Ricorso  per  il Presidente del Consiglio dei ministri in carica,
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato
presso i cui uffici domicilia in Roma alla via dei Portoghesi n. 12.

    Contro  la regione Puglia, in persona del presidente della giunta
regionale  in  carica,  con  sede  in  Bari,  per  la declaratoria di
incostituzionalita'  e  conseguente  annullamento  della  legge della
Regione  Puglia  n. 7  del 3 aprile 2006 (pubblicata nel B.U.R. n. 44
del  6 aprile 2006 ) recante «Iniziative di promozione e solidarieta'
per  contrastare  la  criminalita'  comune  ed organizzata: strumenti
antiusura ed antiracket», con specifico riguardo all'art. 11, comma 1
della  predetta  legge,  per contrasto con l'art. 117, secondo comma,
lett.  g)  della  Costituzione,  e  cio'  a seguito ed in forza della
determinazione  del  Consiglio  dei  ministri  di  impugnativa  della
predetta legge regionale assunta nella seduta del 1° giugno 2006.
    1.  -  Nel B.U.R. della regione Puglia n. 44 del 6 aprile 2006 e'
stata  pubblicata  la  legge regionale n. 7 del 3 aprile 2006 recante
«Iniziative   di   promozione   e  solidarieta'  per  contrastare  la
criminalita'   comune   ed   organizzata:   strumenti   antiusura  ed
antiracket».  Tale  legge  prevede  e  disciplina forme di intervento
regionale  in  funzione preventiva e di solidarieta' nella lotta alla
criminalita',   con   particolare   riferimento   alla   criminalita'
organizzata  ed  a  quella  collegata  ai  fenomi  dell'estorsione  e
dell'usura,  allo  scopo,  assunto  dalla  regione,  di realizzare lo
sviluppo sociale ed economico del territorio pugliese.
    Fra  gli  strumenti  operativi  previsti dalla predetta legge, in
particolare,  l'art.  11,  istituisce  la  Consulta  regionale  delle
organizzazioni  antiracket  ed  antiusura, denominata «Consulta delle
associazioni»  e  stabilisce,  al primo comma, che essa sia composta,
fra gli a1tri, «dal coordinatore delle Prefetture».
    2. - La disposizione contenuta del ridetto art. 11, comma 1 nella
parte  in  cui,  per l'appunto, stabilisce che la «Consulta regionale
delle  organizzazioni  antiracket  e  antiusura» e' composta, fra gli
altri,  dal  «coordinatore  delle  prefetture»,  invade  la  potesta'
legislativa  esclusiva  dello  Stato  prevista dall'art. 117, secondo
comma,   lett.   g)  in  tema  di  ordinamento  e  di  organizzazione
amministrativa  dello  Stato,  in  virtu'  della quale compete in via
esclusiva  allo  Stato  la previsione e la disciplina degli organi in
cui  e'  articolata  l'amministrazione  statale,  della composizione,
delle  funzioni  e  delle  modalita'  di  funzionamento  degli organi
medesimi.
    Lo «straripamento» dell'art. 11, comma 1 della legge regionale in
esame,  nella  parte  censurata,  si coglie, invero, sotto un duplice
profilo:
        a)  poiche'  prevede nell' ambito ordinamentale delle Petture
la figura del «coordinatore» che non esiste;
        b)  poiche',  rivolgendosi  in  maniera  cogente  allo Stato,
prevede la figura del «coordinatore delle Prefetture» come componente
necessario   dell'organismo   regionale   citato,   imponendogli   di
parteciparvi  obbligatoriamente;  attribuisce,  cioe',  direttamente,
funzioni  ad  un  organo  dello Stato. Invero, il tenore, tassativo e
stringente,  della  norma esclude che la partecipazione alla Consulta
antiracket   rimanga  affidata  alla  libera  volonta'  del  soggetto
chiamato a farne parte.
    Codesta  ecc.ma  Corte  ha  gia'  avuto  modo  di  affermare - in
occasione   dell'esame   di   un'analoga  questione  di  legittimita'
costituzionale   riguardante  una  norma  legislativa  della  regione
Marche,  che  prevedeva  la  partecipazione  al Comitato regionale di
indirizzo  per le politiche integrate di sicurezza, quali componenti,
di  titolari di organi dello Stato -, che «1e forme di collaborazione
e  di coordinamento che coinvolgono compiti ed attribuzioni di organi
dello   Stato  non  possono  essere  disciplinate  unilateralmente  e
autoritativamente  dalle  regioni,  nemmeno nell'esercizio della loro
potesta'  legislativa:  esse  debbono trovare il loro fondamento e il
loro presupposto in leggi statali che le prevedono o le consentano, o
in accordi fra gli enti interessati» (si fa riferimento alla sentenza
di  codesta  Corte  n. 134/2004,  il  cui principio e' stato ribadito
nella successiva sentenza n. 30/2006).
    In  tale  quadro,  atteso  che l'impugnata norma regionale non ha
referenti  in  alcuna  norma  statale,  ne'  titolo  legittimante  in
specifiche intese intercorse con lo Stato, sembra che debba ritenersi
inficiata da incostituzionalita'.