Ricorso  della  Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente
della  giunta regionale pro tempore, sig. Vasco Errani, rappresentata
e  difesa,  per  mandato  speciale  a  margine, dal prof. avv. Franco
Mastragostino  e  dall'avv. Luigi  Manzi ed elettivamente domiciliata
presso  lo  Studio  di quest'ultimo, in Roma, via Confalonieri, n. 5,
giusta delib. G.R. n. 748 del 29 maggio 2006;

    Contro  Presidente  del Consiglio dei ministri, in relazione alla
nota  del  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti, direzione
generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna
-   MINFRTRA/DINFR/34,   datata   3  aprile  2006,  indirizzata  alla
Capitaneria di Porto di Rimini e trasmessa, per conoscenza, al comune
di  Cattolica  in  data  8  aprile 2006, avente ad oggetto: «Porto di
Cattolica - Collaudo nuova darsena turistica interna - prima riunione
Commissione  di  vigilanza  e  collaudo  ex  art. 8,  comma 2, d.P.R.
n. 509/1997», nella quale si afferma che la procedura posta in essere
dal comune di Cattolica (nell'esercizio delle funzioni amministrative
ad  esso  attribuite)  deve  ritenersi  illegittima  per incompetenza
dell'Ente locale, poiche' «l'area relativa all'intervento aderente al
porto   canale  si  configura  una  espansione  dell'unitario  ambito
portuale,  ascritto alla competenza statale, ai sensi del d.P.C.m. 21
dicembre 1995» nonche' per violazione della normativa speciale di cui
al d.P.R. n. 509/1997 e, conclusivamente, si invita la Capitaneria di
Porto  di  Rimini  ad  «intraprendere  le  necessarie  misure  atte a
riportare  la  procedura  nell'alveo  della legittimita», perche' sia
dichiarato  che non spetta allo Stato e, per esso, al Ministero delle
infrastrutture   e  dei  trasporti  -  attribuendola  alle  autorita'
marittime   statali   -   la   competenza   amministrativa   relativa
all'esercizio  di funzioni inerenti le concessioni demaniali relative
agli  ambiti  portuali  di  porti  regionali e sub-regionali e quella
inerente   l'utilizzazione   del   demanio   marittimo   a  finalita'
turistico-ricreative,   ricadenti   nel  territorio  comunale  e,  in
particolare, nell'ambito del porto di Cattolica.

                              F a t t o

    La  vicenda e' connessa alla realizzazione, nell'ambito del porto
canale  di  Cattolica (Rimini), delle opere inerenti alla costruzione
di una nuova darsena interna ed esterna.
    Questo  l'antefatto.  A  seguito  di  richiesta  presentata dalla
Societa'  Marina  di Cattolica S.r.l., di concessione, per un periodo
di  anni  cinquanta, dell'area demaniale marittima di mq. 9750, posta
lungo  il  torrente  Tavollo,  per  la realizzazione e la gestione di
strutture  dedicate  alla nautica da diporto (come previsto dal Piano
particolareggiato  dell'Area Portuale, approvato dal comune nel 1998,
e  successive  varianti), e' stato attivato un apposito procedimento,
con  pubblicazione della domanda, da parte della Capitaneria di Porto
di Rimini, nell'Albo pretorio del comune di Cattolica, secondo quanto
previsto dal d.P.R. n. 509/1997.
    Di  seguito,  e' stata attivata la Conferenza dei servizi, con la
partecipazione  di  tutti i soggetti, statali, regionali, comunale, e
delle  altre  amministrazioni,  di cui all'art. 5 del medesimo d.P.R.
n. 509/1997,  per l'esame del progetto preliminare. La Conferenza dei
servizi approvava tale progetto in data 4 febbraio 2000, con l'invito
a  presentare  quello  definitivo.  Il  progetto definitivo e' stato,
quindi,  esaminato  nel  corso  di due diverse Conferenze di servizi,
concluse  con  il  parere  favorevole  di  tutte  le  amministrazioni
convocate  (seduta del 28 maggio 2001), ad eccezione dell'Agenzia del
demanio,   che   esprimeva  il  proprio  parere  favorevole  in  data
successiva  (15  ottobre 2002), previo versamento di idonea cauzione,
per  garantire  le  aree  demaniali  interessate dal rischio di danni
derivanti  dai  lavori.  La  stessa  Agenzia del Demanio esprimeva il
proprio  nulla  osta  per  quanto concerneva l'anticipata occupazione
dell'area, per ragioni di urgenza del procedere.
