ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge
della  Regione  Molise 27 maggio 2005, n. 22 (Disciplina regionale in
materia  di rifiuti radioattivi), promosso con ricorso del Presidente
del  Consiglio dei ministri, notificato il 25 luglio 2005, depositato
in  cancelleria  il  2 agosto  2005 ed iscritto al n. 74 del registro
ricorsi 2005.
    Udito   nell'udienza  pubblica  del  16 maggio  2006  il  giudice
relatore Franco Bile;
    Udito  l'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente
del Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con  ricorso  notificato il 25 luglio 2005 e depositato il
2 agosto   2005,   il   Presidente   del   Consiglio   dei  ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato, ha
impugnato  l'art. 1  della legge della Regione Molise 27 maggio 2005,
n. 22  (Disciplina  regionale in materia di rifiuti radioattivi), per
violazione  degli artt. 117, primo e secondo comma, lettera s), e 120
della  Costituzione,  degli  artt. 174,  30  e  10 del Trattato della
comunita'  europea,  del  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 230
(Attuazione   delle   direttive   89/641/Euratom,   90/64/Euratom   e
96/29/Euratom, in materia di radiazioni ionizzanti).
    L'Avvocatura generale dello Stato premette che la legge regionale
citata  vieta sul territorio regionale il deposito, anche temporaneo,
e  lo  stoccaggio  di  materiali  nucleari  non prodotti nel medesimo
territorio,  ad esclusione dei materiali necessari per scopi sanitari
e  per  la  ricerca  scientifica  (art. 1,  comma 1).  La rilevazione
tecnica e strumentale di presenze necessarie sul territorio regionale
di  materiale  nucleare  e'  affidata  alle  «strutture preposte alla
vigilanza  ambientale  sanitaria  regionale»  (art. 1,  comma 2).  La
Regione  adotta  altresi' «le misure di prevenzione idonee ai fini di
cui al comma 1» (cioe' a contrastare il deposito, anche temporaneo, e
lo  stoccaggio  di  materiali  nucleari  non  prodotti nel territorio
regionale) (art. 1, comma 2).
    La   legge   regionale   impugnata   ha,   quindi,  l'effetto  di
denuclearizzare  l'intero  territorio  regionale da fonti estranee al
territorio regionale medesimo.
    2.  -  Secondo  l'Avvocatura  dello  Stato,  la  legge  impugnata
violerebbe  innanzi  tutto  l'articolo 117,  primo  comma,  Cost., in
relazione  agli  articoli 174,  30  e 10 del Trattato della comunita'
europea,  nonche'  il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e il
decreto-legge  14 novembre  2003, n. 314. Lo smaltimento di materiale
radioattivo   e',   infatti,   oggetto   di   disciplina  comunitaria
nell'ambito   della  tutela  dell'ambiente,  in  quanto  le  esigenze
connesse  con  la  tutela dell'ambiente devono essere integrate nella
definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie di
cui  all'art. 6  del Trattato della comunita' europea, in particolare
nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile. Le direttive
in  materie di rifiuti perseguono un duplice obiettivo, garantire, in
primo  luogo, il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
in materia di rifiuti al fine di abolire le disparita' che potrebbero
creare  condizioni  di  concorrenza  diseguali  e,  in secondo luogo,
realizzare  una  delle  finalita'  della  comunita' nel settore della
protezione  dell'ambiente  e  di  miglioramento  della qualita' della
vita,  con l'istituzione d'una normativa in materia di smaltimento di
rifiuti.
    La  normativa  comunitaria nel settore dei rifiuti radioattivi e'
stata  recepita  nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 230 (e successive modifiche), che contiene principi
fondamentali   e   standard   di   tutela  uniforme,  senza  i  quali
«l'equilibrio ambientale» non sarebbe garantito in maniera unitaria e
soddisfacente su tutto il territorio nazionale.
    3.   -  L'Avvocatura  dello  Stato  deduce  anche  la  violazione
dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e dell'art. 120 Cost.
