Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri in carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i
cui uffici ha per legge domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

    Contro  Regione  Lazio,  in  persona  del presidente della giunta
regionale   pro   tempore   per  la  declaratoria  di  illegittimita'
costituzionale  e conseguente annullamento, della legge regionale del
Lazio  del 23 gennaio 2006 n. 2 (Pubbl. in B.U.R. n. 3 del 30 gennaio
2006)  recante  «Disciplina  transitoria degli Istituti di ricovero e
cura  a  carattere scientifico di diritto pubblico non trasformati in
fondazioni  ai  sensi  del  d.Lgs.  16  ottobre  2003,  n. 288»,  con
specifico  riguardo  agli  artt. 7, secondo comma, 8, terzo comma, 9,
13,  primo  comma,  lett.  b);  e  14,  terzo  comma,  di detta legge
regionale,  per  contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost. nonche'
con  la  normativa  statale  di principio relativa alla materia della
tutela  della  salute;  e cio' a seguito e in forza della delibera di
impugnativa  assunta  dal  Consiglio dei ministri nella seduta del 23
febbraio 2006.
    Nel  B.U.R.  n. 3/2006 della Regione Lazio e' stata pubblicata la
legge regionale n. 2 del 23 gennaio 2006.
    Con  tale  provvedimento legislativo la Regione Lazio detta norme
relative  all'ordinamento  e  all'organizzazione  degli  Istituti  di
ricovero   e   cura  a  carattere  scientifico,  non  trasformati  in
Fondazioni  (IRCCS). Tali Istituti costituiscono parte integrante del
sistema  sanitario  nazionale  e  regionale, nel cui ambito svolgono,
secondo  indicatori  di  eccellenza,  funzioni  di  alta  specialita'
relative  alla  ricerca  biomedica,  alle prestazioni assistenziali e
alla  formazione,  e  si  configurano quali enti pubblici a rilevanza
nazionale dipendenti dalla regione.
    L'ordinamento  degli  Istituti  e',  in  particolare, fondato sul
principio  di  separazione delle funzioni di indirizzo e controllo da
quelle  di  gestione  e  attuazione,  nonche'  di  salvaguardia delle
specifiche  esigenze  riconducibili  all'attivita'  di ricerca e alla
partecipazione   alle   reti   nazionali  dei  centri  di  eccellenza
assistenziale.
    Sono organi degli Istituti:
        il  consiglio  di  indirizzo  e  verifica: composto da cinque
membri, di cui uno con funzioni di presidente nominato dal presidente
della  regione,  sentito  il  Ministro della salute; uno nominato dal
Ministro  della salute; tre nominati dal presidente della regione. Il
CIV   determina   gli   indirizzi   e  gli  obiettivi  dell'attivita'
dell'Istituto   su   base   annuale   e  pluriennale  e  verifica  la
corrispondenza  agli  stessi  delle  attivita' svolte e dei risultati
raggiunti.  In  caso  di  risultato  negativo,  il  CIV  riferisce al
presidente  della regione proponendogli le misure da adottare. Il CIV
dura in carica per un periodo massimo di cinque anni;
        il direttore generale, nominato dal presidente della regione,
ha  la  responsabilita'  della  gestione  complessiva  dell'Istituto,
assicurando  la  coerenza  degli atti di gestione con gli indirizzi e
con  i  programmi  stabiliti  dal  CIV, nonche' con la programmazione
nazionale   e  regionale  in  materia  di  ricerca  e  di  assistenza
sanitaria.  Il  direttore  generale e' coadiuvato nella sua attivita'
dal  direttore sanitario e dal direttore amministrativo, che provvede
a nominare;
        il  collegio sindacale: vigila sull'attivita' dell'Istituto e
sull'osservanza    delle   leggi   e   dei   regolamenti,   controlla
l'amministrazione  sotto  il  profilo  economico, accerta la regolare
tenuta  della contabilita' ed effettua periodiche verifiche di cassa.
Nominato dal direttore generale, il collegio sindacale e' composto da
cinque membri, di cui tre designati dal presidente della regione, uno
dal Ministro della salute e uno dalla Conferenza permanente regione -
autonomie  locali,  scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori
contabili ovvero tra i funzionari dei Ministero dell'economia e delle
finanze  che  abbiano  esercitato  per almeno tre anni le funzioni di
revisori dei conti o di componenti di collegi sindacali;
        il direttore scientifico: nominato dal Ministro della salute,
sentito  il presidente della regione, promuove e coordina l'attivita'
di ricerca scientifica dell'Istituto.
