ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  degli  artt. 7 e 11,
commi 1  e  2,  della  delibera  legislativa approvata dall'Assemblea
regionale  siciliana  il  4 maggio  2005  (disegno  di legge n. 151),
promosso  con  ricorso  del  Commissario  dello  Stato per la Regione
siciliana, notificato il 12 maggio 2005, depositato in cancelleria il
successivo 18 maggio ed iscritto al n. 59 del registro ricorsi 2005.
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  dell'8 marzo 2006 il giudice
relatore Alfonso Quaranta.
    Ritenuto   che,  con  ricorso  notificato  il  12 maggio  2005  e
depositato presso la cancelleria della Corte il successivo 18 maggio,
il  Commissario  dello  Stato  per  la  Regione siciliana ha proposto
questione  di  legittimita' costituzionale della delibera legislativa
approvata   dall'Assemblea   regionale  siciliana  il  4 maggio  2005
(disegno  di legge n. 151), recante «Disposizioni finanziarie urgenti
e per la razionalizzazione dell'attivita' amministrativa», censurando
tanto  l'art. 7,  in  riferimento  all'art. 81,  quarto  comma, della
Costituzione,  quanto  l'art. 11,  commi 1 e 2, in relazione, invece,
agli artt. 3, 32 e 97 della Carta fondamentale;
        che l'applicazione del suddetto art. 7, deduce il ricorrente,
«comporta  un  incremento  degli  emolumenti, in aggiunta a quelli in
atto  percepiti,  agli  ex  dipendenti  Italter e Sirap», in servizio
presso  gli  uffici regionali, emolumenti ai medesimi dovuti ai sensi
dell'art. 7  della  legge  della  Regione  siciliana 10 ottobre 1994,
n. 38  (Recepimento  della normativa statale sul dissesto finanziario
ed   altri  provvedimenti  per  gli  enti  locali  della  Sicilia)  e
dell'art. 48  della  legge  della Regione siciliana 10 febbraio 2001,
n. 21  (Norme  finanziarie  urgenti  e  variazioni  al bilancio della
Regione per l'anno finanziario 2001);
        che  il  legislatore  regionale  ha  approntato,  pero',  una
copertura  finanziaria  per  tali  maggiori  oneri finanziari facendo
riferimento  ai  fondi  statali  di  cui all'art. 7 del decreto-legge
12 ottobre  2000,  n. 279  (Interventi  urgenti per le aree a rischio
idrogeologico  molto  elevato  e  in  materia  di  protezione civile,
nonche'  a favore di zone colpite da calamita' naturali), convertito,
con modificazioni, nella legge 11 dicembre 2000, n. 365;
        che,  tuttavia,  tali  fondi - «secondo quanto comunicato dai
competenti  Uffici  regionali», interpellati ai sensi dell'art. 3 del
d.P.R. 4 giugno 1969, n. 488 (Norme di attuazione dello statuto della
Regione   siciliana,   integrative   del   decreto   legislativo  del
Capo provvisorio  dello  Stato 10 maggio 1947, n. 307, concernente il
Commissario   dello  Stato)  -  «risultano  «pressoche'  esauriti»  e
pertanto  insufficienti  a  fornire  adeguata  e  puntuale  copertura
all'onere  economico derivante dalla previsione legislativa in esame,
in  relazione  alla percentuale del 4% dei fondi medesimi che in base
alla  normativa  nazionale  puo'  essere  destinata alle spese per il
personale»;
        che,  pertanto, l'impugnato art. 7 della delibera legislativa
in esame viola l'art. 81, quarto comma, della Costituzione;
        che  il  ricorrente, inoltre, censura - per contrasto con gli
artt. 3,  32 e 97 della Costituzione - anche l'art. 11 della medesima
delibera legislativa;
        che,  difatti,  esso  prevede,  al  comma 1,  la  persistente
applicazione  nel  territorio  regionale  del comma 7 dell'art. 3 del
decreto   legislativo   30 dicembre   1992,  n. 502  (Riordino  della
disciplina  in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge
23 ottobre  1992,  n. 421), aggiungendo pero', nel testo del suddetto
articolo,  dopo  le  parole  «o  grande dimensione» quelle «oppure in
possesso dei requisiti di cui al comma 3, dell'articolo 3-bis»;
        che  per  effetto  di  tale intervento normativo - tale e' la
doglianza  del  ricorrente - il suddetto art. 3 del d.lgs. n. 502 del
1992  non  richiede  piu',  «quali  requisiti  imprescindibili per il
conferimento  dell'incarico  di  direttore sanitario» delle AUSL, «il
possesso  della laurea in medicina e l'aver svolto «per almeno 5 anni
qualificata  attivita'  di  direzione  tecnico-sanitaria  in  enti  o
strutture   sanitarie,   pubbliche  o  private,  di  media  o  grande
dimensione»»,   giacche'  «introduce  l'alternativita'  dei  suddetti
requisiti  con quelli prescritti dall'art. 3-bis del medesimo decreto
legislativo  per  gli  aspiranti alla nomina a direttore generale», e
