ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito
del  decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
del  24 novembre  2005  DEC/DPN  2399,  di conferma dell'incarico del
commissario  straordinario  dell'Ente Parco nazionale dell'arcipelago
toscano,  promosso  con  ricorso della Regione Toscana, notificato il
2 febbraio  2006,  depositato  in  cancelleria  il 9 febbraio 2006 ed
iscritto al n. 3 del registro conflitti tra enti 2006.
    Visto  l'atto  di  costituzione  del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  del 5 aprile 2006 il giudice
relatore Alfio Finocchiaro;
    Udito l'avvocato Lucia Bora per la Regione Toscana.
    Ritenuto  che,  con  ricorso  notificato  il  2 febbraio  2006, e
depositato   il  9 febbraio  2006  la  Regione  Toscana  ha  promosso
conflitto  di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio
dei  ministri  e  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio,  in  riferimento  al decreto del Ministro dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio, del 24 novembre 2005 DEC/DPN 2399, di
conferma  dell'incarico del commissario straordinario dell'Ente Parco
nazionale dell'arcipelago toscano;
        che  la  Regione  ricorrente ha impugnato il predetto decreto
ministeriale  ritenendolo  lesivo  delle  attribuzioni  regionali  in
mancanza  di trattative fra Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio  e il Presidente della Regione Toscana (nel cui territorio
ricade  il  Parco)  per  raggiungere  l'intesa  prevista dall'art. 9,
comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree
protette),  e  assumendo  che  tale intesa e' posta dal legislatore a
salvaguardia  delle  potesta'  regionali costituzionalmente garantite
nelle  materie  del  governo  del  territorio  e dell'edilizia, della
valorizzazione dei beni culturali e ambientali, dell'agricoltura, del
turismo,  della caccia e della pesca, sicche' la nomina costituirebbe
menomazione  della sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate
alle  Regioni  per  violazione  degli  articoli 5,  117  e  118 della
Costituzione,  e  del  principio  di  leale  cooperazione fra Stato e
Regioni;
        che  la  ricorrente ha chiesto la sospensione dell'esecuzione
dell'atto impugnato, ai sensi dell'art. 40 della legge 11 marzo 1953,
n. 87.
    Considerato  che,  relativamente  al  fumus  boni  iuris, risulta
l'assenza di una apprezzabile attivita' per addivenire all'intesa, da
un   lato,   mancando   reiterate  ed  effettive  trattative  a  cio'
indirizzate  (sentenza  n. 339  del  2005)  e,  dall'altro, essendosi
provveduto a confermare quale commissario straordinario per la durata
di  sei mesi la stessa persona la cui nomina era stata gia' annullata
in  precedenza  da  questa Corte (sentenze n. 21 del 2006 e n. 27 del
2004);
        che,  con  riferimento  al  periculum  in mora, la perdurante
operativita' del decreto impugnato comporta una situazione di patente
illegittimita' dell'attivita' dell'attuale commissario;
        che  sussistono,  pertanto, le gravi ragioni che giustificano
la  sospensione,  ai  sensi  dell'art. 40  della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  dell'esecuzione  dell'atto  che ha dato luogo al conflitto di
attribuzione fra Stato e Regione, in pendenza del relativo giudizio.
    Visti  l'art. 40  della  legge  11 marzo  1953, n. 87 e l'art. 28
delle   norme   integrative   per   i   giudizi  davanti  alla  Corte
costituzionale.