Ricorso  della  Provincia  autonoma  di  Trento,  in  persona del
presidente  della  giunta  provinciale  pro  tempore  Lorenzo Dellai,
autorizzato  con deliberazione della giunta provinciale n. 575 del 24
marzo  2006  (all.  1),  rappresentata  e  difesa  -  come da procura
speciale  del  27  marzo  2006,  n. di  rep.  26521, rogata dal dott.
Tommaso  Sussarellu  in qualita' di ufficiale rogante della provincia
stessa  (all.  2)  -  dall'avv.  prof. Giandomenico Falcon di Padova,
dall'avv.  Nicolo'  Pedrazzoli  di  Trento e dall'avv. Luigi Manzi di
Roma,  con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'avv. Manzi,
via Confalonieri 5;

    Contro   il   Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  per  la
dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale  dell'art. 3, comma
2-bis,  del  decreto-legge  30  novembre 2005, n. 245, recante Misure
straordinarie  per  fronteggiare  l'emergenza nel settore dei rifiuti
nella  Regione Campania, come introdotto dalla legge 27 gennaio 2006,
n. 21,   recante   Conversione   in  legge,  con  modificazioni,  del
decreto-legge  30 novembre 2005, n. 245, recante misure straordinarie
per  fronteggiare  l'emergenza  nel settore dei rifiuti nella Regione
Campania,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio
2006,  nella  parte  in cui sottrae ambiti di competenza al Tribunale
regionale   di   giustizia   amministrativa   per   il  Trentino-Alto
Adige/Sudtirol,   per   violazione   dell'art. 90  dello  Statuto  di
autonomia di cui al d.P.R. n. 670 del 1972; dell'art. 3, commi 1 e 4,
del  d.P.R.  6 aprile 1984, n. 426, Norme di attuazione dello statuto
speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti l'istituzione
del  tribunale  amministrativo  regionale e della sezione autonoma di
Bolzano, per i profili e nei modi di seguito illustrati.

                                Fatto

    L'art. 90   dello   Statuto   di   autonomia   dispone  che  «nel
Trentino-Alto  Adige e' istituito un tribunale regionale di giustizia
amministrativa  con una autonoma sezione per la Provincia di Bolzano,
secondo l'ordinamento che verra' stabilito al riguardo».
    La  norma  statutaria  e' stata attuata dai d.P.R. 6 aprile 1984,
n. 426,  Norme  di  attuazione  dello statuto speciale per la regione
Trentino-Alto   Adige   concernenti   l'istituzione   del   tribunale
amministrativo regionale e della sezione autonoma di Bolzano.
    Tale  normativa di attuazione da un lato disciplina l'istituzione
e  la  speciale  composizione  del  Tribunale  regionale di giustizia
amministrativa  di  Trento  e  della  Sezione  autonoma  di Bolzano -
prevedendo  in particolare che due dei sei giudici del TRGA di Trento
siano  «designati dal Consiglio provinciale di Trento» (art. 1, comma
3,  prima  frase)  e  che degli otto giudici della sezione di Bolzano
(quattro  del  gruppo  linguistico  italiano  e  quattro  del  gruppo
tedesco)   la  meta'  sia  nominata  su  designazione  del  Consiglio
provinciale  di  Bolzano,  l'altra meta' «con l'assenso del consiglio
provinciale  di  Bolzano  limitatamente all'appartenente al gruppo di
lingua tedesca» (art. 2, comma 3).
    Dall'altro  lato, la stessa normativa individua anche l'ambito di
competenza  sia  del  TRGA  di  Trento  che della Sezione autonoma di
Bolzano.  Precisamente,  a  termini  dell'art. 3,  primo  comma,  «il
Tribunale  regionale di giustizia amministrativa di Trento decide sui
ricorsi  contro  atti  e  provvedimenti emessi: 1) dagli organi della
pubblica  amministrazione, aventi sede nella provincia di Trento, con
esclusione degli atti e provvedimenti la cui efficacia e' limitata al
territorio della provincia di Bolzano; 2) dagli organi della pubblica
amministrazione,  non  aventi  sede nella provincia di Trento, la cui
efficacia e' limitata al territorio della provincia medesima (art. 3,
comma 1).
    Correlativamente, la Sezione autonoma di Bolzano, oltre che nelle
materie attribuite dallo Statuto alla sua competenza inderogabile, e'
chiamata  a decidere «sui ricorsi contro atti e provvedimenti emessi:
1)  dagli  organi  della  pubblica amministrazione, aventi sede nella
provincia  di  Bolzano,  con esclusione degli atti e provvedimenti la
cui efficacia e' limitata al territorio della provincia di Trento; 2)
dagli  organi  della  pubblica amministrazione, non aventi sede nella
provincia  di  Bolzano,  la  cui  efficacia e' limitata al territorio
della provincia medesima» (art. 3, comma 2).
    Ove  si  tratti  di  atti aventi efficacia sull'intero territorio
della  Regione  Trentino-Alto  Adige,  la  competenza  del  tribunale
regionale  di giustizia amministrativa di Trento ovvero della sezione
autonoma  di  Bolzano  si determina sulla base della prevalenza degli
effetti dell'atto o provvedimento nell'ambito del territorio dell'una
o dell'altra provincia (art. 3, comma 4).
    Il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito nella legge
27  gennaio  2006,  n. 21, reca Misure straordinarie per fronteggiare
l'emergenza  nel  settore  dei  rifiuti  nella regione Campania. Come
tale,  esso  non dovrebbe avere alcunche' a che fare con le ricordate
norme   statutarie  e  di  attuazione  della  Regione  Trentino  Alto
Adige/Südtirol.
    Tuttavia,   in   sede  di  conversione  e'  stato  inopinatamente
introdotto  nel  corpo  dell'art. 3  il comma 2-bis, che contiene una
disposizione relativa ai ricorsi giurisdizionali avverso ordinanze ed
atti commissariali in materia di protezione civile, avente ad oggetto
l'attribuzione   di   tali  ricorsi  alla  competenza  esclusiva  del
Tribunale amministrativo regionale del Lazio.
    Precisamente,  il comma 2-bis dispone che «in tutte le situazioni
di  emergenza  dichiarate  ai  sensi  dell'articolo 5, comma 1, della
legge  24  febbraio  1992,  n. 225,  la  competenza  di primo grado a
conoscere   della   legittimita'   delle  ordinanze  adottate  e  dei
consequenziali  provvedimenti coinmissariali spetta in via esclusiva,
anche   per   l'emanazione   di   misure   cautelari,   al  Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma».
    In    questi   termini,   tuttavia,   la   disposizione   risulta
illegittimamente  lesiva delle prerogative statutarie della provincia
per le seguenti ragioni di

