IL GIUDICE DI PACE

    Ha   emesso   la   seguente  ordinanza  nel  procedimento  civile
n. 629/2005  R.G.,  promosso  con  ricorso  del  18  settembre  2005,
depositato  in  cancelleria  il  27  settembre 2005, da Rigante Ryan,
rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Vaccino del Foro di Aosta ed
elettivamente  domiciliato  presso  il  suo  studio  in  Aosta, corso
Battaglione n. 13, come da delega a margine del ricorso;
    Contro  Ministero  dell'interno,  in  persona  del  Ministro  pro
tempore,  rappresentato  dalla  dott.ssa  Piera  Vuillermoz,  come da
delega permanente depositata, rilasciata dal Presidente della Regione
autonoma  Valle  d'Aosta,  nella sua qualita' di prefetto e di organo
periferico   del   ministero,   avente  per  oggetto  opposizione  ex
art. 22-bis  della  legge n. 689/1981 avverso il verbale di sequestro
amministrativo   ed  affidamento  in  custodia  elevato  in  data  1°
settembre   2005   dalla   Polizia   stradale   di  Aosta,  ai  sensi
dell'art. 213 del c.d.s., per violazione dell'art. 186/2° del c.d.s.;
    Premesso che all'udienza di prima comparizione del 5 gennaio 2006
parte  ricorrente  ha  sollevato  in  via  preliminare  questione  di
legittimita'   costituzionale,   con   riferimento  all'art. 3  della
Costituzione,  dell'art. 5-bis  del  decreto-legge  30  giugno  2005,
n. 115,  come modificato in sede di conversione dalla legge 17 agosto
2005,  n. 168,  nella parte in cui inserisce all'art. 213 del decreto
legislativo  30 aprile 1992, n. 285 il comma 2-sexies che recita: «e'
sempre  disposta  la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o
un   motoveicolo   sia  stato  adoperato  per  commettere  una  delle
violazioni  amministrative  di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e
171 o per commettere un reato ...»;
    Sentito il rappresentante dell'amministrazione convenuta;
    Letti gli atti;

                         I n  d i r i t t o

    La  questione  e'  sollevata  in  quanto  viola  il  principio di
eguaglianza   sancito  dall'art. 3  della  Costituzione,  nonche'  il
principio della ragionevolezza.
    La  norma  in esame riserva infatti un ingiustificato trattamento
punitivo   (patrimoniale   e   non)  ai  motociclisti  rispetto  agli
automobilisti.
    Nel  caso in questione, la violazione dell'art. 186/2° del c.d.s.
comporta,  oltre  la sanzione pecuniaria, la confisca del mezzo se si
tratta  di  un motocidista, mentre comporta solo la sospensione della
patente se si tratta di un automobilista, con una evidente disparita'
di  trattamento  nei  confronti di cittadini che commettono lo stesso
reato e quindi si trovano in una situazione identica.
    Tale    trattamento    differenziato   puo'   trovare   legittima
applicazione  solo  in  presenza  di  «ragionevoli motivi», come piu'
volte  espresso  da  codesta Corte, ma non si comprende quali possono
essere i ragionevoli motivi che, nel caso in essere, portano a ledere
il principio di eguaglianza stabilito dall'art. 3 della Costituzione.