IL TRIBUNALE Rilevato che la Corte costituzionale, con ordinanza n. 398, del 25 ottobre 2005, ha ordinato la restituzione degli atti al giudice remittente, invitandolo a riesaminare la questione sollevata alla luce dell'art. 14-sexies del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, inserito dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, che ha modificato una delle norme impugnate (l'art. 3, comma 1 lett. b) della legge n. 145/2002, reintroducendo, al comma 1, per gli incarichi in questione, una durata minima (triennale), e portando quella massima da tre a cinque anni; che la Corte, pur osservando che il comma 2 dell'art. 14-sexies cit. precisa che la disposizione di cui al comma 1 non si applica agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali resi vacanti prima prima della scadenza dei contratti dei relativi dirigenti per effetto dell'art. 3, comma 7, della legge 15 luglio 2002, n. 145, ha ritenuto che la novella comporti un rilevante mutamento del complessivo quadro normativo di riferimento...; che il giudizio e' stato riassunto dal Ceccotti con ricorso depositato il 22 novembre 2005; Sentiti i procuratori delle parti all'udienza del 2 febbraio 2006; Sciogliendo la riserva assunta in detta udienza; Ritenuto che, nel giudizio in corso dinanzi a questo giudice, ed in relazione alla questione di legittimita' costituzionale sollevata, la novella appare del tutto inidonea al superamento delle questioni, sia quanto alla rilevanza sia quanto alla non manifesta infondatezza, ed invero: a) questo giudice non ha sollevato alcuna questione sulla legittimita' costituzionale sull'art. 3, comma 1, lett. b), della legge n. 145/2002, ed in genere riguardo alla questione della legittimita' dell'assenza della durata minima degli incarichi dirigenziali (reintrodotta dalla novella) e dell'insufficienza della durata massima (elevata dalla novella), sul rilievo che la prima fosse irrilevante nel giudizio (perche' l'attore aveva un incarico quinquennale di «vecchio regime» e si duole della sua cessazione ex lege, rivendicando i diritti che discendevano da quel contratto fino alla scadenza ed il risarcimento del danno derivante dalla sua illecita anticipata cessazione); e la seconda fosse manifestamente infondata; b) la reintrodotta durata minima degli incarichi in questione non s'applica alla fattispecie per espressa previsione del secondo comma dell'art. 14-sexies cit., e comunque non riguarda in alcun modo il ricorrente il quale era titolare, da epoca precedente all'entrata in vigore della legge n. 145/2002, di un incarico di durata pari a quella oggi prevista come massima, che pero' e' cessato automaticamente per legge, prima della scadenza (prevista per l'8 gennaio 2006 e quindi comunque nelle more spirata) al sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge 145, in applicazione dell'art. 3, comma 7, della legge n. 145/2002 che, si ripete, e' la sola norma qui censurata; c) tutte le questioni di legittimita' costituzionale sollevate da questo giudice nel presente giudizio riguardano unicamente la legittimita' costituzionale, sotto vari profili, della sola disposizione di cui all'art. 3, comma 7 della legge n. 145/2002, e nella sola parte in cui detta norma, prevedendo la cessazione automatica ex lege al sessantesimo giorno dalla entrata in vigore della legge, degli incarichi dirigenziali generali di Enti pubblici vigilati dallo Stato, ha provocato la cessazione ante tempus, a detta data, del contratto di conferimento di incarico dirigenziale generale che l'attore aveva stipulato nel gennaio 2001; incarico che successivamente non gli e' stato riaffidato, ma e' stato conferito ad un terzo; d) tale questione si pone, ad avviso del giudicante, in termini del tutto autonomi rispetto ad ogni considerazione inerente la congruita' della durata degli incarichi dirigenziali di «nuovo regime» che qui non viene in considerazione in alcun modo, visto che l'attore aveva un incarico quinquennale di regime precedente l'entrata in vigore della legge n. 145, della cui congruita' temporale non si lamenta punto, e si limita (per quanto pertiene alla questione qui sollevata) a rivendicare, mediante la denuncia dell'illegittimita' della sua anticipata - cessazione, i diritti che derivavano da quel contratto, e/o i diritti conseguenziali alla ritenuta illegittimita' della sua anticipata cessazione. Ne' il giudicante vede - ne', per vero, le parti controinteressate sono risultate in grado di prospettargli - sotto quale profilo egli avrebbe fatto riferimento, al fine di sostenere la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione sollevata, alla materia incisa dalla novella, ne' sotto quale profilo questa avrebbe mutato il quadro normativo di riferimento in un senso rilevante ai fini del giudizio di rilevanza e non manifesta infondatezza gia' formulato nell'ordinanza del 14 giugno 2004;