    Nelle  more  del  rilascio  dell'atto  formale di concessione, il
comune   di   Cattolica,   su   espressa   richiesta  della  Societa'
concessionaria  Marina  di  Cattolica  S.r.l., ha, quindi, consentito
l'anticipata  occupazione dell'area, ai sensi dell'art. 38 del Codice
della  Navigazione,  affinche'  potessero  avere  inizio  i lavori di
realizzazione  della  nuova  darsena  interna  del  porto turistico e
all'uopo   ha  rilasciato,  in  data  26  febbraio  2003,  l'atto  di
sottomissione  n. 1/2003  e, successivamente, la concessione edilizia
n. 48 del 26 febbraio 2003.
    La  Conferenza di servizi e' stata poi nuovamente convocata altre
due  volte  per esprimersi sulla variante al progetto definitivo e in
data  2  aprile  2004  ha  concluso  i  propri  lavori  con  i pareri
favorevoli  delle  Amministrazioni  interessate (essendo quello della
Regione da ultimo pervenuto in data 5 agosto 2004).
    L'esecuzione delle opere e' stata sottoposta alla vigilanza della
Commissione,  di  cui  all'art. 8 del d.P.R. n. 509/1997, la quale e'
stata  convocata in prima seduta in data 8 settembre 2004, al fine di
verificare  lo stato di avanzamento dei lavori e una seconda volta in
data  5 luglio 2005, avendo a quella data acquisito il cronoprogramma
dei  lavori  presentato  dalla  societa'  esecutrice  e  lo  stato di
avanzamento  delle  opere gia' realizzate. In data 1° settembre 2005,
la  Societa'  concessionaria  presentava  formale  istanza diretta ad
ottenere,  nelle more del collaudo definitivo della darsena, un nulla
osta provvisorio volto alla verifica della fruibilita' della medesima
mediante  prove  funzionali.  A questo punto si evidenziava, da parte
dell'Ufficio   Locale   marittimo  di  Cattolica,  l'opportunita'  di
convocare  la Commissione insediata ex art. 8 del d.P.R. n. 509/1997,
per   procedere  al  collaudo  finale,  indispensabile  per  l'inizio
dell'attivita' cui l'opera e' destinata.
    La predetta Commissione si e', quindi, riunita una prima volta in
data  5 dicembre 2005 e poi in data 9 febbraio 2006, esaminando tutta
la  documentazione  necessaria  per il collaudo finale, come prodotta
dalla Societa' concessionaria e concludendo, in tale ultima seduta, i
propri  lavori,  con  i pareri favorevoli di tutti gli Enti coinvolti
per  il  rilascio  del collaudo finale, acquisendo altresi' agli atti
l'attestazione  di  regolarita'  urbanistica del comune di Cattolica,
per   quanto  relativo  alle  opere  realizzate  presso  il  comparto
denominato «darsena interna» del Piano del Porto.
    Del  tutto  sorprendentemente,  in  data  8 aprile 2006, e' stata
trasmessa   al   comune   di   Cattolica,   la   nota  del  Ministero
infrastrutture    e   trasporti.   Dir.   Gen. infrastrutture   della
navigazione marittima ed interna, citata in epigrafe, con la quale il
Ministero  rivendica,  in  via  generale, la competenza statale sulla
vicenda, in quanto l'intervento in oggetto «aderente al porto canale»
e'  considerato  «come  una  espansione dell'unitario ambito portuale
ascritto  alla  competenza statale, ai sensi del d.P.C.m. 21 dicembre
1995»  e  rileva,  inoltre,  pretese  illegittimita' del procedimento
inerente   l'anticipata   occupazione,   reputando   conseguentemente
illegittimo  l'atto  di  sottomissione  rilasciato dal comune. Con la
medesima  nota,  il  Ministero  sollecita  la Capitaneria di porto di
Rimini,  quale  autorita'  delegata a rappresentare l'Amministrazione
centrale  ai lavori della Conferenza dei servizi e a partecipare alla
commissione  di  collaudo, nell'esercizio della funzione gestoria del
demanio  marittimo,  di  competenza  statale,  ad  «intraprendere  le
necessarie  misure  atte  a  riportare  la procedura nell'alveo della
legittimita».