                               Diritto

    Violazione  dell'art. 90  dello  Statuto  di  autonomia dl cui al
d.P.R.  n. 670 del 1972 e dell'ordinamento delle competenze stabilito
dall'art. 3,  commi 1 e 4, del d.P.R. 6 aprile 1984, a. 426, Norme di
attuazione  dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige
concernenti  l'istituzione  del  Tribunale amministrativo regionale e
della Sezione autonoma di Bolzano.
    Come  esposto  in narrativa, il comma 2-bis introdotto in sede di
conversione nel corpo dell'art. 3 del decreto-legge 30 novembre 2005,
n. 245, recante Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel
settore  dei  rifiuti  nella  Regione Campania, reca una modifica nei
rapporti  di  competenza territoriale tra il Tribunale amministrativo
regionale  del  Lazio e gli altri tribunali amministrativi regionali,
concentrando nel solo Tribunale amministrativo regionale del Lazio le
controversie  aventi  ad  oggetto  «la  legittimita'  delle ordinanze
adottate  e  dei  consequenziali provvedimenti commissariali» emanati
«in   tutte   le   situazioni   di   emergenza  dichiarate  ai  sensi
dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225».
    Che  tra  tali  provvedimenti  affidati  ora  al  solo  Tribunale
amministrativo regionale del Lazio ve ne possano essere di quelli che
le  norme  di attuazione affidano invece alla competenza del T.R.G.A.
di  Trento  sembra  evidente:  infatti,  da  un  lato  commissari  di
protezione  civile  possono  essere nominati, ai sensi di detta legge
(destinata  ad  operare nella Provincia di Trento per i fatti che per
entita'  richiedano  un  intervento  statale), organi sia statali che
eventualmente   anche   provinciali   aventi  sede  nella  provincia,
dall'altro sia le ordinanze che i provvedimenti commissariali possono
avere effetti limitatamente ad ambiti compresi nella provincia.
    In  questi termini, risulta chiara la contraddizione con le norme
di   attuazione   dello  statuto  che,  definendo  l'ordinamento  del
Tribunale   regionale  di  giustizia  amministrativa  di  Trento,  ne
individuano  la competenza con riferimento al criterio sia della sede
dell'organo nella provincia (o nella regione, salvo il riparto con la
sezione di Bolzano) sia dell'efficacia provinciale o intraprovinciale
di  atti  emanati  anche  da organi non aventi sedo nella provincia o
nella  regione;  come  stabilito  dall'articolo  3,  commi 1 e 4, del
d.P.R. n. 426 del 1984 sopra illustrato.
    Come  detto,  il  comma  2-bis  e'  stato  introdotto  in sede di
conversione nel corpo dell'art. 3 del decreto-legge 30 novembre 2005,
n. 245,  recante Misure straordinarie per fronteggiare l'emergena nel
settore  dei  rifiuti nella Regione Campania. Va dunque verificato se
la  disposizione  oggetto del presente giudizio non intenda riferirsi
al  solo territorio della regione Campania: dato che, se cosi' fosse,
la  norma  evidentemente  non  interferirebbe  con  le competenze del
T.R.G.A.  di  Trento stabilite dalle citate norme di attuazione dello
Statuto.
    Tuttavia, una simile ipotesi non appare fondata.
    Gia'   il   comma  2  del  decreto-legge  n. 245  del  2005,  nel
disciplinare  la  sospensione temporanea delle azioni esecutive e dei
pignoramenti,  si  riferisce  espressamente  ai  «contesti diversi da
quelli  di  cui  al comma 1»: e non e' affatto chiaro se per contesti
diversi  ci si voglia riferire a diversi ambiti territoriali rispetto
a  quello  di  cui  al  comma  1  (cioe' ambiti diversi dalla regione
Campania),  o  a  contesti  di  materia  diversi  da quelli di cui al
