Ricorso della Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente
della giunta regionale pro tempore, sig. Vasco Errani, rappresentata
e difesa, per mandato speciale a margine, dal prof. avv. Franco
Mastragostino e dall'avv. Luigi Manzi ed elettivamente domiciliata
presso lo Studio di quest'ultimo, in Roma, via Confalonieri, n. 5,
giusta delib. G.R. n. 748 del 29 maggio 2006;
Contro Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alla
nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, direzione
generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna
- MINFRTRA/DINFR/34, datata 3 aprile 2006, indirizzata alla
Capitaneria di Porto di Rimini e trasmessa, per conoscenza, al comune
di Cattolica in data 8 aprile 2006, avente ad oggetto: «Porto di
Cattolica - Collaudo nuova darsena turistica interna - prima riunione
Commissione di vigilanza e collaudo ex art. 8, comma 2, d.P.R.
n. 509/1997», nella quale si afferma che la procedura posta in essere
dal comune di Cattolica (nell'esercizio delle funzioni amministrative
ad esso attribuite) deve ritenersi illegittima per incompetenza
dell'Ente locale, poiche' «l'area relativa all'intervento aderente al
porto canale si configura una espansione dell'unitario ambito
portuale, ascritto alla competenza statale, ai sensi del d.P.C.m. 21
dicembre 1995» nonche' per violazione della normativa speciale di cui
al d.P.R. n. 509/1997 e, conclusivamente, si invita la Capitaneria di
Porto di Rimini ad «intraprendere le necessarie misure atte a
riportare la procedura nell'alveo della legittimita», perche' sia
dichiarato che non spetta allo Stato e, per esso, al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - attribuendola alle autorita'
marittime statali - la competenza amministrativa relativa
all'esercizio di funzioni inerenti le concessioni demaniali relative
agli ambiti portuali di porti regionali e sub-regionali e quella
inerente l'utilizzazione del demanio marittimo a finalita'
turistico-ricreative, ricadenti nel territorio comunale e, in
particolare, nell'ambito del porto di Cattolica.
F a t t o
La vicenda e' connessa alla realizzazione, nell'ambito del porto
canale di Cattolica (Rimini), delle opere inerenti alla costruzione
di una nuova darsena interna ed esterna.
Questo l'antefatto. A seguito di richiesta presentata dalla
Societa' Marina di Cattolica S.r.l., di concessione, per un periodo
di anni cinquanta, dell'area demaniale marittima di mq. 9750, posta
lungo il torrente Tavollo, per la realizzazione e la gestione di
strutture dedicate alla nautica da diporto (come previsto dal Piano
particolareggiato dell'Area Portuale, approvato dal comune nel 1998,
e successive varianti), e' stato attivato un apposito procedimento,
con pubblicazione della domanda, da parte della Capitaneria di Porto
di Rimini, nell'Albo pretorio del comune di Cattolica, secondo quanto
previsto dal d.P.R. n. 509/1997.
Di seguito, e' stata attivata la Conferenza dei servizi, con la
partecipazione di tutti i soggetti, statali, regionali, comunale, e
delle altre amministrazioni, di cui all'art. 5 del medesimo d.P.R.
n. 509/1997, per l'esame del progetto preliminare. La Conferenza dei
servizi approvava tale progetto in data 4 febbraio 2000, con l'invito
a presentare quello definitivo. Il progetto definitivo e' stato,
quindi, esaminato nel corso di due diverse Conferenze di servizi,
concluse con il parere favorevole di tutte le amministrazioni
convocate (seduta del 28 maggio 2001), ad eccezione dell'Agenzia del
demanio, che esprimeva il proprio parere favorevole in data
successiva (15 ottobre 2002), previo versamento di idonea cauzione,
per garantire le aree demaniali interessate dal rischio di danni
derivanti dai lavori. La stessa Agenzia del Demanio esprimeva il
proprio nulla osta per quanto concerneva l'anticipata occupazione
dell'area, per ragioni di urgenza del procedere.
Nelle more del rilascio dell'atto formale di concessione, il
comune di Cattolica, su espressa richiesta della Societa'
concessionaria Marina di Cattolica S.r.l., ha, quindi, consentito
l'anticipata occupazione dell'area, ai sensi dell'art. 38 del Codice
della Navigazione, affinche' potessero avere inizio i lavori di
realizzazione della nuova darsena interna del porto turistico e
all'uopo ha rilasciato, in data 26 febbraio 2003, l'atto di
sottomissione n. 1/2003 e, successivamente, la concessione edilizia
n. 48 del 26 febbraio 2003.