    Contestando  in  radice  le  competenze  esercitate dal comune in
materia, il Ministero interviene a revocare in dubbio la legittimita'
di  un  intero procedimento, ad opera gia' compiutamente realizzata e
gia'  vagliata  dalla Commissione di collaudo, sotto il profilo della
conformita'   tecnica   al   progetto,  in  attesa  unicamente  della
sottoscrizione del relativo verbale.
    Oltre  a  configurare  la  rivendicazione di competenze oramai da
tempo attribuite e riconosciute alle Regioni e, tramite loro espressa
attribuzione  mediante  strumento  legislativo  regionale, ai comuni,
siffatto  provvedimento  e'  anche  gravemente lesivo degli interessi
dell'Amministrazione  locale  a  dare avvio all'implementazione dello
sviluppo  turistico  del  porto  e,  quindi,  contrario  a  rilevanti
interessi dell'economia locale -- regionale.
    Avverso  tale  atto,  la Regione Emilia-Romagna promuove, quindi,
giudizio per conflitto di attribuzione, per i seguenti motivi.

                            D i r i t t o

    Violazione  delle  attribuzioni  regionali di cui agli artt. 114,
117  e  118  della  Costituzione, anche in relazione al riparto delle
competenze   amministrative   delineato   dall'art. 105   del  d.lgs.
n. 112/1998,  come  modificato dall'art. 9 della legge 16 marzo 2001,
n. 88.
    Violazione del principio di leale collaborazione.
    Con  la  nota  indicata  in  epigrafe ed indirizzata al comune di
Cattolica   per  conoscenza,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e
trasporti e' intervenuto in relazione al procedimento per il collaudo
della  darsena  interna del porto regionale di Cattolica - e, quindi,
in  una  fase  avanzata  di realizzazione di un'opera interessante un
porto  a  carattere  indubitabilmente  non statale - a rivendicare la
competenza  dell'autorita'  statale  in  ordine  ad  un  procedimento
amministrativo   posto  in  essere  nell'esercizio  delle  competenze
amministrative  attribuite ai comuni, sul presupposto che «risultando
l'area relativa all'intervento aderente al porto canale, si configura
una   espansione   dell'unitario   ambito   portuale,  ascritto  alla
competenza statale ai sensi del d.P.C.m. 21 dicembre 1995.».
    Una  simile  determinazione  non  puo'  certo  essere condivisa e
costituisce una chiara violazione del riparto di competenze delineato
dagli  artt. 114,  117  e 118 della Costituzione, direttamente lesiva
delle  prerogative  riconosciute  agli  Enti  locali,  nonche'  delle
attribuzioni  regionali,  soprattutto  a  seguito delle modifiche del
titolo   V   e   alla  conseguente  individuazione  della  competenza
legislativa  regionale  concorrente  in materia di «porti e aeroporti
civili;   grandi   reti  di  trasporto  e  di  navigazione»,  di  cui
all'art. 117, terzo comma Cost.; cio' infatti limita l'intervento del
legislatore  statale  alla sola fissazione dei principi fondamentali,
che  non potrebbero comprendere, tuttavia, anche l'attribuzione delle
competenze amministrative.
    L'atto ministeriale, sotto questo profilo, si pone anche in netto
contrasto  con  il  conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello  Stato  alle  Regioni  e  agli  enti locali, attuato dal d.lgs.
n. 112/1998 e dalla successiva legislazione statale di settore (legge
n. 88/2001),   nonche'  con  la  specifica  disciplina  adottata  dal
legislatore  regionale,  che ha individuato i porti regionali e ha da
tempo   attribuito,   relativamente   a   tale  ambito,  le  funzioni
amministrative  in  materia  di  demanio  marittimo e di procedimenti
amministrativi   relativi   al   rilascio  di  concessioni  demaniali
marittime, ai comuni.
    Giova,  al  riguardo,  brevemente  riepilogare  i tratti salienti
della  evoluzione  normativa  in  materia  di  porti regionali e dare
conto,  nel  contempo,  dei rapporti intercorsi in questi anni tra le
rispettive amministrazioni.
