ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 7, comma 2,
della  legge  della  Provincia autonoma di Trento 13 marzo 2002, n. 5
(Disciplina   dell'amministrazione   dei  beni  di  uso  civico),  in
relazione  all'art. 2,  comma 1  della  stessa  legge,  promosso  con
ordinanza  del  22 marzo  2004  dal  Tribunale regionale di giustizia
amministrativa  del  Trentino-Alto Adige, sede di Trento, sul ricorso
proposto dall'Associazione provinciale delle Amministrazioni separate
di  uso civico della Provincia di Trento ed altre contro la Provincia
di  Trento ed altri, iscritta al n. 443 del registro ordinanze 2004 e
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica,  1ª  serie
speciale, edizione straordinaria del 3 giugno 2004;
    Visti  gli  atti  di  costituzione della Associazione provinciale
delle  Amministrazioni  separate  di  uso  civico  della Provincia di
Trento;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  7 febbraio  2006  il  giudice
relatore Alfio Finocchiaro;
    Udito l'avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia di Trento.
    Ritenuto  che  il Tribunale regionale di giustizia amministrativa
del  Trentino-Alto  Adige, sede di Trento, con ordinanza del 22 marzo
2004,   sul  ricorso  proposto  dall'Associazione  provinciale  delle
Amministrazioni separate di uso civico della Provincia di Trento e da
un rilevante numero di Amministrazioni separate di uso civico (ASUC),
nonche'  dal  Comitato  per  la  difesa  dell'uso  civico di Fornace,
avverso  il  regolamento per l'attuazione della legge della Provincia
autonoma     di    Trento    13 marzo    2002,    n. 5    (Disciplina
dell'amministrazione  dei beni di uso civico), ha sollevato questione
di  legittimita'  costituzionale,  in  riferimento  all'art. 3  della
Costituzione  e  agli  artt. 4  e 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670
(Approvazione  del testo unico delle leggi costituzionali concernenti
lo   statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige),  dell'art. 7,
comma 2,  in  relazione  all'art. 2,  comma 1,  della  predetta legge
provinciale,  richiamato  dal  comma 1  dell'art. 6  del  regolamento
citato, ai fini della formazione dell'elenco degli utenti in possesso
dei  requisiti richiesti per far parte dell'assemblea degli utenti, i
cui componenti, ai sensi dei successivi commi 2 e 3, sono elettori ed
eleggibili  per  la  formazione  del  comitato  dell'ASUC,  che ne e'
l'organo di amministrazione;
        che  nel  giudizio  innanzi  a  questa Corte si e' costituita
l'Associazione  provinciale  delle  Amministrazioni  separate  di uso
civico  della  Provincia  di  Trento,  chiedendo  la  declaratoria di
illegittimita' costituzionale della norma impugnata;
        che si e' altresi' costituita la Provincia autonoma di Trento
con  atto,  illustrato  da  successiva  memoria,  concludendo  per la
inammissibilita'   o   l'infondatezza   della  questione  e,  in  via
subordinata,  per  la  restituzione  degli  atti  al giudice a quo in
considerazione  della  sopravvenienza  della  legge  della  Provincia
autonoma   di   Trento   14   giugno 2005,   n. 6  (Nuova  disciplina
dell'amministrazione dei beni di uso civico);
    Considerato    che    il   Tribunale   regionale   di   giustizia
amministrativa  del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, dubita della
legittimita'  costituzionale  dell'art. 7, comma 2, della legge della
Provincia   autonoma   di  Trento  13 marzo  2002,  n. 5  (Disciplina
dell'amministrazione  dei  beni  di  uso  civico), nella parte in cui
stabilisce  che  l'assemblea  degli  utenti  e' costituita da tutti i
componenti  maggiorenni  del  nucleo  familiare  di  cui  all'art. 2,
comma 1,  della  stessa  legge,  aventi  cittadinanza  italiana,  per
violazione  dell'art. 3  della  Costituzione  sotto  il profilo della
irragionevolezza,  in  quanto,  per  un  verso,  il  discrimine dello
«straniero»,  operato  da  detta  norma  ai fini della elezione degli
organi  di  gestione  dell'ASUC,  nell'ambito  dei  soggetti  cui  il
precedente art. 2 riconosce la titolarita' del diritto di uso civico,
non  troverebbe  una  giustificazione  in  rapporto a caratteristiche
soggettive  per  la  titolarita'  e  fruizione  dell'uso  civico e ad
esigenze  organizzative  dell'Ente  preposto  al  governo dei beni di
proprieta'  indivisa;  e,  per  altro verso, in quanto l'art. 2 della
stessa  legge  provinciale  riconosce  al  residente  non  avente  la
cittadinanza  italiana  «la  titolarita'  indivisa  e  il  diritto di
godimento  dei  beni  di uso civico, purche' (maggiorenne e) iscritto
nelle  liste  elettorali  del  comune  per  la  elezione degli organi
comunali»;
        che  la  disposizione e' altresi' impugnata per contrasto con
gli  artt. 4  e 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del
testo   unico  delle  leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto
speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige),  in  quanto, se e' vero che
l'art. 8,  punto  7,  di  detto  statuto  speciale  attribuisce  alla
Provincia  potesta'  legislativa  primaria  in materia di usi civici,
esso  stabilisce  anche  che  questa  deve essere esercitata «entro i
limiti  indicati  dall'art. 4», il quale, in particolare, richiede il
rispetto   degli   obblighi   internazionali,  con  riferimento  alla
direttiva  94/1980  CE, recepita con il decreto legislativo 12 aprile
1996,  n. 197,  concernente  le modalita' di esercizio del diritto di
voto  e  di  eleggibilita'  alle  elezioni  comunali  per i cittadini
dell'Unione  europea  che  risiedono  in  uno Stato membro di cui non
hanno cittadinanza;
        che,  successivamente alla proposizione del ricorso, la norma
impugnata,  come  l'intera  legge  della Provincia autonoma di Trento
n. 5   del   2002,  in  cui  essa  e'  inserita,  e'  stata  abrogata
dall'art. 24   della   legge   della  stessa  Provincia  autonoma  14
giugno 2005,  n. 6 (Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di
uso  civico),  che,  inoltre,  nel regolare ex novo l'intera materia,
all'art. 7,  non  ricomprende  tra  gli organi dell'ASUC - accanto al
comitato  e al suo presidente - l'assemblea degli utenti, come faceva
lo  stesso  art. 7  della  previgente  legge  n. 5 del 2002, facendo,
conseguentemente,  venir  meno  il  requisito,  gia'  previsto per la
partecipazione  alla  stessa  assemblea, della cittadinanza italiana,
requisito   sul   quale   si  incentravano  le  censure  del  giudice
rimettente;
        che,  pertanto,  si impone l'esame della perdurante rilevanza
della  questione  da  parte del rimettente, al quale compete valutare
l'applicabilita'  dello  ius superveniens alla fattispecie sottoposta
al suo esame.