone  agricole  ordinarie  e zone di pregio particolare
nelle  zone  agricole,  il luogo ove e' posto l'immobile condotto dal
Listri  potrebbe essere ricompreso in zona agricola di pregio, oppure
potrebbe  essere  ricompreso  in  «zona  edificata  periferica»  (non
prevista dal secondo comma dell'art. 18 della legge n. 392/1978), con
una sostanziale differenza in punto di canone legale;
        la  questione  non e' manifestamente infondata in quanto come
correttamente  e' stato osservato «il concetto di zona di particolare
pregio,  che  contraddistingue  ex  art. 18  legge  n. 392  del 1978,
nell'ambito  delle  zone  periferiche  (o  agricole)  alcune aree, va
collegato   ai   casi  in  cui  l'insediamento,  per  l'alto  livello
architettonico  e  funzionale degli edifici che lo compongono, per la
sua  collocazione  in  una  ambiente  residenziale  gradevole, per la
completezza  e  la  efficienza  delle opere di urbanizzazione, per la
comodita'  dei collegamenti e per il grado di fruibilita' degli altri
servizi  pubblici sia in grado di offrire agli abitanti condizioni di
vita   equivalenti   a  quelle  delle  zone  semicentrali,  poste  in
prossimita'  del centro storico e superiori a quelle assicurate nella
zona  edificata periferica e nella zona agricola» (Consiglio di Stato
sez. V  17 dicembre  1991,  n. 1378);  quindi  il  coefficiente  1,20
(eguale  a  quello previsto per la zona edificata compresa fra quella
periferica   ed   il   centro   storico)  trova  la  sua  sostanziale
giustificazione   nelle   pari   utilita'  abitative  degli  immobili
ricompresi nelle zone agricole di cui alla lettera d) del primo comma
dell'art. 18 rispetto a quelli piu' vicini al centro storico, essendo
il  disagio  dovuto alla maggiore distanza attenuato se non eliminato
dai  servizi  pubblici e comunque bilanciato dal vantaggio offerto da
un ambiente piu' salubre;
        se  cosi'  e',  ove il comune con popolazione non superiore a
20.000  abitanti,  sia confinante con un comune che abbia popolazione
superiore  a  tale limite (come accade nella fattispecie in quanto il
comune  di  Fiesole  e' ampiamente confinante con quello di Firenze),
considerato  anche  che  la  classe  demografica del comune influisce
sulla  misura  del  canone  giu'  per effetto dei coefficienti di cui
all'art. 17,   riesce   veramente   difficile,  se  non  impossibile,
ricondurre   a  ragionevolezza  la  scelta  del  legislatore  di  non
prevedere   in  assoluto  per  i  comuni  di  cui  al  secondo  comma
dell'art. 18  della  legge n. 392/1978 le «zone di pregio particolare
site... nella zona agricola», o la «zona edificata periferica»;
        sotto  quest'ultimo  profilo non puo' non considerarsi che se
anche  in relazione ad un piccolo centro e' piu' difficile ipotizzare
una  «zona  edificata  periferica» (ed il legislatore presumibilmente
per  tale motivo per i comuni di cui al secondo comma dell'art. 18 ha
previsto  il  «centro  edificato»  ed  il «centro storico», quando si
discute  del  valore di una abitazione e della sua utilita' abitativa
e'  del  tutto  inadeguato  avere riguardo al singolo comune e non al
piu' ampio contesto territoriale in cui il comune e' inserito; in tal
modo,  senza  ragione, non viene data comunque rilievo alla vicinanza
con  la  media o grande citta' e non si considera che zone del comune
confinante  possono  costituire  la  periferia  della  media o grande
citta';
        non  a  caso  il legislatore, quando ha dovuto disciplinare i
tempi  dell'esecuzione  dei  provvedimenti  di  rilascio  per  finita
locazione  di  immobili  adibiti  ad  uso  di  abitazione,  in alcune
ipotesi,  ha equiparato i comuni confinanti con alcune medie o grandi
citta'  (specificatamente  individuate)  a tali citta' (art. 1, primo
comma,  lettera  a)  decreto-legge n. 551/1988 convertito nella legge
n. 61/1989);  lo  stesso  legislatore nel modello allegato al decreto
legge  n. 551/1988,  modello  che deve essere utilizzato dal locatore
per  la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' relativa alla
necessita',   ha  imposto  al  locatore  che  assume  di  versare  in
situazione   di   necessita'  l'onere  di  specificare  se  abbia  la
disponibilita' di altro alloggio in comune confinante;
        quindi,  lo  stesso  legislatore,  opportunamente,  in talune
ipotesi,  affrontano la c.d. emergenza abitativa, ha riconosciuto che
il  problema  casa nei comuni confinanti con la media o grande citta'
si  pone negli stessi termini, e cio' in quanto lo sviluppo dei mezzi
di  trasporto  ha  eliminato le distanze parificando la funzionalita'
dell'abitazione  posta  in  comune  confinante  con la media o grande
citta' con quella in tale citta' posta;
        quanto,  invece,  si  e'  trattato  di quantificare il valore
locativo  di  un  immobile  il  legislatore ha operato una scelta del
tutto  diversa,  avendo  riguardo ai comuni singolarmente presi senza
considerare il loro inserimento in un'area metropolitana;
        la  via  Poggio  Gherardo  nella  quale  e'  posto l'immobile
condotto dal Listri si articola nel comune di Fiesole ed in quello di
Firenze,  e  correttamente la parte convenuta rileva come per effetto
della  vigente  normativa due immobili eguali, posti nella stessa via
ma  a  pochi  metri  di distanza, avrebbero canoni anche notevolmente
diversi secondo il comune di ubicazione, senza alcuna ragione di tale
diversita'  di  trattamento, pari essendo - all'evidenza - l'utilita'
abitativa  offerta;  tanto  piu'  irragionevole  tale  disparita'  di
disciplina appare ove si consideri che il canone degli immobili posti
in comuni con popolazione contenuta entro i 20.000 abitanti subisce -
come  gia'  si  e'  detto  - un abbattimento per effetto del disposto
dell'art. 17, legge n. 392/1978;
        appare  quindi  non  manifestamente  infondata,  in relazione
all'art. 3,   primo   comma   della  Costituzione,  la  questione  di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 18,   secondo  comma  legge
n. 392/1978 nella parte in cui esclude in ogni caso che il territorio
dei  comuni  con  popolazione  non  superiore a 20.000 abitanti possa
essere  ripartito avendo riguardo alla piu' articolata elencazione di
zone di cui al primo comma dello stesso articolo;