    Come   e'   noto,  l'art. 105,  comma  2,  lett.  l)  del  d.lgs.
n. 112/1998,   nel   testo   risultante   dalla  modifica  introdotta
dall'art. 9  della legge n. 88/2001 (Nuove disposizioni in materia di
investimenti  nelle  imprese  marittime»), prevede che sono conferite
alle  Regioni  le  funzioni  amministrative  inerenti «al rilascio di
concessioni  di  beni  del  demanio  della  navigazione  interna, del
demanio  marittimo  e  di  zone  del  mare territoriale per finalita'
diverse   da  quelle  di  approvvigionamento  di  fonti  di  energia»
(art. 105,  comma  2, lettera l), primo inciso). Il suddetto art. 105
ha,  altresi',  precisato,  da  un  lato, che: «tale conferimento non
opera  nei  portifinalizzati  alla  difesa militare ed alla sicurezza
dello  Stato,  nei  porti  di  rilevanza  economica  internazionale e
nazionale,  nonche'  nelle  aree  di  preminente  interesse nazionale
individuate  con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del  21  dicembre  1995»,  dall'altro,  che:  «nei porti di rilevanza
economica  regionale ed interregionale il conferimento decorre dal 1°
gennaio 2002».
    Gia'  sulla  base  di  tali chiare disposizioni, avrebbe, quindi,
dovuto  essere pacifica la competenza regionale per quanto attiene ai
«porti turistici».
    A  seguito  della  intervenuta  operativita',  a decorrere dal 1°
gennaio  2002,  della  disposizione contenuta nell'art. 105, comma 2,
lettera   l),   teste'  citata,  la  Regione  Emilia-Romagna  ha,  di
conseguenza,  approvato  la  legge  regionale  31  maggio  2002, n. 9
(Disciplina  dell'esercizio  delle funzioni amministrative in materia
di demanio marittimo e di zone di mare territoriale) ove, all'art. 3,
comma  3,  e'  previsto  che  «sono  attribuite  ai  comuni,  che  le
esercitano  in  forma  singola  o  associata,  le  seguenti  funzioni
amministrative:  a)  rilascio,  rinnovo,  modificazione  e revoca, in
relazione all'art. 42 del Codice della navigazione, delle concessioni
demaniali  marittime  a  finalita' turistico-ricreative ricadenti nel
territorio  comunale; ... c)rilascio, rinnovo, modificazione e revoca
delle   concessioni   inerenti  i  porti  di  interesse  regionale  o
subregionale»,  e,  all'art. 7  sono conferite ai comuni, nell'ambito
delle  competenze  attribuite,  le  connesse  funzioni  di vigilanza,
sull'uso dei beni demaniali.
    Con  deliberazione della giunta regionale n. 1461/2003 sono state
poi emanate direttive agli Enti locali per l'esercizio omogeneo delle
funzioni  attribuite,  concernenti sia gli indirizzi generali, che le
specifiche procedure da seguire in materia di rilascio di concessioni
di  beni  del  demanio marittimo di competenza, al fine di assicurare
uniformita'  di  disciplina  sul  territorio  regionale. Al Capo III,
dedicato  alle  funzioni  dei  comuni,  punto 3.1, e' stato, inoltre,
precisato  che  nelle  funzioni individuate all'art. 3, comma 3 della
l.r.  n. 9/2002,  si intendono ricomprese tutte le attivita' ad esse,
accessorie  e  connesse  con  la  sola esclusione delle competenze in
materia sicurezza della navigazione riservate allo Stato.
    Tale attribuzione di competenze ha avuto efficacia immediata.
    Con  il  medesimo  atto  amministrativo,  sulla  base  di  quanto
disposto  dall'art. 2,  comma  4  della  citata  l.r. n. 9/2002, sono
stati,  altresi', individuati i seguenti porti di interesse regionale
e sub-regionale:
        i  porti  regionali  di  Cattolica,  Cesenatico,  Goro, Porto
Garibaldi e Rimini;
        i porti comunali di Bellaria, Cervia, Gorino e Riccione;
        i porti e gli approdi turistici marittimi.
    Nonostante  la  chiara portata del dettato legislativo e pur dopo
la  modifica costituzionale del Titolo V, che ha assegnato la materia
«porti   ed   aeroporti»   alla   competenza   legislativa  regionale
concorrente,  sono  sorti problemi interpretativi, sollevati da parte
dello  stesso  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, in
ordine  all'ambito  di efficacia della norma relativa al conferimento
di  funzioni  in materia di porti regionali ed interregionali, atteso
che,  sulla scorta di quanto previsto dal piu' volte citato art. 105,
comma  2,  lettera  l)  del  d.lgs.  n. 112/1998,  il conferimento di
funzioni  suddetto  non  opera  nei  porti  finalizzati  alla  difesa
militare  ed  alla  sicurezza  dello  Stato,  nei  porti di rilevanza
economica   internazionale   e  nazionale,  nonche'  nelle  «aree  di
preminente  interesse  nazionale»  individuate  con  il  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei ministri 21 dicembre 1995, pubblicato
nella G.U. n. 136 del 12 giugno 1996.