La Conferenza di servizi e' stata poi nuovamente convocata altre
due volte per esprimersi sulla variante al progetto definitivo e in
data 2 aprile 2004 ha concluso i propri lavori con i pareri
favorevoli delle Amministrazioni interessate (essendo quello della
Regione da ultimo pervenuto in data 5 agosto 2004).
L'esecuzione delle opere e' stata sottoposta alla vigilanza della
Commissione, di cui all'art. 8 del d.P.R. n. 509/1997, la quale e'
stata convocata in prima seduta in data 8 settembre 2004, al fine di
verificare lo stato di avanzamento dei lavori e una seconda volta in
data 5 luglio 2005, avendo a quella data acquisito il cronoprogramma
dei lavori presentato dalla societa' esecutrice e lo stato di
avanzamento delle opere gia' realizzate. In data 1° settembre 2005,
la Societa' concessionaria presentava formale istanza diretta ad
ottenere, nelle more del collaudo definitivo della darsena, un nulla
osta provvisorio volto alla verifica della fruibilita' della medesima
mediante prove funzionali. A questo punto si evidenziava, da parte
dell'Ufficio Locale marittimo di Cattolica, l'opportunita' di
convocare la Commissione insediata ex art. 8 del d.P.R. n. 509/1997,
per procedere al collaudo finale, indispensabile per l'inizio
dell'attivita' cui l'opera e' destinata.
La predetta Commissione si e', quindi, riunita una prima volta in
data 5 dicembre 2005 e poi in data 9 febbraio 2006, esaminando tutta
la documentazione necessaria per il collaudo finale, come prodotta
dalla Societa' concessionaria e concludendo, in tale ultima seduta, i
propri lavori, con i pareri favorevoli di tutti gli Enti coinvolti
per il rilascio del collaudo finale, acquisendo altresi' agli atti
l'attestazione di regolarita' urbanistica del comune di Cattolica,
per quanto relativo alle opere realizzate presso il comparto
denominato «darsena interna» del Piano del Porto.
Del tutto sorprendentemente, in data 8 aprile 2006, e' stata
trasmessa al comune di Cattolica, la nota del Ministero
infrastrutture e trasporti. Dir. Gen. infrastrutture della
navigazione marittima ed interna, citata in epigrafe, con la quale il
Ministero rivendica, in via generale, la competenza statale sulla
vicenda, in quanto l'intervento in oggetto «aderente al porto canale»
e' considerato «come una espansione dell'unitario ambito portuale
ascritto alla competenza statale, ai sensi del d.P.C.m. 21 dicembre
1995» e rileva, inoltre, pretese illegittimita' del procedimento
inerente l'anticipata occupazione, reputando conseguentemente
illegittimo l'atto di sottomissione rilasciato dal comune. Con la
medesima nota, il Ministero sollecita la Capitaneria di porto di
Rimini, quale autorita' delegata a rappresentare l'Amministrazione
centrale ai lavori della Conferenza dei servizi e a partecipare alla
commissione di collaudo, nell'esercizio della funzione gestoria del
demanio marittimo, di competenza statale, ad «intraprendere le
necessarie misure atte a riportare la procedura nell'alveo della
legittimita».
Contestando in radice le competenze esercitate dal comune in
materia, il Ministero interviene a revocare in dubbio la legittimita'
di un intero procedimento, ad opera gia' compiutamente realizzata e
gia' vagliata dalla Commissione di collaudo, sotto il profilo della
conformita' tecnica al progetto, in attesa unicamente della
sottoscrizione del relativo verbale.
Oltre a configurare la rivendicazione di competenze oramai da
tempo attribuite e riconosciute alle Regioni e, tramite loro espressa
attribuzione mediante strumento legislativo regionale, ai comuni,
siffatto provvedimento e' anche gravemente lesivo degli interessi
dell'Amministrazione locale a dare avvio all'implementazione dello
sviluppo turistico del porto e, quindi, contrario a rilevanti
interessi dell'economia locale -- regionale.
Avverso tale atto, la Regione Emilia-Romagna promuove, quindi,
giudizio per conflitto di attribuzione, per i seguenti motivi.
D i r i t t o
Violazione delle attribuzioni regionali di cui agli artt. 114,
117 e 118 della Costituzione, anche in relazione al riparto delle
competenze amministrative delineato dall'art. 105 del d.lgs.
n. 112/1998, come modificato dall'art. 9 della legge 16 marzo 2001,
n. 88.
