Ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici e'
legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

    Contro  la Regione Puglia, in persona del presidente della giunta
regionale  pro  tempore,  per  la  declaratoria  della illegittimita'
costituzionale  della  legge della Regione Puglia n. 4 del 9 febbraio
2006, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del 17
febbraio  2006, n. 22, come da delibera del Consiglio dei ministri in
data 29 marzo 2006.

                              F a t t o

    In  data  17  febbraio  2006  e'  stata pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia la legge regionale n. 4 del 9 febbraio
2006,  recante  «Conservazione  dello  stato  di disoccupazione e dei
relativi  diritti».  Con detta normazione la Regione ha regolamentato
le  ipotesi  nelle quali il lavoratore, pur temporaneamente occupato,
puo' mantenere i benefici dallo status di disoccupato.
    In  particolare,  la  legge regionale, nel suo unico articolo, ha
previsto  che  «1.  I lavoratori che accettino un'offerta di lavoro a
tempo  determinato  o  di  lavoro  temporaneo di durata fino a dodici
mesi,  conservano  lo  status  di  disoccupati, indipendentemente dal
reddito  che  ne  sia  derivato, il quale non concorre, ai fini della
presente  legge,  alla soglia di cui all'art. 4, comma 1, lettera a),
del  decreto  legislativo  21  aprile  2000, n. 181 (Disposizioni per
agevolare  l'incontro  fra domanda e offerta di lavoro, in attuazione
dell'art.  45,  comma  1,  lettera  a),  della  legge 17 maggio 1999,
n. 144),  e  successive modificazioni e integrazioni. E' escluso ogni
effetto  delle  norme  di  cui  alla presente legge sull'accesso alle
prestazioni   previdenziali.   Gli   uffici  competenti  operano  nei
confronti dei suddetti lavoratori solo la sospensione di cui all'art.
5,  lettera  d),  del  decreto  legislativo  19 dicembre 2002, n. 297
(Disposizioni  modificative  e correttive del d.lgs. n. 181/2000). 2.
Qualora  si tratti di giovani, come individuati dall'art. 1, comma 2,
lettera  b),  del  d.lgs.  n. 181/2000,  cosi'  sostituito dal d.lgs.
n. 297/2002,  il  periodo  di lavoro che determina la sospensione non
deve superare la durata di sei mesi. 3. Le norme di cui alla presente
legge si applicano a far data dal 1° gennaio 2003.».
    La  legge appare in contrasto in tutte le sue disposizioni con il
dettato  costituzionale,  eccedendo  le  competenze regionali, e deve
pertanto   essere   dichiarata   costituzionalmente   illegittima   e
conseguentemente  annullata  sulla base delle seguenti considerazioni
in punto di

                            D i r i t t o

    1.  - Va preliminarmente evidenziato che la materia regolamentata
dalla  legge  regionale  in  esame rientra nel campo della previdenza
sociale  -  atteso  che  lo  stato  di  disoccupazione costituisce il
presupposto  per una serie di benefici rientranti in tale settore - e
della  tutela e sicurezza del lavoro. Sotto il primo profilo sussiste
la   competenza   esclusiva   della  legislazione  statale  ai  sensi
dell'art. 117,  comma 2, lett. o) della Costituzione, mentre sotto il
secondo  vi  e'  competenza concorrente tra la legislazione statale e
quella   regionale,   di   tal   che   e'  riservata  allo  Stato  la
determinazione dei principi fondamentali (art. 117, comma 3, Cost.).
    In  tale  contesto  il  legislatore  statale  ha  quindi posto la
normativa  di  principio  con  l'art. 4  del d.lgs. n. 181/2000 (come
sostituito   dall'art. 5,   d.lgs.   19   dicembre   2002,   n. 297),
disposizione  che,  nel  regolamentare  la  perdita  dello  stato  di
disoccupazione,  demanda  alle regioni la determinazione di procedure
uniformi  in  materia  di  accertamento di detto stato sulla base dei
seguenti, chiarissimi principi:
        «a)  conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di
svolgimento  di  attivita'  lavorativa  tale da assicurare un reddito
annuale   non  superiore  al  reddito  minimo  personale  escluso  da
imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui
all'art.  8,  commi  2 e 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997,
n. 468;  b)  perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata
presentazione   senza   giustificato  motivo  alla  convocazione  del
servizio  competente  nell'ambito  delle misure di prevenzione di cui
all'articolo  3;  c) perdita dello stato di disoccupazione in caso di
rifiuto  senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a
tempo  pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai
sensi  della legge 24 giugno 1997, n. 196, con durata del contratto a
termine  o,  rispettivamente,  della  missione,  in  entrambi  i casi
superiore  almeno  a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di
giovani,  nell'ambito  dei  bacini, distanza dal domicilio e tempi di
trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle regioni; d) sospensione
dello  stato  di disoccupazione in caso di accettazione di un'offerta
di  lavoro  a  tempo  determinato  o  di  lavoro temporaneo di durata
inferiore  a  otto  mesi,  ovvero  di  quattro  mesi  se si tratta di
giovani.».
    La  legge n. 4/2006 della Regione Puglia appare pertanto invasiva
delle competenze statali.
    2.  -  Come  visto, i commi 1 e 2 della legge regionale prevedono
una  conservazione  (sospensione) dello status di disoccupato in caso
di  accettazione di un lavoro temporaneo o a tempo determinato per un
periodo diverso (e piu' lungo) rispetto a quello indicato dalla legge
statale  (lettera  a);  e  cio'  indipendentemente dal reddito che ne
possa  derivare  mentre  il d.lgs. n. 181/2000 ha previsto un preciso
tetto (lettera d) ora riportata).
    Cosi'  facendo il legislatore regionale ha evidentemente ecceduto
dalle  proprie  competenze, consentendo la conservazione dello status
di  cui  si  tratta  al  di  fuori delle ipotesi previste dalla norma
interposta,   contenente   disciplina   di   principio  fondamentale,
vincolante in quanto riservata allo Stato.
    3.  -  Non  sfugge  a doglianza nemmeno quanto previsto nel terzo
comma dell'art. 1 della legge regionale in esame, censurabile laddove
afferma la retroattivita' dei criteri posti nei due commi precedenti.
    Una  tale  previsione contrasta, infatti, con gli articoli 3 e 97
della   Costituzione,   stabilendo  una  irragionevole  e  immotivata
disparita'  di  trattamento  rispetto  alla  analoga situazione nella
quale  versino  i  soggetti  di  altre  regioni e contrastando con il
principio  di buon andamento dell'Amministrazione, onerando la stessa
di  complesse  indagini  e  accertamenti  e facendo in ultima analisi
gravare   sulla  stessa  prestazioni  per  le  quali  si  erano  gia'
consolidate situazioni difformi.
    Conclusivamente,  l'articolo  unico  della  legge  della  Regione
Puglia  n. 4/2006  e'  costituzionalmente  illegittimo  e tale dovra'
essere  dichiarato,  con conseguente annullamento, in quanto invasivo
delle competenze statali per violazione dell'art. 117, comma 2, lett.
o),  dell'art. 117, comma 3 della Costituzione, dell'art. 4, comma 1,
lett.  a), c), d), del d.lgs. n. 181/2000 (norma interposta), nonche'
degli artt. 3 e 97 della Costituzione.