ha pronunciato la seguente
Sentenza
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo
comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773 (Riforma della Cassa
nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri), promosso
dal Tribunale di Cuneo, nel procedimento civile vertente tra A. B. e
la Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi
professionisti, con ordinanza del 9 marzo 2004, iscritta al n. 460
del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, 1ª serie speciale - edizione straordinaria, del 3
giugno 2004.
Visto l'atto di costituzione della Cassa italiana di previdenza e
assistenza dei geometri liberi professionisti;
Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 2006 il giudice relatore
Francesco Amirante;
Uditi gli avvocati Maurizio Cinelli e Bruno Sconocchia per la
Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi
professionisti.
Ritenuto in fatto
1.- Nel corso di una controversia di natura previdenziale
promossa nei confronti della Cassa italiana di previdenza ed
assistenza dei geometri liberi professionisti, il Tribunale di Cuneo
ha sollevato, in riferimento all'art. 4, primo comma, della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3,
secondo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773 (Riforma della
Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri).
Premette in punto di fatto il giudice a quo che il ricorrente -
avendo maturato quarant'anni di iscrizione ed effettiva contribuzione
in favore della citata Cassa ed avendo compiuto il sessantesimo anno
di eta' - aveva chiesto la liquidazione della pensione di anzianita'
dopo essersi cancellato dal relativo albo professionale, mantenendo,
peraltro, l'iscrizione all'albo degli architetti. Con provvedimento
del 23 aprile 2003 la Cassa gli aveva comunicato che la pensione gli
era stata liquidata con decorrenza dal 1° gennaio 2003, ma che
l'erogazione del trattamento era sospesa ai sensi dell'art. 3 del
regolamento di previdenza della Cassa medesima, stante la situazione
di incompatibilita' determinata dalla permanente iscrizione nell'albo
degli architetti.
Nel giudizio promosso per vedersi riconosciuto il diritto
all'effettiva percezione della pensione di anzianita', il ricorrente
ha prospettato l'illegittimita' costituzionale della disposizione in
esame, perche' nel sistema previdenziale dei geometri la pensione di
anzianita' non si converte in pensione di vecchiaia al raggiungimento
della relativa eta', con la conseguenza che il geometra titolare di
detto trattamento vede limitata in via definitiva la sua possibilita'
di lavorare. La Cassa convenuta ha rilevato, peraltro, che
l'incompatibilita' tra la pensione di anzianita' e l'iscrizione ad un
qualsiasi albo professionale e' prevista dall'art. 3 del proprio
regolamento di previdenza, cosi' come introdotto con la deliberazione
n. 18 del 22 dicembre 1997, sicche' l'eventuale illegittimita'
costituzionale della norma impugnata non muterebbe la situazione del
ricorrente, stante la piena applicabilita' della menzionata norma
regolamentare.
Tutto cio' premesso, il Tribunale di Cuneo osserva che - dando
per pacifica la natura di ente di diritto privato della Cassa di
previdenza in questione, secondo il disposto del decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509, e riconoscendo l'espressa previsione di
incompatibilita' di cui all'art. 3 del regolamento citato - in
effetti e' l'art. 3, secondo comma, della legge n. 773 del 1982 a
disporre che la pensione di anzianita' non possa essere corrisposta
al geometra in caso di persistente iscrizione a qualsiasi albo
professionale o elenco di lavoratori autonomi o di svolgimento di
qualsiasi attivita' di lavoro dipendente; cio' comporta che il dubbio
di legittimita' costituzionale su tale norma e' rilevante
nell'attuale controversia, senza che possa ricondursi alcun effetto
alla mancata impugnazione, da parte del ricorrente, della menzionata
norma regolamentare, in quanto la declaratoria di illegittimita'
della disposizione censurata «produrrebbe i suoi effetti sui
provvedimenti adottati in conformita' alla stessa ed alla successiva
disciplina regolamentare, determinandone la conseguente invalidita».
In ordine poi alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo
ravvisa un contrasto tra la norma impugnata e l'art. 4, primo comma,
Cost., richiamando le precedenti sentenze n. 73 del 1992 e n. 437 del
2002 di questa Corte; mentre, infatti, nel sistema dell'assicurazione
generale obbligatoria la pensione di anzianita' e' equiparata alla
pensione di vecchiaia quando il pensionato raggiunge la relativa
eta', cio' non avviene per i geometri, con la conseguenza che la
titolarita' di detto trattamento si risolve, a detta del remittente,
in «una limitazione eccessivamente gravosa e a tempo indefinito della
possibilita' di lavoro» di coloro i quali si trovano nella situazione
del ricorrente.
2. - Si e' costituita in giudizio la Cassa italiana di previdenza
ed assistenza a favore dei geometri liberi professionisti, chiedendo
che la questione venga dichiarata inammissibile o comunque infondata.
La Cassa ricapitola i termini in fatto della vicenda,
evidenziando di aver deliberato la liquidazione della pensione di
anzianita' in favore del ricorrente con contestuale sospensione
dell'erogazione dei relativi ratei; cio' in forza del gia' citato
art. 3 del regolamento di previdenza della Cassa, nel testo
risultante dalla modifica introdotta con deliberazione n. 18 del
22 dicembre 1997.