    Piu'  in  particolare,  il  problema  si e' posto in relazione al
rilievo che la gran parte dei porti regionali - e tra questi il porto
regionale  di  Cattolica  -  sono  inseriti nell'elenco delle aree di
preminente  interesse  nazionale,  individuate dal d.P.C.m. suddetto,
nonche'  in relazione al fatto che la classificazione dei porti nelle
diverse  categorie:  a rilevanza economica internazionale, nazionale,
interregionale  e regionale, che era stata prevista dall'art. 4 della
legge n. 84/1994 (Riordino della legislazione in materia portuale) e'
stata  rinviata  ad  un  decreto ministeriale, che, pero', non e' mai
stato emanato.
    Sulla   scorta   di  questi  due  elementi,  il  Ministero  delle
Infrastrutture  e dei Trasporti ha sostenuto, con una precedente nota
del  5  marzo 2003, n. 228, peraltro richiamata anche nella nota oggi
impugnata,   l'inefficacia   del   conferimento   di   funzioni  sino
all'emanazione  del  decreto di classificazione dei porti, ovvero, in
ogni  caso,  l'inefficacia  con  riferimento  alle  aree inserite nel
d.P.C.m. del 21 dicembre 1995.
    Senonche',  tale  posizione  di parte statale e' stata piu' volte
smentita   sia  dagli  organi  della  giustizia  amministrativa,  che
dall'intervento  chiarificatore  e risolutivo di codesta ecc.ma Corte
costituzionale,  in  seguito  a  due  ricorsi,  del  tutto  analoghi,
proposti per conflitto di attribuzione, dalla Regione Toscana e dalla
Regione  Campania,  avverso  note ministeriali dello stesso tenore di
quella oggi contestata.
    Il primo intervento chiarificatore e', ancor prima, rappresentato
dalla  pronuncia resa dal Consiglio di Stato, in sede consultiva, con
il parere n. 767 del 15 maggio 2002, espresso dalla seconda sezione.
    Tale  intervento  era  stato  sollecitato  dallo stesso Ministero
delle  infrastrutture e dei trasporti che, con una relazione allegata
al  quesito,  aveva sostenuto che il conferimento delle funzioni alle
Regioni  in  materia di porti regionali ed interregionali non potesse
operare,  in  mancanza della classificazione dei porti prevista dalla
legge  n. 84/1994,  e  che,  allo  stesso  modo,  non potesse trovare
applicazione  per  i  «porti turistici», atteso che, in ragione della
loro  rilevanza economica, i suddetti porti avrebbero potuto assumere
rilievo nazionale.
    La  risposta  del  Consiglio  di  Stato si e' rivelata quanto mai
tranciante laddove, con il parere summenzionato, e' stato evidenziato
che:  «La  sezione  ritiene  di  non  poter  condividere  tale rigida
impostazione»  ed  affermato,  inoltre, che non e' necessaria «alcuna
ulteriore  classificazione  o  catalogazione  per individuare i porti
turistici,   con   conseguente   mancanza   di  ostacoli  a  ritenere
immediatamente  applicabile  la  disposizione di cui all'art. 105 del
d.lgs.  n. 112/1998 nella parte in cui questa prevede il conferimento
alle  Regioni  delle  funzioni  in materia di concessioni del demanio
marittimo  con  decorrenza  1°  gennaio 2002 per i porti di rilevanza
economica  regionale  ed  interregionale  tra i quali rientrano ... i
porti   turistici   ...   La  Sezione  si  limita  ad  osservare  che
l'amministrazione ben puo' intervenire per sottrarre i porti ritenuti
di  importanza  nazionale  da  quelli le cui funzioni sono trasferite
alle  regioni. Cio' che puo' dirsi anche per altre categorie di porti
quali  ad  esempio  i  porti da pesca. Naturalmente le determinazioni
dell'Amministrazione  statale  potranno  essere  adottate  secondo il
metodo della leale collaborazione con le Regioni.».