    Fanno  parte degli Istituti anche il Comitato tecnico-scientifico
e il Comitato etico. Il primo e' un organismo con funzioni consultive
e  di  supporto  all'attivita' clinica e di ricerca dell'istituto; il
secondo   valuta   i   programmi  di  sperimentazione  scientifica  e
terapeutica avviati nell'Istituto.
    Cio'  premesso, poiche' alcune disposizioni della legge regionale
in   questione   sembrano   eccedere   dalla   competenza   normativa
(concorrente  con quella dello Stato ex art. 117, terzo comma, Cost.)
della  Regione Lazio in materia di tutela della salute, il Presidente
del  Consiglio  dei ministri, a cio' autorizzato in forza della sopra
citata  deliberazione  del C.d.m., propone col presente atto ricorso,
ex  art. 127,  primo  comma,  Cost.,  a codesta ecc.ma Corte, fondato
sulle seguenti motivazioni.
    E'  opportuno  premettere  che  la  materia  oggetto  della legge
regionale  in questione e' stata esaminata dalla Corte costituzionale
nella  sentenza  n. 270  del  2005.  In  tale  pronuncia  la Corte ha
chiarito che, pur non potendosi ricondurre la normativa relativa agli
IRCCS  alla potesta' legislativa statale di cui all'art. 117, secondo
comma,  lett. g), Cost., non potendo tali Istituti essere considerati
enti  nazionali  (bensi' enti a mera «rilevanza nazionale»), tuttavia
l'esigenza  di  garantire  un'adeguata  uniformita'  al  sistema e la
tutela  di  alcuni  interessi unitari esistenti in materia giustifica
l'attrazione  in  capo  allo  Stato,  in  via  di' sussidiarieta', di
funzioni che sono di competenza delle regioni, non potendosi dubitare
che  la previsione e la disciplina degli enti pubblici operanti nelle
materie  della tutela della salute e della ricerca scientifica siano,
sotto  il  profilo  organizzativo, di competenza regionale e debbano,
pertanto,  essere  oggetto della corrispondente potesta' legislativa.
Peraltro,  sempre  secondo la Corte, l'«attrazione per sussidiarieta»
in   capo  allo  Stato  esige,  «al  fine  di  evitare  un  improprio
svuotamento  delle...  prescrizioni costituzionali, ... la previsione
di  adeguate  forme  di  coinvolgimento  delle  regioni  interessate,
secondo  i  moduli  di  leale collaborazione piu' volte indicati come
ineliminabili»  dalla  stessa  Corte  (cfr.,  fra le altre, le sentt.
nn. 6/2004 e 303/2003).
    Lo  Stato,  dunque,  e'  legittimamente intervenuto in materia di
IRCCS,  avocando  a se' certi poteri (con la legge n. 3/2003 e con il
d.lgs. n. 288/2003), ma al contempo affiancando ad essi la previsione
di  una  necessaria  intesa  con le regioni, come risulta chiaramente
dall'art. 5  del  d.lgs. n. 288/2003 nella parte in cui e' rimessa ad
un   atto   di   intesa,   da   raggiungere  in  sede  di  Conferenza
Stato-regioni,  la determinazione delle «modalita' di organizzazione,
di  gestione  e  di funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a
carattere  scientifico non trasformati in Fondazioni». Intesa che, in
attuazione   dell'art. 5   teste'  citato,  e'  stata  raggiunta  con
l'accordo Stato-regioni del 1° luglio 2004. Di talche' si ritiene che
nella materia degli IRCCS (non trasformati in Fondazioni) la potesta'
legislativa  regionale  debba  rispettare  i principi fondamentali in
materia di tutela della salute contenuti nel d.lgs. n. 288/2003 e nel
relativo  Atto  d'intesa, che del primo costituisce parte integrante,
profilandosi   altrimenti  -  come  accade  nella  fattispecie  -  la
violazione,  per  un  verso, dell'art. 117, terzo comma, Cost. e, per
altro  verso,  del principio della leale collaborazione istituzionale
desumibile  dal combinato disposto di cui agli artt. 117 e 118, primo
comma, Cost.
