ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 19,
della  legge della Regione Molise 20 maggio 2004, n. 15 (Modifiche ed
integrazioni  alla  legge  regionale  10 agosto  1993, n. 19, recante
«Norme  per  la  protezione  della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo   venatorio»),  promosso  con  ricorso  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  notificato il 29 luglio 2004, depositato il
6 agosto 2004 ed iscritto al n. 80 del registro ricorsi 2004;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Molise;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio del 17 maggio 2006 il giudice
relatore Paolo Maddalena;
    Ritenuto   che,  con  ricorso  notificato  il  29 luglio  2004  e
depositato  nella  cancelleria di questa Corte il successivo 6 agosto
2004,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, rappresentato e
difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  sollevato,  in
riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma,
e  119  della  Costituzione, questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 1,  comma 19,  della  legge  della Regione Molise 20 maggio
2004, n. 15 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto
1993,  n. 19,  recante «Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio»);
        che   la   norma   denunciata,   nel  sostituire  il  comma 8
dell'art. 22  della  legge  regionale n. 19 del 1993, prevede che «il
cacciatore  di  altre  Regioni  che  intenda  praticare la caccia nel
territorio  di  una  Provincia  del  Molise,  deve fare apporre dalla
Provincia   stessa,   sul   tesserino  rilasciato  dalla  Regione  di
residenza,  le  indicazioni  dell'ambito territoriale in cui e' stato
ammesso», ed e' «tenuto al pagamento, per ogni ambito territoriale di
caccia  concesso, di una quota, determinata dalla Provincia, compresa
tra  l'importo  della  tassa  di  concessione  governativa  al  netto
dell'addizionale  ed il triplo della stessa tassa»; prevede, inoltre,
che «il trenta per cento delle suddette entrate deve essere destinato
per il miglioramento dell'ambiente e per le colture a perdere, di cui
al comma 2 dell'art. 21» della medesima legge regionale;
        che,  ad  avviso  dell'Avvocatura,  nonostante la neutralita'
dell'espressione  letterale  usata,  la «quota» cui fa riferimento la
norma  censurata  costituirebbe un prelievo tributario, sicche' detta
disposizione  configurerebbe una nuova tassa di concessione istituita
dalla  Regione,  della  quale sono soggetti passivi i soli cacciatori
extraregionali;
        che,    secondo   il   ricorrente,   siffatto   tributo,   in
considerazione  dei  suoi  elementi  peculiari,  sarebbe  autonomo  e
distinto  rispetto alle tasse di concessione regionali, che l'art. 23
della legge statale 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione
della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  prelievo  venatorio), con
richiamo all'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti
finanziari  per  l'attuazione  delle  Regioni  a  statuto ordinario),
autorizza  le  Regioni  ad  istituire in materia, ma solo nei precisi
limiti  ivi  indicati,  attinenti  sia alla individuazione degli atti
tassabili sia alla misura minima e massima delle previste tasse;
        che, pertanto, ad avviso dell'Avvocatura, l'art. 1, comma 19,
della  legge  della  Regione  Molise  n. 15  del  2004  non  solo non
troverebbe  alcun fondamento nella legge statale, ma anzi si porrebbe
in  contrasto  con il principio, fissato dalla legge statale (art. 3,
terzo   comma,   della   legge  n. 281  del  1970),  secondo  cui  il
provvedimento  per  il  quale  sia  stata  corrisposta  la  tassa  di
concessione  regionale  non  puo' essere soggetto ad analoga tassa in
altra Regione, anche se l'atto spieghi i suoi effetti al di fuori del
territorio della Regione che lo ha adottato;
        che   la   norma   denunciata,   incidendo  sulla  competenza
legislativa  dello  Stato,  travalicherebbe  i  confini  in  cui puo'
esplicarsi la potesta' legislativa tributaria della Regione;
        che,  nel  giudizio  dinanzi  alla Corte, si e' costituita la
Regione    Molise,   concludendo   per   l'inammissibilita'   o   per
l'infondatezza della questione;
        che,  secondo  la  Regione,  la  disposizione  denunciata non
istituirebbe  una nuova tassa o un nuovo tributo, ma si limiterebbe a
disciplinare  una  quota di utilizzo dell'ambito territoriale, il cui
importo  deve  essere  determinato dalla Provincia: non si sarebbe in
presenza  ne'  di  una nuova tassa di concessione, ne' di un prelievo
contributivo   esorbitante   dalla   competenza  regionale,  giacche'
l'elemento  contributivo viene versato non come diritto di caccia, ma
come  utilizzo  dell'ambito territoriale, tanto che parte della quota
versata  viene  destinata  al  miglioramento  dell'ambiente  e  delle
colture del territorio;
        che  il  ricorrente  Presidente del Consiglio dei ministri ha
ribadito le ragioni del ricorso in una memoria illustrativa;
        che,  successivamente,  essendo  sopravvenuta  la legge della
Regione  Molise  11 novembre  2005,  n. 39 (Modifiche ed integrazioni
alla  legge  regionale  10 agosto  1993, n. 19, recante «Norme per la
protezione   della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il  prelievo
venatorio»,  come  modificata  dalla  legge regionale 20 maggio 2004,
n. 15)  -  la quale, tra l'altro, ha soppresso il secondo ed il terzo
periodo  del  comma 8  dell'art. 22  della  legge regionale 10 agosto
1993,   n. 19,  come  novellato  dall'impugnato  art. 1  della  legge
regionale  20 maggio  2004, n. 15 -, il Governo della Repubblica, con
delibera  del  Consiglio  dei  ministri  in data 29 dicembre 2005, ha
assunto la determinazione di rinunciare alla proposta impugnativa;
        che  l'Avvocatura  generale dello Stato ha quindi depositato,
in  data  17 gennaio  2006,  atto di rinuncia al ricorso, debitamente
notificato alla Regione Molise;
        che la Regione Molise, con delibera della Giunta regionale in
data  11 gennaio  2006, ha dichiarato di prendere atto della rinuncia
della Presidenza del Consiglio dei ministri e di accettarla.
    Considerato  che,  ai  sensi dell'art. 25 delle norme integrative
per i giudizi dinanzi a questa Corte, la rinuncia al ricorso, seguita
dall'accettazione   della   controparte,  comporta  l'estinzione  del
processo.