    Ma  sicuramente  ben  piu'  rilevante  e  decisivo deve ritenersi
l'intervento   di   questa   ecc.ma   Corte  costituzionale,  che  ha
definitivamente  fugato  ogni dubbio in ordine alla titolarita' delle
funzioni  amministrative  e  al  sistema normativo che oggi regola la
materia,  escludendo analsiasi rilevanza delle disposizioni contenute
nel  d.P.C.m.  21 dicembre 1995, con riferimento ai porti regionali o
internazionali.
    Con  le  sentenze  n. ri  89/2006  e  90/2006,  in seguito ai due
diversi   ricorsi,   sopra  menzionati,  proposti  per  conflitto  di
attribuzione dalla Regione Campania e dalla Regione Toscana, l'ecc.ma
Corte  costituzionale  ha  inequivocabilmente  affermato  che  «e' da
escludere che il riferimento al suddetto d.P.C.m. nelle norme statali
possa  cristallizzare  nel  tempo  l'appartenenza di aree portuali di
interesse  regionale  al novero di quelle escluse dal conferimento di
funzioni   alle  regioni  in  vista  del  loro  preminente  interesse
regionale. In altri termini, il nuovo sistema delle competenze recato
dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo
V  della  parte  seconda  della  Costituzione)  impedisce  che  possa
attribuirsi  attuale  valenza  all'inserimento del suddetto porto nel
d.P.C.m.  ai  fini  del  riparto  delle  funzioni  amministrative  in
materia.».
    Conseguentemente,  la  Corte  ha  dichiarato che «non spetta allo
Stato,  e per esso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
attribuire   alle   autorita'   marittime   statali   la   competenza
amministrativa   relativa   al   rilascio  di  concessioni  demaniali
nell'ambito  dei  porti turistici della Regione Campania», cosi' come
«nell'ambito del porto di Viareggio».
    I   termini  della  questione  paiono,  quindi,  sufficientemente
chiariti.
    Alla  luce  di quanto questa ecc.ma Corte ha gia' affermato, pare
indubitabile  che analoga conclusione debba assumersi con riferimento
al porto regionale di Cattolica, in relazione ad un intervento che si
caratterizza  quale  tipica struttura del porto turistico, qual'e' la
darsena di cui si discute.
    E  cio' e' evidente poiche' il Ministero non puo' ignorare, cosi'
come  invece  ha  fatto  e  continua  a  fare, il nuovo riparto delle
funzioni  legislative  e  amministrative  delineato dalla Riforma del
titolo  V, laddove esso si limita a reputare attratti alla competenza
statale  i «porti turistici» solo perche' inseriti nell'elenco di cui
al  d.P.C.m. 21 dicembre 1995. Come chiarito dalla Corte, il richiamo
effettuato  dall'art. 105 del d.lgs. n. 112/1998 al suddetto d.P.C.m.
non comporta il conferimento a tale atto di «efficacia legislativa» e
la  cristallizzazione  del  suo contenuto al di la' della portata che
esso  ha  in  un  determinato  contesto.  Inoltre,  il  nuovo assetto
costituzionale  delle  competenze  comporta,  da  un  lato  che nella
materia   concorrente   la  Regione  vanta  un  potere  regolamentare
esclusivo  e,  dall'altro,  che la materia «turismo» e attualmente di
competenza  legislativa residuale e, quindi, piena delle regioni, con
attribuzione  delle  funzioni  amministrative  agli enti territoriali
minori,  secondo  i  criteri di sussidiarieta' indicati nell'art. 118
Cost..
    La  nota  ministeriale impugnata contrasta palesemente con questo
ordine  costituzionale e, quindi, viola l'assetto delle competenze di
cui   agli   artt. 114,   117   e   118   Cost..   Essa   va  rimossa
dall'ordinamento,  in  quanto non compete piu' alle strutture statali
l'esercizio  di funzioni amministrative oramai da tempo decentrate al
livello  di  sussidiarieta' piu' adeguato in relazione agli interessi
coinvolti.  Ne'  possono  aver  pregio,  in tale ottica, i rilievi di
pretesa   illegittimita'   dedotti   con   riferimento   all'utilizzo
dell'istituto  di  anticipata  occupazione  (che,  al  contrario,  e'
generalmente  utilizzato per opere ditale urgenza e indifferibilita),
evidenziati  nella  stessa nota ministeriale, in quanto promananti da
una  autorita'  che  non  e' competente a «governare» il procedimento
amministrativo  preordinato  alla  realizzazione  dell'opera  e  alla
acquisizione dei necessari provvedimenti concessori.