Violazione del principio di leale collaborazione.
Con la nota indicata in epigrafe ed indirizzata al comune di
Cattolica per conoscenza, il Ministero delle infrastrutture e
trasporti e' intervenuto in relazione al procedimento per il collaudo
della darsena interna del porto regionale di Cattolica - e, quindi,
in una fase avanzata di realizzazione di un'opera interessante un
porto a carattere indubitabilmente non statale - a rivendicare la
competenza dell'autorita' statale in ordine ad un procedimento
amministrativo posto in essere nell'esercizio delle competenze
amministrative attribuite ai comuni, sul presupposto che «risultando
l'area relativa all'intervento aderente al porto canale, si configura
una espansione dell'unitario ambito portuale, ascritto alla
competenza statale ai sensi del d.P.C.m. 21 dicembre 1995.».
Una simile determinazione non puo' certo essere condivisa e
costituisce una chiara violazione del riparto di competenze delineato
dagli artt. 114, 117 e 118 della Costituzione, direttamente lesiva
delle prerogative riconosciute agli Enti locali, nonche' delle
attribuzioni regionali, soprattutto a seguito delle modifiche del
titolo V e alla conseguente individuazione della competenza
legislativa regionale concorrente in materia di «porti e aeroporti
civili; grandi reti di trasporto e di navigazione», di cui
all'art. 117, terzo comma Cost.; cio' infatti limita l'intervento del
legislatore statale alla sola fissazione dei principi fondamentali,
che non potrebbero comprendere, tuttavia, anche l'attribuzione delle
competenze amministrative.
L'atto ministeriale, sotto questo profilo, si pone anche in netto
contrasto con il conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle Regioni e agli enti locali, attuato dal d.lgs.
n. 112/1998 e dalla successiva legislazione statale di settore (legge
n. 88/2001), nonche' con la specifica disciplina adottata dal
legislatore regionale, che ha individuato i porti regionali e ha da
tempo attribuito, relativamente a tale ambito, le funzioni
amministrative in materia di demanio marittimo e di procedimenti
amministrativi relativi al rilascio di concessioni demaniali
marittime, ai comuni.
Giova, al riguardo, brevemente riepilogare i tratti salienti
della evoluzione normativa in materia di porti regionali e dare
conto, nel contempo, dei rapporti intercorsi in questi anni tra le
rispettive amministrazioni.
Come e' noto, l'art. 105, comma 2, lett. l) del d.lgs.
n. 112/1998, nel testo risultante dalla modifica introdotta
dall'art. 9 della legge n. 88/2001 (Nuove disposizioni in materia di
investimenti nelle imprese marittime»), prevede che sono conferite
alle Regioni le funzioni amministrative inerenti «al rilascio di
concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del
demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalita'
diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia»
(art. 105, comma 2, lettera l), primo inciso). Il suddetto art. 105
ha, altresi', precisato, da un lato, che: «tale conferimento non
opera nei portifinalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza
dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e
nazionale, nonche' nelle aree di preminente interesse nazionale
individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 21 dicembre 1995», dall'altro, che: «nei porti di rilevanza
economica regionale ed interregionale il conferimento decorre dal 1°
gennaio 2002».
Gia' sulla base di tali chiare disposizioni, avrebbe, quindi,
dovuto essere pacifica la competenza regionale per quanto attiene ai
«porti turistici».
A seguito della intervenuta operativita', a decorrere dal 1°
gennaio 2002, della disposizione contenuta nell'art. 105, comma 2,
lettera l), teste' citata, la Regione Emilia-Romagna ha, di
conseguenza, approvato la legge regionale 31 maggio 2002, n. 9
(Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia
di demanio marittimo e di zone di mare territoriale) ove, all'art. 3,
comma 3, e' previsto che «sono attribuite ai comuni, che le
esercitano in forma singola o associata, le seguenti funzioni
amministrative: a) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca, in
relazione all'art. 42 del Codice della navigazione, delle concessioni
demaniali marittime a finalita' turistico-ricreative ricadenti nel
territorio comunale; ... c)rilascio, rinnovo, modificazione e revoca
delle concessioni inerenti i porti di interesse regionale o
subregionale», e, all'art. 7 sono conferite ai comuni, nell'ambito
delle competenze attribuite, le connesse funzioni di vigilanza,
sull'uso dei beni demaniali.