    In  particolare,  la  legge  regionale in oggetto i summenzionati
profili  di  illegittimita'  costituzionale  in  ordine alle seguenti
disposizioni:
        l'art. 7,   secondo   comma,   nella  parte  in  cui  prevede
l'incompatibilita'  dell'incarico di direttore scientifico dell'IRCCS
regionale  con  l'incarico  di  direzione  di  struttura  all'interno
dell'Istituto e con qualsiasi altro incarico di direzione, si pone in
contrasto con l'art. 11, terzo comma, del d.lgs. n. 288/2003 e con il
relativo  art. 3,  quinto  comma,  dell'Atto  di intesa, i quali, nel
disciplinare  la  natura  dell'incarico  del  suddetto soggetto fanno
riferimento al suo indispensabile carattere esclusivo con l'Istituto,
senza  peraltro  vietare che il direttore scientifico possa ricoprire
altri incarichi all'interno dell'IRCCS medesimo, dal momento che essi
non  intaccano  l'esclusivita'  del rapporto con l'ente, ma semmai lo
rafforzano.
    Peraltro,  il potere di nomina di tale soggetto spetta allo Stato
ai  sensi  dell'art.  5  del  d.lgs. n. 288/2003 e, conseguentemente,
anche  le eventuali incompatibilita', che non possono pertanto essere
attribuite alla competenza regionale.
    Al  riguardo,  si segnala, tra l'altro, che il Consiglio di Stato
(Sez.  I,  parere  n. 3744  del  15 novembre 2005) ha ritenuto che il
carattere  esclusivo del rapporto di lavoro del direttore scientifico
degli  IRCCS  determini  unicamente  l'incompatibilita'  del suddetto
incarico   rispetto   allo   svolgimento   di   attivita'  di  natura
assistenziale-ospedaliera  ovvero  universitaria,  svolte all'esterno
dell'Istituto.
        l'art.  8,  terzo  comma,  nello  statuire  che  il direttore
sanitario  e  il  direttore  amministrativo  cessino dall'incarico al
compimento  del  settantesimo  anno di eta', si pone in contrasto con
l'art. 11,  comma  3, del d.lgs. n. 268/2003 che prevede, invece, che
le  funzioni  dei suddetti soggetti abbiano termine al compimento del
sessantacinquesimo anno di eta';
        l'art. 9,  nel  prevedere che il comitato tecnico-scientifico
dell'Istituto  «...  e'  presieduto  dal  direttore scientifico ed e'
composto  da  altri  dieci membri, nominati dal consiglio, di cui due
esperti esterni e gli altri cosi' individuati:
          a) quattro tra i responsabili di dipartimento o i dirigenti
di struttura complessa;
          b) due,   di  cui  uno  eletto,  tra  il  personale  medico
dirigente;
          c) uno eletto tra il personale sanitario dirigente;
          d) uno  eletto tra il personale delle professioni sanitarie
con  incarichi  dirigenziali...»,  si pone in contrasto con l'art. 15
dello  schema-tipo  di  regolamento di organizzazione e funzionamento
degli IRCCS allegato all'Atto di intesa, il quale prevede una diversa
composizione  del  suddetto comitato, statuendo che lo stesso «... e'
presieduto  dal direttore scientifico... ed e' composto da altri otto
membri,  scelti  dal  comitato  di  indirizzo e verifica in numero di
quattro  tra  i responsabili di dipartimento, di uno tra il personale
medico dirigente, di uno tra il personale delle professioni sanitarie
con incarichi dirigenziali e da due esperti esterni»;
        l'art. 13,  primo  comma,  lett.  b) e l'art. 14, terzo comma
(relativo agli Istituti gia' riconosciuti, per i quali e' in corso il
procedimento  di conferma del carattere scientifico), nell'attribuire
alla  Giunta  regionale il controllo sulle attivita' di ricerca degli
IRCCS,  si  pongono  in  contrasto  con l'art. 8, comma 3, del d.lgs.
n. 288/2003, il quale, non censurato dalla Corte costituzionale nella
sentenza  n. 270/1995,  prevedendo  che  l'attivita' dl ricerca degli
Istituti sia coerente con il programma di ricerca sanitaria nazionale
di  cui  all'art. 12-bis  del d.lgs. n. 502/1992, sottopone la stessa
alle valutazioni del Ministero della salute.