    Ma  vi  e'  di  piu'.  L'atto  ministeriale  in  tal modo emanato
configura un chiaro esempio di rivendicazione tardiva ed intempestiva
di  competenza,  che  avrebbe  dovuto,  semmai,  essere  a  suo tempo
prospettata dalla stessa Amministrazione statale avverso i primi atti
di   manifestazione   di   esercizio  della  competenza  e  non  alla
conclusione  del  procedimento,  ad  opera  compiutamente realizzata,
anche  con  la  consapevolezza e la acquiescenza degli organi statali
coinvolti.
    Sotto  altro  profilo,  l'atto  ministeriale impugnato configura,
quindi,   anche   una   chiara  violazione  del  principio  di  leale
collaborazione tra lo Stato e le Regioni, laddove nel corso di questi
anni   non   e'   mai  stata  sollevata,  nell'ambito  della  Regione
Emilia-Romagna,  alcuna contestazione in ordine all'esercizio di tali
funzioni  amministrative  da parte dei comuni, circostanza ampiamente
nota  al  Ministero  in  virtu'  delle  comunicazioni trasmesse dagli
uffici periferici.
    Da sottolineare, a questo proposito, che proprio sulla scorta del
parere  del  Consiglio  di  Stato  del  2002  e  dell'invito  in esso
contenuto  alla leale collaborazione, la Regione Emilia-Romagna aveva
avuto  modo  di disporre incontri con le locali Capitanerie di Porto,
ove  era  stato  convenuto  il trasferimento alla regione di tutte le
pratiche   aventi   ad   oggetto   concessioni   demaniali  marittime
nell'ambito  dei  porti  regionali  e,  nel prosieguo, l'espletamento
delle  funzioni  amministrative in materia e' stato comunque ispirato
al  previo  concerto  tra le amministrazioni, per superare le residue
resistenze  da  parte  statale  legate al fatto che i porti regionali
dell'Emilia   Romagna  sono  inseriti  nell'elenco  di  cui  al  gia'
menzionato d.P.C.m. 21 dicembre 1995.
    Per  altro  verso,  la  sopra  citata  deliberazione della giunta
regionale   n. 1461/2003,   contenente  le  direttive  regionali  per
l'esercizio  delle  funzioni  amministrative  in  materia  di demanio
marittimo,  attribuite  ai  comuni,  e  che  contempla,  altresi', la
puntuale   individuazione   dei   porti   di  interesse  regionale  e
subregionale,   non   e'   stata   impugnata   ne'   mai   contestata
dall'autorita'  marittima  statale e, dunque, essa e' suscettibile di
produrre  i  propri  effetti,  prevalendo  su atti di classificazione
diversi e precedenti.
    Merita,  infine, di essere sottolineata la posizione tenuta dagli
uffici delle locali Capitanerie di Porto, che non hanno mai formulato
espresse  riserve  in  sede  giudiziale in ordine all'esercizio delle
funzioni  da parte dei comuni e che hanno, seppur in maniera talvolta
dubitativa,     collaborato     all'esperimento    delle    attivita'
amministrative connesse.
    Ne  deriva,  quindi, che l'attribuzione di funzioni in favore dei
comuni  nel  cui  territorio  ricadono  porti di interesse regionale,
conseguente  all'approvazione  della legge regionale n.  9/2002, puo'
considerarsi  pienamente operativa e, conseguentemente, rientra nelle
competenze  comunali  il  rilascio  delle  concessioni,  nonche' ogni
attivita' connessa, quali l'esercizio della vigilanza e la disciplina
dell'uso  dei  beni  demaniali.  Per  converso,  l'atto  ministeriale
recentemente  emesso costituisce di per se' una vindicatio potestatis
che non puo' essere contrastata con istituti diversi dal conflitto di
attribuzione.  Esso segue all'acquiescenza manifestata lungo l'intero
procedimento,  contraddice la prassi di leale collaborazione di fatto
instaurata,    smentisce    i    precedenti    della   giurisprudenza
costituzionale  e  finisce  col riflettersi, con conseguenze di grave
pregiudizio economico, sugli interessi del privato concessionario che
ha  oramai  completato  le  opere  fidando sul comportamento, sin qui
apparentemente lineare, tenuto dalla Amministrazione statale.