LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    Ha  emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 930/04 depositato
il  9 giugno  2004 avverso Cartella di pagamento n. 298 2003 10105620
24 S.S.N. 1997;
    Contro  Agenzia  delle  entrate  ufficio  Siracusa  proposto  dal
ricorrente:  Floriddia  Maria  c.so  Gelone  n. 88  -  96100 Siracusa
proposto  da:  rag.  Giddio  Giuseppe  via  Mascalucia  n. 21 - 96100
Siracusa  SR  altre  parti coinvolte: conc.rio Montepaschi SE.RI.T SR
viale Scala Greca 33 - 96100 Siracusa SR.
    Sciogliendo  la  riserva  del 18 dicembre 2004, ha pronunziato la
seguente ordinanza nella controversia iscritta al n. 930/04, promossa
da Floriddia Maria con ricorso del 19 maggio 2004 nei confronti della
Agenzia  delle  entrate  -  ufficio di Siracusa - e della Montepaschi
Se.ri.t. - Concessionaria servizio riscossione tributi - S.p.a.
                           I n  f a t t o
    Con  ricorso  del  19 maggio  2004,  depositato il 9 giugno 2004,
Maria  Floriddia  chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento
notificata in data 24 marzo 2004, recante la richiesta di Euro 469,97
per  omesso  versamento di contributi sanitari, interessi e sanzioni,
relativa  al  controllo  ex  art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 della
dichiarazione  presentata  nel  1998 per l'annualita' d'imposta 1997,
deducendo  la  decadenza dell'Amministrazione Finanziaria dal diritto
di  esigere  il  tributo  per  decorrenza del termine, implicitamente
perentorio, previsto dall'art. 25 d.P.R. n. 602/1973.
    Si  costituivano in giudizio l'Agenzia delle entrate - Ufficio di
Siracusa - e la Montepaschi Se.ri.t. - Servizio Riscossione Tributi -
S.p.A.  eccependo, la prima, la infondatezza del ricorso in quanto il
ruolo,  reso  esecutivo  il 30 dicembre 2000, era stato consegnato al
concessionario il 10 dicembre 2001, quando gia' era entrato in vigore
(dal  9  giugno  2001)  il  d.lgs. n. 193 del 17 gennaio 2001, che ha
soppresso  il  termine  per  la notifica della cartella di pagamento,
previsto dal precedente testo dell'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973; la
seconda,  unitamente  alla  infondatezza del ricorso introduttivo, la
propria  carenza  di  legittimazione sostanziale passiva, in quanto i
vizi dedotti dalla ricorrente riguarderebbero soltanto il processo di
formazione    del    ruolo,    che   e'   di   esclusiva   competenza
dell'amministrazione finanziaria.

                         I n  d i r i t t o

    L'art. 17  del d.P.R. n. 602/1973, sostituito dall'art. 2, d.P.R.
27 settembre  1979,  n. 506,  in vigore dal 30 giugno 1999 e, dunque,
applicabile  alla  fattispecie (dichiarazione presentata nel 1998 per
l'annualita'  d'imposta  1997), prescrive che le imposte liquidate in
base  alle  dichiarazioni  presentate  dai contribuenti devono essere
iscritte  in  ruoli  formati e consegnati (oggi al concessionario del
servizio  di  riscossione dei tributi), a pena di decadenza, entro il
31  dicembre  del  quinto  anno  successivo  a quello in cui e' stata
presentata la dichiarazione: termine, nella specie, rispettato.
    Tale   termine,   pero',   e'   previsto   «esclusivamente»   per
l'iscrizione  delle  imposte nei ruoii e per la consegna degli stessi
(Corte   costituzionale,  ordinanza  n. 107/2003),  ma  non  anche  -
contrariamente  a  quanto  ritiene  la  Corte di Cassazione a Sezioni
Unite  con  sentenza n. 21498 del 23 settembre 2004 - per la notifica
della  cartella  di pagamento, non essendo possibile «includere in un
termine  previsto  esplicitamente per un attivita' preliminare, anche
attivita'  ad  esse  successive»  «neanche per soddisfare l'esigenza,
costituzionalmente inderogabile, di prevedere termini perentori entro
i  quali  la  pretesa  del fisco deve essere portata a conoscenza del
contribuente» (ancora Corte costituzionale, ordinanza n. 352/2004).
    E'  rilevante, pertanto, verificare ai fini della decisione se il
sistema  preveda,  ancorche' implicitamente, termini perentori per la
notifica  della  cartella  di pagamento, si da evitare la esposizione
del  contribuente  sine die all'azione del fisco e da assecondare, ad
un tempo quella esigenza «costituzionalmente inderogabile» come sopra
ravvisata dalla Corte.
    Le  disposizioni  sulla notifica della cartella di pagamento sono
dettate dall'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 che, nel testo risultante
dalla  modifica introdotta con l'art. 1, comma 1, lett. b) del d.lgs.