In  materia  ambientale,  la  Costituzione attribuisce allo Stato una
competenza  legislativa  esclusiva,  sia  pure  in  termini  che  non
escludono  il  concorso  di  normative  delle  Regioni, fondate sulle
rispettive  competenze,  diretta  al  conseguimento  di  finalita' di
tutela  ambientale. La legge regionale impugnata interviene in questa
materia  devoluta alla competenza esclusiva dello Stato con l'effetto
di denuclearizzare l'intero territorio regionale da fonti estranee al
territorio regionale medesimo. L'effetto non risponde ad una esigenza
localizzata   di   tutela   ambientale,   che  potrebbe  prospettarsi
nell'unica ipotesi in cui nella Regione si verificasse una situazione
di  accumulo con effetti nocivi eccezionali nel territorio medesimo o
in  quelli  circostanti.  Inoltre,  il  problema dello smaltimento di
rifiuti  pericolosi,  quali  sono quelli radioattivi, non puo' essere
risolto  sulla base di un criterio di «autosufficienza» delle singole
Regioni,  poiche'  occorre  tener  conto  della  eventuale irregolare
distribuzione  nel  territorio  delle  attivita'  che  producono tali
rifiuti,  nonche', nel caso dello smaltimento di rifiuti radioattivi,
della   necessita'   di   trovare  siti  particolarmente  idonei  per
conformazione del terreno e possibilita' di collocamento in sicurezza
dei rifiuti medesimi.
    Secondo  l'Avvocatura  dello  Stato,  l'art. 117, primo e secondo
comma,  lettera s), Cost. e' violato anche sotto un altro profilo. La
legge  regionale  n. 22 del 2005 applica impropriamente il «principio
di  autosufficienza» come recepito dal decreto legislativo 5 febbraio
1997,  n. 22,  emanato  in  attuazione della direttiva 91/156/CEE sui
rifiuti,  della  direttiva  91/689/CEE  su rifiuti pericolosi e della
direttiva  94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. Il
decreto  legislativo di recepimento, invero, esclude dal suo campo di
applicazione  i  «rifiuti  radioattivi» (art. 8, comma 1, lettera a),
con  cio'  esplicitando  la  specialita'  del settore. La limitazione
contenuta  nel  decreto  legislativo  n. 22  del  1997  risponde alla
esigenza   di   soddisfare   l'interesse   unitario  alla  protezione
ambientale  -  nella  sua  accezione  comunitaria  -  dal  rischio di
inquinamento   nucleare.   La  esclusione,  e  quindi  la  disciplina
separata,   della   regolamentazione   dello   smaltimento   e  della
circolazione   dei   rifiuti   nucleari   risponde   ai  principi  di
razionalita'  e  di proporzionalita' in relazione a tutti i parametri
comunitari,  che  costituiscono  attuazione  del  principio contenuto
nell'art. 6  Trattato  CE, ai quali fa riferimento la norma contenuta
nel primo comma dell'art. 117 Cost.
    4. - La Regione Molise non si e' costituita.

                       Considerato in diritto

    1.  -  L'impugnativa  del  Governo  investe  l'art. 1 della legge
regionale  del  Molise 27 maggio 2005, n. 22 (Disciplina regionale in
materia  di  rifiuti  radioattivi),  nella  parte  in  cui  vieta  il
deposito, anche temporaneo, e lo stoccaggio di materiali nucleari non
prodotti  nel  territorio  regionale,  ad  esclusione  dei  materiali
necessari per scopi sanitari e per la ricerca scientifica.