Con deliberazione della giunta regionale n. 1461/2003 sono state
poi emanate direttive agli Enti locali per l'esercizio omogeneo delle
funzioni attribuite, concernenti sia gli indirizzi generali, che le
specifiche procedure da seguire in materia di rilascio di concessioni
di beni del demanio marittimo di competenza, al fine di assicurare
uniformita' di disciplina sul territorio regionale. Al Capo III,
dedicato alle funzioni dei comuni, punto 3.1, e' stato, inoltre,
precisato che nelle funzioni individuate all'art. 3, comma 3 della
l.r. n. 9/2002, si intendono ricomprese tutte le attivita' ad esse,
accessorie e connesse con la sola esclusione delle competenze in
materia sicurezza della navigazione riservate allo Stato.
Tale attribuzione di competenze ha avuto efficacia immediata.
Con il medesimo atto amministrativo, sulla base di quanto
disposto dall'art. 2, comma 4 della citata l.r. n. 9/2002, sono
stati, altresi', individuati i seguenti porti di interesse regionale
e sub-regionale:
i porti regionali di Cattolica, Cesenatico, Goro, Porto
Garibaldi e Rimini;
i porti comunali di Bellaria, Cervia, Gorino e Riccione;
i porti e gli approdi turistici marittimi.
Nonostante la chiara portata del dettato legislativo e pur dopo
la modifica costituzionale del Titolo V, che ha assegnato la materia
«porti ed aeroporti» alla competenza legislativa regionale
concorrente, sono sorti problemi interpretativi, sollevati da parte
dello stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in
ordine all'ambito di efficacia della norma relativa al conferimento
di funzioni in materia di porti regionali ed interregionali, atteso
che, sulla scorta di quanto previsto dal piu' volte citato art. 105,
comma 2, lettera l) del d.lgs. n. 112/1998, il conferimento di
funzioni suddetto non opera nei porti finalizzati alla difesa
militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza
economica internazionale e nazionale, nonche' nelle «aree di
preminente interesse nazionale» individuate con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1995, pubblicato
nella G.U. n. 136 del 12 giugno 1996.
Piu' in particolare, il problema si e' posto in relazione al
rilievo che la gran parte dei porti regionali - e tra questi il porto
regionale di Cattolica - sono inseriti nell'elenco delle aree di
preminente interesse nazionale, individuate dal d.P.C.m. suddetto,
nonche' in relazione al fatto che la classificazione dei porti nelle
diverse categorie: a rilevanza economica internazionale, nazionale,
interregionale e regionale, che era stata prevista dall'art. 4 della
legge n. 84/1994 (Riordino della legislazione in materia portuale) e'
stata rinviata ad un decreto ministeriale, che, pero', non e' mai
stato emanato.
Sulla scorta di questi due elementi, il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti ha sostenuto, con una precedente nota
del 5 marzo 2003, n. 228, peraltro richiamata anche nella nota oggi
impugnata, l'inefficacia del conferimento di funzioni sino
all'emanazione del decreto di classificazione dei porti, ovvero, in
ogni caso, l'inefficacia con riferimento alle aree inserite nel
d.P.C.m. del 21 dicembre 1995.
Senonche', tale posizione di parte statale e' stata piu' volte
smentita sia dagli organi della giustizia amministrativa, che
dall'intervento chiarificatore e risolutivo di codesta ecc.ma Corte
costituzionale, in seguito a due ricorsi, del tutto analoghi,
proposti per conflitto di attribuzione, dalla Regione Toscana e dalla
Regione Campania, avverso note ministeriali dello stesso tenore di
quella oggi contestata.
Il primo intervento chiarificatore e', ancor prima, rappresentato
dalla pronuncia resa dal Consiglio di Stato, in sede consultiva, con
il parere n. 767 del 15 maggio 2002, espresso dalla seconda sezione.
Tale intervento era stato sollecitato dallo stesso Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti che, con una relazione allegata
al quesito, aveva sostenuto che il conferimento delle funzioni alle
Regioni in materia di porti regionali ed interregionali non potesse
operare, in mancanza della classificazione dei porti prevista dalla
legge n. 84/1994, e che, allo stesso modo, non potesse trovare
applicazione per i «porti turistici», atteso che, in ragione della
loro rilevanza economica, i suddetti porti avrebbero potuto assumere
rilievo nazionale.