cioe'  «il  possesso  di un generico diploma di laurea e l'esperienza
«almeno   quinquennale   di   attivita'   di   direzione   tecnica  o
amministrativa  in  enti,  aziende, strutture pubbliche o private, in
posizione   dirigenziale   con   autonomia   gestionale   e   diretta
responsabilita'  delle  risorse umane, tecniche o finanziarie, svolte
nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso»;
        che   da   cio'   deriverebbe,   quindi,   «l'apertura  della
titolarita'    nell'incarico    di    direttore    sanitario    verso
professionalita' che potrebbero essere totalmente estranee al settore
della  sanita'  seppure  ricche di esperienza in quello manageriale»,
con  conseguente  «possibile compromissione dei livelli essenziali di
erogazione  del servizio sanitario», atteso che «il compito peculiare
della  direzione  sanitaria potrebbe essere affidato nella preminente
considerazione degli aspetti tecnico-gestionali dei servizi piuttosto
che  di  quelli  medici», donde l'ipotizzato contrasto tra il comma 1
dell'art. 11 e l'art. 32 della Costituzione;
        che  il  comma 2  del  medesimo art. 11 sarebbe in contrasto,
invece,  con  gli  artt. 3  e 97 della Costituzione, posto che per la
nomina   a   direttore  amministrativo  ammette  anche  gli  iscritti
nell'elenco  regionale redatto ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge
27 agosto   1994,   n. 512   (Disposizioni   urgenti  in  materia  di
organizzazione   delle  unita'  sanitarie  locali),  convertito,  con
modificazioni, nella legge 17 ottobre 1994, n. 590;
        che,   tuttavia,   prosegue   il   ricorrente,   «tale  norma
eccezionale  e  transitoria si riferiva ai requisiti richiesti, anche
in questo caso, per l'accesso alla carica di direttore generale delle
AUSL»  (e  consistenti  nel  «possesso  di  un diploma di laurea e di
specifici  e documentati requisiti coerenti rispetto alle funzioni da
svolgere   ed   attestanti   qualificata   formazione   ed  attivita'
professionale  di  direzione  tecnica  o  amministrativa  in  enti  o
strutture  pubbliche o private, con esperienza dirigenziale acquisita
per  almeno  cinque  anni»),  di  talche',  «in  assenza  di adeguate
motivazioni»,  non  appare comprensibile «il riferimento ad un elenco
redatto  da  quasi  dieci anni per professionalita' diverse da quella
specifica  del  direttore  amministrativo», il quale - secondo quanto
previsto  dal  d.lgs.  n. 502  del 1992 - deve essere «un laureato in
discipline  giuridiche o economiche» e deve aver svolto «per almeno 5
anni  una qualificata attivita' di direzione tecnica o amministrativa
in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande
dimensione»;
        che  anche  in  questo caso, dunque, la scelta di individuare
«requisiti  alternativi  a  quelli  espressamente  prescritti» per la
nomina  a  direttore  amministrativo  «potrebbe  ingenerare refluenze
negative   sul  buon  andamento  delle  strutture  sanitarie,  stante
l'assenza  di  professionalita'  ed  esperienza specifica nel settore
sanitario»  negli aspiranti alla carica, donde l'ipotizzato contrasto
tra la disposizione in esame e gli artt. 3 e 97 della Costituzione.
    Considerato  che  il  Commissario  dello  Stato  per  la  Regione
siciliana  ha proposto questione di legittimita' costituzionale della
delibera  legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il
4 maggio  2005  (disegno  di  legge  n. 151),  recante  «Disposizioni
finanziarie   urgenti   e  per  la  razionalizzazione  dell'attivita'
amministrativa»,    censurando   tanto   l'art. 7,   in   riferimento
all'art. 81,  quarto  comma,  della  Costituzione,  quanto l'art. 11,
commi 1  e 2, in relazione, invece, agli artt. 3, 32 e 97 della Carta
fondamentale;
        che,  successivamente  all'impugnazione, la predetta delibera
legislativa e' stata promulgata e pubblicata come legge della Regione
siciliana 5 maggio 2005, n. 5, con omissione di tutte le disposizioni
oggetto di censura;
        che  l'intervenuto  esaurimento  del potere di promulgazione,
che  si  esercita  necessariamente  in  modo  unitario  e contestuale
rispetto  al  testo  deliberato  dall'Assemblea  regionale,  preclude
definitivamente  la possibilita' che le parti della legge impugnate e
poi  omesse  acquistino  o esplichino una qualche efficacia, privando
cosi' di oggetto il giudizio di legittimita' costituzionale (sentenza
n. 351 del 2003);
        che  pertanto,  in  conformita' alla giurisprudenza di questa
Corte  (ex  multis: ordinanze n. 403, n. 293 e n. 169 del 2005), deve
dichiararsi cessata la materia del contendere.