    Tale  disposizione,  che esaurisce l'intero contenuto della legge
stessa,  e'  censurata per violazione: a) dell'art. 117, primo comma,
della  Costituzione,  in  relazione  agli  articoli 174,  30 e 10 del
Trattato CE, nonche' del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e
del  decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, in quanto lo smaltimento
di   materiale  radioattivo  e'  oggetto  di  disciplina  comunitaria
nell'ambito della tutela dell'ambiente, mentre la legge regionale del
Molise  n. 22  del  2005 concretizza un inadempimento comunitario del
quale  deve  rispondere  lo Stato; b) degli artt. 117, secondo comma,
lettera s),  e  120  Cost.  nonche'  del decreto legislativo 17 marzo
1995,  n. 230,  in  quanto la Costituzione attribuisce allo Stato una
competenza  legislativa  esclusiva in materia ambientale, sia pure in
termini  che non escludono il concorso di normative delle Regioni, le
quali  pero'  non  possono  adottare,  in  materia  di disciplina dei
rifiuti  radioattivi,  il criterio di «autosufficienza» delle singole
Regioni,  poiche'  occorre  tener  conto  della  eventuale irregolare
distribuzione  nel  territorio  delle  attivita'  che  producono tali
rifiuti;   c)   ancora   degli  artt. 117,  primo  e  secondo  comma,
lettera s),  e  120 Cost. sotto il profilo che il decreto legislativo
5 febbraio   1997,  n. 22,  emanato  in  attuazione  delle  direttive
91/156/CEE  sui  rifiuti, 91/689/CEE su rifiuti pericolosi e 94/62/CE
sugli  imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, esclude dal suo campo
di applicazione i «rifiuti radioattivi» (art. 8, comma 1, lettera a),
con  cio'  esplicitando la specialita' del settore nel quale non puo'
trovare applicazione il principio dell'autosufficienza.
    2.  -  Il  ricorso  del  Governo  -  nella parte in cui deduce la
violazione   dei   limiti   della  competenza  legislativa  regionale
(art. 117, secondo comma, lettera s), e art. 120 Cost.) - e' fondato.
    Analoga  questione e' stata gia' esaminata da questa Corte con la
sentenza  n. 62  del  2005,  avente ad oggetto l'impugnativa di altre
similari  leggi  regionali  (n. 31 del 2003 della Regione Basilicata,
n. 26  del  2003 della Regione Calabria e n. 8 del 2003 della Regione
Sardegna),  che, parimenti, contenevano una disciplina limitativa del
transito  e  dello stoccaggio di rifiuti radioattivi non prodotti nel
territorio  della  Regione.  In  particolare,  la  legge  n. 31 della
Regione  Basilicata  prevedeva  anch'essa il divieto di transito e di
stoccaggio  di  tal  genere  di rifiuti, contemplando - al pari della
legge  regionale  del  Molise n. 22 del 2005, attualmente impugnata -
un'eccezione  in  caso  di  esigenze  sanitarie  o  scopi  di ricerca
scientifica.
    Nella   menzionata  pronuncia,  dichiarativa  dell'illegittimita'
costituzionale  delle  tre leggi regionali impugnate, questa Corte ha
ribadito che la materia dell'ambiente e dell'ecosistema rientra nella
competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera s,
Cost.), anche se cio' non esclude il concorso di normative regionali,
fondate  sulle  rispettive  competenze  (quale  quella afferente alla
salute  e  al  governo del territorio: art. 117, terzo comma, Cost.),
volte al conseguimento di finalita' di tutela ambientale.
    Inoltre,  questa  Corte  ha escluso che la Regione possa adottare
misure dirette ad ostacolare la circolazione di persone e cose tra le
Regioni;  ed  ha  affermato  nella  menzionata pronuncia che le leggi
regionali, allora impugnate, violavano anche tale specifico ulteriore
limite (art. 120, primo comma, Cost.).
    Va  altresi'  ribadito  che  il  problema  dello  smaltimento dei
rifiuti radioattivi, che ha una dimensione nazionale, non puo' essere
risolto  dal  legislatore  regionale  in  base al criterio della c.d.
autosufficienza  a  livello  regionale,  dovendo invece tenersi conto
della   possibile   irregolare  distribuzione  di  tali  rifiuti  sul
territorio nazionale.
    Le  stesse  ragioni poste a fondamento della menzionata pronuncia
di   illegittimita'  costituzionale  delle  citate  precedenti  leggi
regionali  concorrono - assorbito il profilo della dedotta violazione
dell'art. 117,  primo  comma,  Cost.  - a ritenere costituzionalmente
illegittima l'impugnata legge n. 22 del 2005 della Regione Molise.