La risposta del Consiglio di Stato si e' rivelata quanto mai
tranciante laddove, con il parere summenzionato, e' stato evidenziato
che: «La sezione ritiene di non poter condividere tale rigida
impostazione» ed affermato, inoltre, che non e' necessaria «alcuna
ulteriore classificazione o catalogazione per individuare i porti
turistici, con conseguente mancanza di ostacoli a ritenere
immediatamente applicabile la disposizione di cui all'art. 105 del
d.lgs. n. 112/1998 nella parte in cui questa prevede il conferimento
alle Regioni delle funzioni in materia di concessioni del demanio
marittimo con decorrenza 1° gennaio 2002 per i porti di rilevanza
economica regionale ed interregionale tra i quali rientrano ... i
porti turistici ... La Sezione si limita ad osservare che
l'amministrazione ben puo' intervenire per sottrarre i porti ritenuti
di importanza nazionale da quelli le cui funzioni sono trasferite
alle regioni. Cio' che puo' dirsi anche per altre categorie di porti
quali ad esempio i porti da pesca. Naturalmente le determinazioni
dell'Amministrazione statale potranno essere adottate secondo il
metodo della leale collaborazione con le Regioni.».
Ma sicuramente ben piu' rilevante e decisivo deve ritenersi
l'intervento di questa ecc.ma Corte costituzionale, che ha
definitivamente fugato ogni dubbio in ordine alla titolarita' delle
funzioni amministrative e al sistema normativo che oggi regola la
materia, escludendo analsiasi rilevanza delle disposizioni contenute
nel d.P.C.m. 21 dicembre 1995, con riferimento ai porti regionali o
internazionali.
Con le sentenze n. ri 89/2006 e 90/2006, in seguito ai due
diversi ricorsi, sopra menzionati, proposti per conflitto di
attribuzione dalla Regione Campania e dalla Regione Toscana, l'ecc.ma
Corte costituzionale ha inequivocabilmente affermato che «e' da
escludere che il riferimento al suddetto d.P.C.m. nelle norme statali
possa cristallizzare nel tempo l'appartenenza di aree portuali di
interesse regionale al novero di quelle escluse dal conferimento di
funzioni alle regioni in vista del loro preminente interesse
regionale. In altri termini, il nuovo sistema delle competenze recato
dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo
V della parte seconda della Costituzione) impedisce che possa
attribuirsi attuale valenza all'inserimento del suddetto porto nel
d.P.C.m. ai fini del riparto delle funzioni amministrative in
materia.».
Conseguentemente, la Corte ha dichiarato che «non spetta allo
Stato, e per esso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
attribuire alle autorita' marittime statali la competenza
amministrativa relativa al rilascio di concessioni demaniali
nell'ambito dei porti turistici della Regione Campania», cosi' come
«nell'ambito del porto di Viareggio».
I termini della questione paiono, quindi, sufficientemente
chiariti.
Alla luce di quanto questa ecc.ma Corte ha gia' affermato, pare
indubitabile che analoga conclusione debba assumersi con riferimento
al porto regionale di Cattolica, in relazione ad un intervento che si
caratterizza quale tipica struttura del porto turistico, qual'e' la
darsena di cui si discute.
E cio' e' evidente poiche' il Ministero non puo' ignorare, cosi'
come invece ha fatto e continua a fare, il nuovo riparto delle
funzioni legislative e amministrative delineato dalla Riforma del
titolo V, laddove esso si limita a reputare attratti alla competenza
statale i «porti turistici» solo perche' inseriti nell'elenco di cui
al d.P.C.m. 21 dicembre 1995. Come chiarito dalla Corte, il richiamo
effettuato dall'art. 105 del d.lgs. n. 112/1998 al suddetto d.P.C.m.
non comporta il conferimento a tale atto di «efficacia legislativa» e
la cristallizzazione del suo contenuto al di la' della portata che
esso ha in un determinato contesto. Inoltre, il nuovo assetto
costituzionale delle competenze comporta, da un lato che nella
materia concorrente la Regione vanta un potere regolamentare
esclusivo e, dall'altro, che la materia «turismo» e attualmente di
competenza legislativa residuale e, quindi, piena delle regioni, con
attribuzione delle funzioni amministrative agli enti territoriali
minori, secondo i criteri di sussidiarieta' indicati nell'art. 118
Cost..
