ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 78 del codice
di  procedura  civile,  promosso con ordinanza del 14 maggio 2005 dal
Tribunale di Asti, nel procedimento civile vertente tra Orlando Canio
Donato  e  Pata  Bartolo  ed  altra,  iscritta al n. 484 del registro
ordinanze   2005   e   pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica, 1ª serie speciale, n. 40, dell'anno 2005.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  del 5 aprile 2006 il giudice
relatore Romano Vaccarella;
    Ritenuto  che,  con ordinanza del 14 maggio 2005, il Tribunale di
Asti  -  nel  corso  di un giudizio in cui, comparsa personalmente in
udienza  una parte convenuta rimasta contumace, il giudice istruttore
ne  aveva  personalmente  acclarato  le  gravi  condizioni di demenza
psichica, e quindi la completa incapacita' di intendere e di volere -
ha  sollevato,  in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma
secondo, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 78  del  codice  di  procedura  civile, nella parte in cui,
secondo  il  «diritto  vivente», non prevede la nomina di un curatore
speciale anche per l'incapace naturale;
        che,  quanto  alla  rilevanza  della  questione,  segnala  il
rimettente  che egli si trova nella condizione di dover pronunciare i
provvedimenti  necessari  per  l'ulteriore  corso del processo, senza
avere  alcuna  possibilita'  di  adottare  un  rimedio  giudiziale  a
protezione   della  parte,  in  quanto,  «nonostante  sia  pienamente
dimostrato   lo   stato   di   incapacita'  naturale»  della  stessa,
l'ordinamento nulla prevede a tutela di chi non sia in grado, a causa
di patologia psichica non ancora giudizialmente accertata, di seguire
consapevolmente il giudizio;
        che  la nomina di un curatore speciale, ex art. 78 cod. proc.
civ.,  e' collegata all'esistenza di uno stato di incapacita' legale,
mentre  l'ipotesi disciplinata dall'art. 4, comma 5, secondo periodo,
della   legge  1° dicembre  1970,  n. 898  (Disciplina  dei  casi  di
scioglimento   del   matrimonio),   costituisce  normativa  speciale,
inapplicabile, in quanto tale, al di fuori del particolare ambito cui
si riferisce;
        che,  quanto  alla  non  manifesta  infondatezza  del dubbio,
rileva il giudice a quo che l'impossibilita', in cui versa l'incapace
naturale,  di  valutare  le  scelte  da  compiere  e  di determinarsi
conseguentemente,  si risolvono in una palese violazione dell'art. 24
della   Costituzione,   mentre   la  disparita'  di  trattamento  tra
l'interdetto  legale  e  l'incapace naturale, ovvero tra il cittadino
malato  di  mente, cui il presidente del tribunale nomini un curatore
speciale  ai sensi dell'art. 4, comma 5, secondo periodo, della legge
n. 898  del  1970,  e  il  cittadino  che,  nella  stessa  situazione
psichica,  sia  parte di un processo civile, concreta una lesione del
principio  di  uguaglianza  sancito  dall'art. 3,  comma primo, della
Costituzione;
        che,  considerata  anche  l'insufficienza  del  rimedio della
segnalazione  (nella  specie  gia'  effettuata)  al  PM  dello  stato
d'incapacita'   della   convenuta   contumace   -   stante   la   non
retroattivita'  degli effetti dei mezzi di tutela che questi riterra'
eventualmente  di  promuovere -, si pone la questione di legittimita'
costituzionale  dell'art. 78  cod.  proc.  civ.,  nella parte in cui,
secondo il «diritto vivente», non ne e' prevista l'applicazione anche
all'incapace  naturale,  in  riferimento agli artt. 3, comma primo, e
24, comma secondo, della Costituzione;
        che,  e'  intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  il  quale  ha  chiesto alla Corte di disporre la restituzione
degli   atti   al   giudice   a  quo,  in  considerazione  dello  jus
superveniens,   costituito   dalla   legge   9 gennaio   2004,   n. 6
(Introduzione  nel  libro  primo,  titolo XII, del codice civile, del
capo I,  relativo  all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e
modifica  degli  artt. 388,  414, 417, 418, 426, 427 e 429 del codice
civile,  in  materia  di  interdizione  e  di inabilitazione, nonche'
relative norme di attuazione, di coordinamento e finali).
    Considerato  che  il  Tribunale di Asti dubita della legittimita'
costituzionale, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma
secondo,  della  Costituzione,  dell'art. 78  del codice di procedura
civile  nella parte in cui, secondo il «diritto vivente», non prevede
la nomina di un curatore speciale anche per l'incapace naturale;
        che  la  questione  e'  manifestamente infondata, dal momento
che, da un lato, una norma certamente eccezionale (dettata in tema di
comparizione  personale  dei coniugi nel giudizio di scioglimento del
matrimonio)  non  puo'  costituire  parametro  di riferimento per una
disciplina  generale,  e,  dall'altro  lato,  l'ordinamento prevede -
specie  a  seguito  della  legge  9 gennaio  2004,  n. 6  -  forme di
protezione  dell'incapace naturale, che, attesa l'estrema varieta' di
ipotesi  nelle  quali  tale forma di incapacita' puo' darsi (sentenza
n. 468  del  1992;  ordinanza  n. 206  del  1995),  prendono  gia' in
considerazione   -   anche   attraverso  provvedimenti  provvisori  -
l'esigenza  che  tale protezione consegua ad un procedimento adeguato
alla  gravita'  di  un  provvedimento  che  incide sulla capacita' di
agire,   anche  processuale,  del  soggetto  che  appare  affetto  da
incapacita' naturale.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.