ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4, commi 1, 2 e
4, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 (Disposizioni urgenti per
garantire  la sicurezza nella circolazione stradale), convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  1° agosto  2002,  n. 168,  promosso con
ordinanza  dell'11 ottobre  2005  dal Giudice di Pace di Lanciano nel
procedimento  civile vertente tra Carmela Tiberio ed altro e l'Unione
dei  comuni  «Citta' della Frentania e Costa dei Trabocchi», iscritta
al  n. 18  del  registro  ordinanze  2006 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 5, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  del 22 marzo 2006 il giudice
relatore Luigi Mazzella.
    Ritenuto  che  il  Giudice  di  pace  di  Lanciano, con ordinanza
dell'11 ottobre   2005,   ha   sollevato  questione  di  legittimita'
costituzionale,  in riferimento agli artt. 24 e 76 della Costituzione
ed  in  relazione  all'art. 2, lettera s), della legge 22 marzo 2001,
n. 85  (Delega  al  Governo  per  la revisione del nuovo codice della
strada),   dell'art. 4,   commi 1,   2  e  4,  del  decreto-legge  20
giugno 2002,  n. 121 (Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza
nella  circolazione stradale), convertito, con modifiche, dalla legge
1° agosto  2002,  n. 168, «nella parte in cui prevede che il prefetto
(organo  amministrativo)  possa  con  proprio  decreto  eliminare, su
alcuni  tratti  di  strade,  l'obbligo  di  contestazione  immediata»
previsto dall'art. 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo codice della strada);
        che  il  giudice rimettente premette che il giudizio a quo e'
stato introdotto da un ricorso diretto all'impugnazione di un verbale
di  contravvenzione  elevato  in  data  20 novembre  2004  nel  quale
l'omessa    contestazione   immediata   dell'infrazione   era   stata
giustificata   sulla  base  delle  norme  oggetto  della  censura  di
illegittimita' costituzionale;
        che,  a  parere  del giudice a quo, l'art. 4, commi 1, 2 e 4,
del  d.l.  n. 121  del  2002  si  porrebbe in contrasto con l'art. 76
Cost., per eccesso di delega legislativa - poiche' la legge n. 85 del
2001 non aveva conferito delega all'emanazione di norme abolitrici di
diritti  soggettivi  quale  l'obbligo  di  contestazione  immediata e
perche'  la  competenza  attribuita  al prefetto per l'individuazione
delle  strade  sulle  quali  e'  possibile  omettere la contestazione
immediata  configurerebbe  una «sub delega della funzione legislativa
non  prevista  dal  Parlamento»  -,  e  con  l'art. 24 Cost., perche'
«l'abrogazione  sostanziale dell'art. 200 c.d.s.» farebbe «venir meno
il diritto di difesa» tutelato da tale norma costituzionale;
        che  e'  intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei   ministri  che  ha  concluso  chiedendo  che  la  questione  sia
dichiarata infondata.
    Considerato  che il Giudice di pace di Lanciano censura l'art. 4,
commi 1,   2   e   4,   del   decreto-legge  20  giugno 2002,  n. 121
(Disposizioni  urgenti  per garantire la sicurezza nella circolazione
stradale),  convertito,  con  modifiche,  dalla legge 1° agosto 2002,
n. 168,   «nella  parte  in  cui  prevede  che  il  prefetto  (organo
amministrativo) possa con proprio decreto eliminare, su alcuni tratti
di   strade,   l'obbligo   di   contestazione   immediata»   previsto
dall'art. 200  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada), per violazione dell'art. 24 della Costituzione,
perche'   l'eliminazione   dell'obbligo  di  contestazione  immediata
confliggerebbe  con  il  diritto di difesa, e dell'art. 76 Cost., per
eccesso di delega legislativa rispetto a quanto previsto dall'art. 2,
lettera s),  della  legge 22 marzo 2001, n. 85 (Delega al Governo per
la revisione del nuovo codice della strada);
        che    la    norma    impugnata    consente    l'accertamento
dell'infrazione  a  mezzo  di  dispositivi  di  controllo  a distanza
solamente  per  le  violazioni  degli artt. 142, 148 e 176 del d.lgs.
n. 285 del 1992;
        che l'ordinanza di rimessione non contiene alcuna descrizione
dell'infrazione  oggetto  del  verbale  di  contravvenzione di cui si
discute  nel  giudizio  a  quo  e  neppure indica la norma del d.lgs.
n. 285 del 1992 violata dal conducente dell'autoveicolo;
        che   tale   insufficienza  della  motivazione  impedisce  di
verificare  se  la  fattispecie  concreta rientri o meno in una delle
ipotesi  rispetto  alle  quali  le  norme  censurate  dal  rimettente
escludono l'obbligo della contestazione immediata;
        che   una  simile  lacuna,  non  consentendo  alla  Corte  il
controllo  sulla  rilevanza  della  questione  nel  giudizio  a  quo,
determina la manifesta inammissibilita' della questione medesima.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.