La nota ministeriale impugnata contrasta palesemente con questo
ordine costituzionale e, quindi, viola l'assetto delle competenze di
cui agli artt. 114, 117 e 118 Cost.. Essa va rimossa
dall'ordinamento, in quanto non compete piu' alle strutture statali
l'esercizio di funzioni amministrative oramai da tempo decentrate al
livello di sussidiarieta' piu' adeguato in relazione agli interessi
coinvolti. Ne' possono aver pregio, in tale ottica, i rilievi di
pretesa illegittimita' dedotti con riferimento all'utilizzo
dell'istituto di anticipata occupazione (che, al contrario, e'
generalmente utilizzato per opere ditale urgenza e indifferibilita),
evidenziati nella stessa nota ministeriale, in quanto promananti da
una autorita' che non e' competente a «governare» il procedimento
amministrativo preordinato alla realizzazione dell'opera e alla
acquisizione dei necessari provvedimenti concessori.
Ma vi e' di piu'. L'atto ministeriale in tal modo emanato
configura un chiaro esempio di rivendicazione tardiva ed intempestiva
di competenza, che avrebbe dovuto, semmai, essere a suo tempo
prospettata dalla stessa Amministrazione statale avverso i primi atti
di manifestazione di esercizio della competenza e non alla
conclusione del procedimento, ad opera compiutamente realizzata,
anche con la consapevolezza e la acquiescenza degli organi statali
coinvolti.
Sotto altro profilo, l'atto ministeriale impugnato configura,
quindi, anche una chiara violazione del principio di leale
collaborazione tra lo Stato e le Regioni, laddove nel corso di questi
anni non e' mai stata sollevata, nell'ambito della Regione
Emilia-Romagna, alcuna contestazione in ordine all'esercizio di tali
funzioni amministrative da parte dei comuni, circostanza ampiamente
nota al Ministero in virtu' delle comunicazioni trasmesse dagli
uffici periferici.
Da sottolineare, a questo proposito, che proprio sulla scorta del
parere del Consiglio di Stato del 2002 e dell'invito in esso
contenuto alla leale collaborazione, la Regione Emilia-Romagna aveva
avuto modo di disporre incontri con le locali Capitanerie di Porto,
ove era stato convenuto il trasferimento alla regione di tutte le
pratiche aventi ad oggetto concessioni demaniali marittime
nell'ambito dei porti regionali e, nel prosieguo, l'espletamento
delle funzioni amministrative in materia e' stato comunque ispirato
al previo concerto tra le amministrazioni, per superare le residue
resistenze da parte statale legate al fatto che i porti regionali
dell'Emilia Romagna sono inseriti nell'elenco di cui al gia'
menzionato d.P.C.m. 21 dicembre 1995.
Per altro verso, la sopra citata deliberazione della giunta
regionale n. 1461/2003, contenente le direttive regionali per
l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio
marittimo, attribuite ai comuni, e che contempla, altresi', la
puntuale individuazione dei porti di interesse regionale e
subregionale, non e' stata impugnata ne' mai contestata
dall'autorita' marittima statale e, dunque, essa e' suscettibile di
produrre i propri effetti, prevalendo su atti di classificazione
diversi e precedenti.
Merita, infine, di essere sottolineata la posizione tenuta dagli
uffici delle locali Capitanerie di Porto, che non hanno mai formulato
espresse riserve in sede giudiziale in ordine all'esercizio delle
funzioni da parte dei comuni e che hanno, seppur in maniera talvolta
dubitativa, collaborato all'esperimento delle attivita'
amministrative connesse.
Ne deriva, quindi, che l'attribuzione di funzioni in favore dei
comuni nel cui territorio ricadono porti di interesse regionale,
conseguente all'approvazione della legge regionale n. 9/2002, puo'
considerarsi pienamente operativa e, conseguentemente, rientra nelle
competenze comunali il rilascio delle concessioni, nonche' ogni
attivita' connessa, quali l'esercizio della vigilanza e la disciplina
dell'uso dei beni demaniali. Per converso, l'atto ministeriale
recentemente emesso costituisce di per se' una vindicatio potestatis
che non puo' essere contrastata con istituti diversi dal conflitto di
attribuzione. Esso segue all'acquiescenza manifestata lungo l'intero
procedimento, contraddice la prassi di leale collaborazione di fatto
instaurata, smentisce i precedenti della giurisprudenza
costituzionale e finisce col riflettersi, con conseguenze di grave
pregiudizio economico, sugli interessi del privato concessionario che
ha oramai completato le opere fidando sul comportamento, sin qui
apparentemente lineare, tenuto dalla Amministrazione statale.