ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 3, comma 2, e
17,  comma 3,  della  delibera  legislativa  approvata dall'Assemblea
regionale  siciliana  il  7 dicembre 2005 (disegno di legge n. 1077),
recante   «Misure  per  la  competitivita'  del  sistema  produttivo.
Modifiche  ed  integrazioni  alla  legge  regionale 23 dicembre 2000,
n. 32»,  promosso  con  ricorso  del  Commissario  dello Stato per la
Regione  Siciliana,  notificato  il  15 dicembre  2005, depositato in
cancelleria  il  27 dicembre  2005 ed iscritto al n. 101 del registro
ricorsi 2005.
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 5 aprile 2006 il giudice
relatore Luigi Mazzella.
    Ritenuto  che,  con  ricorso  notificato  il  15 dicembre  2005 e
depositato  il successivo 27 dicembre, il Commissario dello Stato per
la   Regione   Siciliana   ha   promosso  questione  di  legittimita'
costituzionale  degli artt. 3, comma 2, e 17, comma 3, della delibera
legislativa   approvata   dall'Assemblea   regionale   siciliana   il
7 dicembre  2005  (disegno  di legge n. 1077), recante «Misure per la
competitivita' del sistema produttivo. Modifiche ed integrazioni alla
legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32»;
        che   l'art. 3,   comma 2,   del  disegno  di  legge  n. 1077
introduce,  dopo  il  comma 4  dell'art. 30 della legge della Regione
Siciliana 4 aprile  1995,  n. 29  (Norme  sulle  Camere di commercio,
industria,  artigianato e agricoltura e altre norme sul commercio), i
commi 5  (a  norma del quale gli originari assegnatari di lotti nelle
aree  di  sviluppo industriale destinati all'esercizio dell'attivita'
di   distribuzione   commerciale  hanno  diritto,  su  istanza,  alla
riconferma  o al mantenimento dell'assegnazione del lotto anche se le
attivita'  commerciali  siano  state  svolte, alla data del 23 aprile
1995,  dai soggetti che da essi o dai loro aventi causa abbiano avuto
a  qualsiasi  titolo  la  disponibilita',  anche parziale, del lotto,
anche   ove   sia   intervenuto   provvedimento  di  revoca,  con  la
precisazione  che  i  requisiti  di  fatturato  annuo  e di numero di
dipendenti  richiesti  dal  precedente  comma 1 del medesimo articolo
debbono  essere  riferiti  al  complesso  delle  ditte operanti nello
stesso lotto) e 6 (il quale dispone che, ogni qualvolta si trovino in
concorrenza  istanze  presentate  in  ordine  al medesimo lotto dagli
originari  assegnatari e dai soggetti che da questi o dai loro aventi
causa  abbiano  avuto  a  qualsiasi  titolo  la disponibilita', anche
parziale,  del  lotto,  sono  sempre  preferite le istanze presentate
dagli originari assegnatari);
        che,   secondo   il   ricorrente,  le  predette  disposizioni
contenute   nell'art. 3,   comma 2,  del  disegno  di  legge  n. 1077
contrasterebbero  con  gli  artt. 3  e 97 della Costituzione perche',
prevedendo - in deroga alle ordinarie procedure - diversi parametri e
criteri  anche  confliggenti  tra  loro  per individuare i potenziali
assegnatari dei lotti, sarebbero prive dei caratteri di astrattezza e
generalita'  e  apparirebbero  finalizzate  a  predeterminare  i loro
destinatari;
        che  il  Commissario  dello  Stato  per  la Regione Siciliana
denuncia  anche,  in  riferimento agli artt. 9 e 97 Cost., l'art. 17,
comma 3, dello stesso disegno di legge, a norma del quale, nel bacino
estrattivo  di Custonaci, fino all'approvazione dei piani di recupero
ambientale di cui alla legge della Regione Siciliana 9 dicembre 1980,
n. 127  (Disposizioni  per la coltivazione dei giacimenti minerari da
cava  e  provvedimenti  per  il  rilancio  e lo sviluppo del comparto
lapideo di pregio nel territorio della Regione Siciliana), e comunque
non  oltre  sei  mesi dalla data di entrata in vigore della legge, le
autorizzazioni   possono   essere   concesse  anche  in  deroga  alle
previsioni dei piani ambientali o paesaggistici comunque denominati;
        che,  secondo  il  ricorrente,  questa norma illegittimamente
subordinerebbe, sia pure in via temporanea, la tutela dell'ambiente e
del  paesaggio  alla  prosecuzione  di  attivita' imprenditoriali nel
settore estrattivo.
    Considerato  che  il  Commissario  dello  Stato  per  la  Regione
Siciliana  ha  promosso,  in  riferimento  agli artt. 3, 9 e 97 della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3,
comma 2,   e   17,  comma 3,  della  delibera  legislativa  approvata
dall'Assemblea  regionale  siciliana  il  7 dicembre 2005 (disegno di
legge  n. 1077),  recante  «Misure  per la competitivita' del sistema
produttivo.   Modifiche   ed   integrazioni   alla   legge  regionale
23 dicembre 2000, n. 32»;
        che,  successivamente  all'impugnazione, la predetta delibera
legislativa   e'   stata   pubblicata   come   legge   della  Regione
Siciliana 22 dicembre   2005,   n. 20,  con  omissione  di  tutte  le
disposizioni oggetto di censura;
        che l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si
esercita  necessariamente  in modo unitario e contestuale rispetto al
testo  deliberato  dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente
la  possibilita' che le parti della legge impugnate ed omesse in sede
di  promulgazione  acquistino  o  esplichino  una  qualche efficacia,
privando  cosi' di oggetto il giudizio di legittimita' costituzionale
(sentenza n. 351 del 2003);
        che  pertanto,  in  conformita' alla giurisprudenza di questa
Corte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.