Cio' premesso, la parte costituita osserva che l'ordinanza di
rimessione erroneamente si richiama alla disposizione censurata
anziche' alla menzionata norma regolamentare; a suo dire, infatti,
l'art. 3 della legge n. 773 del 1982 integra una condizione ostativa
all'acquisto del diritto a pensione, mentre la norma del regolamento
di previdenza della Cassa stabilisce una mera sospensione del
trattamento medesimo che lascia inalterata la titolarita' del
diritto. Da tanto deriverebbe, in primis, l'inammissibilita' della
prospettata questione per insufficiente e contraddittoria
ricostruzione del quadro normativo, in quanto l'ordinanza di
rimessione avrebbe omesso di tenere nella dovuta considerazione le
discipline regolamentari introdotte dalla Cassa di previdenza a
seguito della privatizzazione di cui al d.lgs. n. 509 del 1994; nel
caso di specie, infatti, la Cassa afferma di non aver mai invocato,
nel giudizio a quo, l'applicabilita' della disposizione censurata e
di aver anzi provveduto alla liquidazione della pensione, cosi'
riconoscendo l'esistenza del diritto. In tal modo essa, richiamandosi
all'art. 3, comma 5, del proprio regolamento di previdenza, ha
stabilito il diverso e piu' limitato effetto della inesigibilita'
della pensione di anzianita', destinato a venir meno al cessare della
causa di incompatibilita'; un'eventuale declaratoria di
illegittimita' costituzionale della norma impugnata, pertanto, non
farebbe comunque venire meno il provvedimento di sospensione del
trattamento di quiescenza disposto dalla Cassa. D'altra parte la
potesta' regolamentare degli enti privatizzati e' stata ribadita da
numerose norme - l'ultima delle quali e' l'art. 44, comma 7, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 - ed i regolamenti della Cassa sono
stati approvati dal Ministero competente alla vigilanza, secondo
quanto disposto dall'art. 3 del d.lgs. n. 509 del 1994.
Passando infine al merito della questione, la parte sostiene che
nessuna violazione dell'art. 4 Cost. puo' farsi derivare dalla
disposizione denunciata, poiche' questa Corte si e' piu' volte
pronunciata nel senso di riconoscere la legittimita' costituzionale
di numerose norme che stabiliscono l'incompatibilita' tra la
titolarita' di una pensione - in particolare quella di anzianita' - e
lo svolgimento di un'attivita' lavorativa. Sono state dichiarate
infondate, in particolare, le questioni relative alle norme che
prevedono il divieto di cumulo della pensione di anzianita' con i
redditi di lavoro dipendente, anche con espresso riferimento
all'art. 4 della Costituzione (si richiama, in particolare, la
sentenza n. 416 del 1999). Da tanto conseguirebbe, comunque,
l'infondatezza della questione in oggetto.
Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Cuneo dubita, in riferimento all'art. 4,
primo comma, della Costituzione, della legittimita' costituzionale
dell'art. 3, secondo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773
(Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore
dei geometri), il quale, nel disciplinare la pensione di anzianita',
prevede che «la corresponsione della pensione e' subordinata alla
cancellazione dall'albo dei geometri ed e' incompatibile con
l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori
autonomi e con qualsiasi attivita' di lavoro dipendente».
Secondo il giudice a quo, tale disposizione - inserita in un
sistema, quale quello previdenziale dei geometri, in cui non e'
prevista la trasformazione della pensione di anzianita' in pensione
di vecchiaia - comporta una limitazione eccessivamente gravosa e a
tempo indefinito della possibilita' di lavoro del geometra titolare
di pensione di anzianita', in contrasto con il precetto di cui
all'art. 4 della Costituzione.
2. - In via preliminare, si rileva che non puo' essere accolta
l'eccezione di inammissibilita' della questione, prospettata dalla
difesa della Cassa sotto il profilo del difetto di rilevanza, in
quanto il diritto alla pensione non e' stato negato al geometra
attore nel giudizio di merito, ma ne e' stata soltanto disposta la
sospensione sulla base della clausola prevista dal regolamento della
Cassa stessa..
Infatti il giudice remittente, cui spetta il giudizio di
rilevanza essendone rimesso a questa Corte il controllo sotto il
profilo della implausibilita' o della contraddittorieta' rispetto
alle risultanze degli atti, ha osservato che la sospensione stabilita
dal regolamento e in concreto imposta e' conseguente alla
disposizione di legge censurata e destinata a cadere in caso di
dichiarazione di illegittimita' di quest'ultima.
Siffatta motivazione, conforme a quanto gia' sostenuto da questa
Corte (sentenza n. 437 del 2002) ed all'orientamento
giurisprudenziale prevalente, non e' implausibile.
3. - Nel merito, la questione e' fondata.
Questa Corte e' gia' stata chiamata a scrutinare disposizioni
analoghe a quella in esame, concernenti la disciplina della pensione
di anzianita' di altre categorie professionali, e ne ha dichiarato la
illegittimita' costituzionale. E, se e' vero che in quei casi era
stata rilevata la contrarieta' delle norme censurate al parametro di
cui all'art. 3 Cost., non evocato dall'attuale remittente, e' anche
vero che ne fu affermata la illegittimita' anche per la violazione
dell'art. 4, primo comma, Cost., in ragione della compressione del
diritto al lavoro, come nel caso in esame (sentenze n. 73 del 1992 e
n. 437 del 2002).
La Corte, poiche' non rinviene argomenti che possano indurre a
discostarsi dall'orientamento espresso con le sentenze citate,
ritiene che esso debba essere ribadito.