comma 1.  Se  fosse  vera  la  prima  ipotesi,  lo  stesso comma 2 si
riferirebbe  all'ambito  nazionale,  sicche'  sarebbe  ben  difficile
ritenere diversamente per il comma 2-bis.
    Ma  e' soprattutto il tenore dello stesso comma 2-bis e dei commi
seguenti  a  far ritenere che esso sia destinato a disciplinare fatti
che si verifichino sull'intero territorio nazionale.
    Esso  infatti  si riferisce, testualmente, a «tutte le situazioni
di  emergenza  dichiarate  ai  sensi  dell'articolo 5, comma 1, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225» (enfasi aggiunta).
    D'altra  parte,  il  seguente  comma  2-quater,  nel  regolare la
transizione  dalla  competenza dagli altri tribunali amministrativi a
quello  del  Lazio,  dispone  che «l'efficacia delle misure cautelari
adottate  da  un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al
comma  2-bis  permane  fino  alla loro modifica o revoca da parte del
Tribunale  amministrativo regionale del Lazio», lasciando chiaramente
intendere   di  riferirsi  alla  precedente  competenza  di  tutti  i
tribunali  amministrativi italiani, e non solo a quello stabilito per
la Campania.
    D'altronde, anche la logica porta alla stessa conclusione: non si
vedrebbe,  infatti,  per  quale  ragione  la  norma che stabilisce la
competenza  del Tribunale amministrativo regionale del Lazio dovrebbe
valere   solo   per   i   fatti   relativi   alla  regione  Campania,
differenziando  la  competenza  del relativo Tribunale amministrativo
regionale da tutti gli altri.
    Poiche'  dunque la norma impugnata si riferisce necessariamente a
tutti  i  tribunali amministrativi italiani, essa risulta illegittima
per  contrasto con le norme di attuazione dello statuto della Regione
Trentino-Alto Adige/Sudtirol sopra citate.
    Potrebbe  ancora  ritenersi  che, pur essendo di per se' la norma
oggetto   del  presente  ricorso  destinata  a  trovare  applicazione
nell'intero  territorio  nazionale,  debba  farsi  eccezione  per  la
speciale  competenza del T.R.G.A. di Trento, in nome del principio di
specialita'  e  del principio di automatica prevalenza delle norme di
attuazione  dello  Statuto  sulle  norme  di  legislazione ordinaria,
quando non vi sia tra esse una formale e frontale opposizione.
    Bisogna  notare,  infatti, che nella disposizione qui contestata,
non  vi  e'  espressa  menzione della applicabilita' del nuovo regime
anche  al  territorio  della  provincia  di  Trento  e (per quanto di
competenza del T.R.G.A.) della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.
    Tuttavia,  non vi e' neppure clausola espressa di salvaguardia, e
dunque  l'interpretazione  della  situazione  normativa  recata dalla
novella rimane strutturalmente incerta.
    Di qui l'interesse della Provincia autonoma di Trento al presente
ricorso, affinche' la questione venga risolta da codesta ecc.ma Corte
costituzionale,  cioe'  dal  giudice costituzionalmente deputato alla
tutela  delle garanzie costituzionali delle autonomie territoriali, e
tra esse delle speciali autonomie della Provincia di Trento.
    E'   evidente,  infatti,  che,  benche'  non  si  tratti  qui  di
rivendicare  una  competenza diretta della provincia - essa non ha in
materia   di   giurisdizione   amministrativa  competenza  alcuna  da
reclamare - tuttavia anche la garanzia che in primo grado detenninate
controversie vengano decise da un giudice locale, la cui composizione
la  provincia  concorre a determinare come sopra esposto, costituisce
parte   integrante  della  complessiva  autonomia  delle  istituzioni
regionali e provinciali.