IL TRIBUNALE

    Rilevato  che  la Corte costituzionale, con ordinanza n. 398, del
25  ottobre  2005,  ha ordinato la restituzione degli atti al giudice
remittente,  invitandolo  a  riesaminare  la questione sollevata alla
luce  dell'art. 14-sexies  del  decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115,
inserito  dalla  legge  di conversione 17 agosto 2005, n. 168, che ha
modificato  una  delle  norme  impugnate  (l'art. 3, comma 1 lett. b)
della   legge  n. 145/2002,  reintroducendo,  al  comma  1,  per  gli
incarichi  in  questione,  una  durata minima (triennale), e portando
quella massima da tre a cinque anni; che la Corte, pur osservando che
il  comma  2  dell'art. 14-sexies cit. precisa che la disposizione di
cui  al  comma 1 non si applica agli incarichi di direzione di uffici
dirigenziali  generali  resi  vacanti  prima prima della scadenza dei
contratti  dei  relativi  dirigenti per effetto dell'art. 3, comma 7,
della  legge  15  luglio  2002,  n. 145,  ha  ritenuto che la novella
comporti  un  rilevante mutamento del complessivo quadro normativo di
riferimento...;
        che  il  giudizio e' stato riassunto dal Ceccotti con ricorso
depositato il 22 novembre 2005;
    Sentiti  i  procuratori  delle  parti  all'udienza del 2 febbraio
2006;
    Sciogliendo la riserva assunta in detta udienza;
    Ritenuto  che, nel giudizio in corso dinanzi a questo giudice, ed
in relazione alla questione di legittimita' costituzionale sollevata,
la  novella appare del tutto inidonea al superamento delle questioni,
sia quanto alla rilevanza sia quanto alla non manifesta infondatezza,
ed invero:
        a)  questo  giudice  non  ha sollevato alcuna questione sulla
legittimita'  costituzionale  sull'art. 3,  comma  1, lett. b), della
legge  n. 145/2002,  ed  in  genere  riguardo  alla  questione  della
legittimita'   dell'assenza   della  durata  minima  degli  incarichi
dirigenziali  (reintrodotta dalla novella) e dell'insufficienza della
durata  massima  (elevata  dalla  novella),  sul rilievo che la prima
fosse  irrilevante  nel  giudizio (perche' l'attore aveva un incarico
quinquennale  di  «vecchio regime» e si duole della sua cessazione ex
lege,  rivendicando i diritti che discendevano da quel contratto fino
alla  scadenza  ed  il  risarcimento  del  danno  derivante dalla sua
illecita  anticipata  cessazione);  e la seconda fosse manifestamente
infondata;
        b) la reintrodotta durata minima degli incarichi in questione
non  s'applica  alla  fattispecie per espressa previsione del secondo
comma dell'art. 14-sexies cit., e comunque non riguarda in alcun modo
il  ricorrente il quale era titolare, da epoca precedente all'entrata
in  vigore  della  legge n. 145/2002, di un incarico di durata pari a
quella   oggi   prevista   come   massima,   che   pero'  e'  cessato
automaticamente  per  legge,  prima  della scadenza (prevista per l'8
gennaio  2006  e  quindi comunque nelle more spirata) al sessantesimo
giorno  dall'entrata  in  vigore  della  legge  145,  in applicazione
dell'art. 3,  comma  7, della legge n. 145/2002 che, si ripete, e' la
sola norma qui censurata;
        c)   tutte   le   questioni  di  legittimita'  costituzionale
sollevate   da   questo  giudice  nel  presente  giudizio  riguardano
unicamente  la legittimita' costituzionale, sotto vari profili, della
sola disposizione di cui all'art. 3, comma 7 della legge n. 145/2002,
e  nella  sola  parte  in  cui  detta norma, prevedendo la cessazione
automatica  ex  lege  al  sessantesimo giorno dalla entrata in vigore
della  legge,  degli incarichi dirigenziali generali di Enti pubblici
vigilati dallo Stato, ha provocato la cessazione ante tempus, a detta
data, del contratto di conferimento di incarico dirigenziale generale
che   l'attore   aveva  stipulato  nel  gennaio  2001;  incarico  che
successivamente non gli e' stato riaffidato, ma e' stato conferito ad
un terzo;
        d)  tale  questione  si  pone,  ad  avviso del giudicante, in
termini  del  tutto autonomi rispetto ad ogni considerazione inerente
la  congruita'  della  durata  degli incarichi dirigenziali di «nuovo
regime»  che qui non viene in considerazione in alcun modo, visto che
l'attore   aveva   un  incarico  quinquennale  di  regime  precedente
l'entrata   in  vigore  della  legge  n. 145,  della  cui  congruita'
temporale non si lamenta punto, e si limita (per quanto pertiene alla
questione   qui   sollevata)  a  rivendicare,  mediante  la  denuncia
dell'illegittimita'  della sua anticipata - cessazione, i diritti che
derivavano  da  quel  contratto,  e/o  i  diritti conseguenziali alla
ritenuta  illegittimita'  della  sua  anticipata  cessazione.  Ne' il
giudicante  vede  -  ne',  per  vero, le parti controinteressate sono
risultate  in  grado  di  prospettargli -  sotto  quale  profilo egli
avrebbe fatto riferimento, al fine di sostenere la rilevanza e la non
manifesta infondatezza della questione sollevata, alla materia incisa
dalla  novella,  ne'  sotto  quale  profilo  questa avrebbe mutato il
quadro  normativo  di  riferimento  in un senso rilevante ai fini del
giudizio  di  rilevanza  e  non manifesta infondatezza gia' formulato
nell'ordinanza del 14 giugno 2004;