27  aprile  2001,  n. 193,  in  vigore  dal 9 giugno 2001) e, quindi,
applicabile  alla fattispecie, riguardante una cartella consegnata il
10 dicembre  2001),  non  prevede  alcun  termine  per la notifica: a
differenza  sia  del  previgente  art. 11  26 febbraio  1999,  n. 46,
applicabile  sino  all'8 giugno  2001 (che stabiliva, per la notifica
della  cartella,  un termine considerato implicitamente perentorio da
ormai consolidato riconoscimento) sia dell'art. 1, comma 417, lettera
c) della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che espressamente prevede un
termine  a  pena  di  decadenza  in  ordine  al  ruoli resi esecutivi
cessivamente al 1° luglio 2005.
    Nella rilevata mancanza di un limite temporale invalicabile entro
il quale l'amministrazione finanziaria debba provvedere alla notifica
della cartella di pagamento concernente la liquidazione effettuata ex
art. 36-bis  e  ter del d.P.R. n. 600/1973, non sembra manifestamente
infondato ritenere che la norma dell'art. 25 d.P.R. n. 602/1973, come
modificata  dall'art. l  d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 193, violi: a) il
principio  di  uguaglianza  enunciato  dall'art. 3 della Costituzione
nella  parte in cui riserva al contribuente chiamato a rispondere del
carico  tributario  dipendente  dalla  sua  stessa  dichiarazione  un
trattamento diverso, a parita' di condizioni, rispetto al trattamento
del  contribuente sottoposto ad accertamento ordinario ex art. 43 del
d.P.R.  n. 600/1973: in quest'ultimo caso «gli avvisi di accertamento
devono  essere  notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre
del  quarto  anno  successivo  a quello in cui e' stata presentata la
dichiarazione»;  nel  primo,  malgrado  la  minore  complessita'  del
procedimento  rispetto all'accertamento ordinario, il contribuente e'
esposto,  senza  alcuna  ragione, all'azione del fisco fino al limite
della ordinaria prescrizione decennale, prevista dall'art. 2946 C.C.;
b)  l'art. 24  Cost. nella parte in cui la norma comprime la facolta'
del  contribuente  di agire - e, dunque, di potere agire con adeguata
tempestivita'  rispetto  all'insorgenza  del  fatto  generatore della
esigenza  di  salvaguardia  -  per  la  difesa  dei  propri  diritti,
inviolabile in ogni stato e grado del procedimento;
laddove  piu  gravoso ed aleatorio diviene l'esercizio del diritto di
difesa  a misura del tempo trascorso tra l'accertamento della pretesa
tributaria  e  l'epoca  in  cui  il  fisco  la porti a conoscenza del
contribuente,  sia  per  la indubbia difficolta' di ricostruire nella
loro integrita' e di documentare vicende assai lontane nel tempo, sia
per  il pregiudizio in se' recato alla certezza del diritto, e dunque
alla   certezza   dei   rapporti  tra  fisco  e  contribuente,  dalla
inesistenza  di  termini  perentori  sufficientemente  brevi, entro i
quali   l'amministrazione  finanziaria  debba  portare  a  conoscenza
dell'onerato l'obbligazione tributaria; c) rilievo, quest'ultimo, che
induce  ulteriore  dubbio sulla legittimita' della norma, nella parte
in   cui   la   stessa,   eludendo   l'esigenza,  «costituzionalmente
inderogabile»,  di  prevedere,  in materia, termini perentori, sembra
porsi  in  contrasto sia con l'art. 23 come anche con l'art. 53 della
Carta costituzionale: se nessuna prestazione patrimoniale puo' essere
imposta  «se  non  in  base a legge» e se la prestazione patrimoniale
imposta  per  legge  deve corrispondere alla «capacita' contributiva»
del  cittadino,  intesa  come  parametro  per il suo «concorrere alle
spese  pubbliche»,  sussiste  - sembra al Collegio - un indissolubile
rapporto  interagente  tra  imposizione  (per  legge)  di prestazioni
patrimoniali   e   capacita'  del  cittadino  di  adempiere.  In  una
realistica   concezione   dinamica  della  capacita'  contributiva  -
ineluttabilmente  dinamica,  nel mutare delle situazioni economiche -
la    stessa   deve   potere   sussistere   non   solo   al   momento
dell'accertamento della obbligazione tributaria, ma anche all'atto in
cui il contribuente sia chiamato ad adempierla.
    Si  coglie, dunque, un fondamentale legame di carattere temporale
tra  accertamento dell'obbligo e conoscenza dello stesso da parte del
destinatario,    contenuto    entro    termini   tali   da   lasciare
ragionevolmente  presumere la permanenza nel soggetto, al momento del
contribuire,   di   una   una   capacita'   contributiva   mediamente
corrispondente  a  quella  posseduta  all'epoca  della determinazione
della  prestazione  e  da  scongiurare,  quindi,  che la conoscenza e
l'adempimento dell'obbligo tributano avvengano, per eccessivo divario
temporale, a mutate o peggio ancora depauperate condizioni economiche
del  soggetto, si che alal fine la prestazione richiesta non sia piu'
commisurata alla sua effettiva e attuale capacita' contributiva e non
sia  piu' rispondente di conseguenza, al criterio adottato per legge:
in  violazione, appunto, dei parametri costituzionali enunciati dagli
artt. 23 e 53.
    E  poiche' il giudizio non puo' essere definito indipendentemente
dalla  risoluzione  della  non  manifestamente infondata questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 25  del  d.P.R.  n. 602/1973,
risultante  dalla  modifica introdotta con l'art. 1, comma 1, lettera
b), del d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193,