IL TRIBUNALE
Ha emesso la seguente ordinanza.
Letti gli atti del proc. n. 2519/02 R.G. Trib. nei confronti di
Luigi Zerbin, nato il 1° gennaio 1954 ad Aprilia ed ivi residente in
via Sicilia n. 30, imputato dei reati previsti dagli articoli:
A) 476 e 482 c.p.;
B) 640 c.p.;
C) 646 c.p.;
come da allegata imputazione del pubblico ministero che si intende
integralmente richiamata.
P r e m e s s o
1. - All'udienza odierna il tribunale, composto da altro
magistrato in sostituzione di quello che aveva proceduto
all'istruzione dibattimentale, procedeva a rinnovare il giudizio ai
sensi dell'art. 525 c.p.p. Dopo la dichiarazione di apertura del
dibattimento le parti formulavano le loro richieste ai sensi
dell'art. 493 c.p.p. Il pubblico ministero non chiedeva il nuovo
esame dei testimoni da lui indicati e gia' ascoltati (ossia Dario
Gavazzi e Massimiliano Gavazzi) e si limitava a chiedere
l'acquisizione dei documenti gia' prodotti nelle precedenti udienze e
la lettura delle dichiarazioni gia' rese dai testimoni escussi. Il
difensore della parte civile chiedeva il nuovo esame dei testimoni
per i quali aveva depositato la lista ai sensi dell'art. 468 c.p.p.,
inclusi quelli gia' ascoltati (ossia Raffaele Di Rocco e Loredana
Savioli), ed il controesame dei testimoni indicati nella lista del
pubblico ministero. Il difensore dell'imputato chiedeva il
controesame dei testimoni indicati dal pubblico ministero e dalla
parte civile.
2. - Il tribunale ritiene che per istruire il processo sia
sufficiente acquisire i documenti prodotti e le dichiarazioni dei
testimoni gia' escussi nel corso del giudizio. In base alla
giurisprudenza della corte di cassazione e' possibile procedere
direttamente alla lettura delle dichiarazioni rese in giudizio da
persona gia' escussa solo se l'esame di detta persona non abbia luogo
(cfr. Cass., sez. un. pen., sent. n. 2 del 15 gennaio 1999, dep. 17
febbraio 1999, imp. Iannaso). Tra i motivi per i quali l'esame non
puo' avere luogo rientra senza dubbio la mancata richiesta di
escussione della parte che ha depositato la lista prevista dall'art.
468 c.p.p. e che e' l'unica parte che puo' chiedere l'esame ai sensi
dell'art. 493, comma 1 c.p.p. Le altre patti, infatti, potrebbero
chiedere l'esame diretto di testimoni per i quali non hanno
presentato la lista ai sensi dell'art. 468 c.p.p. solo qualora
indicassero e dimostrassero le ragioni per le quali non hanno potuto
presentare tempestivamente tale lista. All'udienza odierna la parte
civile e la difesa dell'imputato hanno chiesto il «controesame» dei
testimoni del pubblico ministero gia' esaminati. Il c.d.
«controesame», tuttavia, presuppone - ai sensi dell'at. 498, comma 2
c.p.p., che sia stato ammesso l'esame diretto del testimone ai sensi
degli artt. 493, comma 1 e 498, comma 1 c.p.p. In mancanza di tale
esame diretto, infatti, le parti interessate non possono porre le
domande previste dall'art. 498, comma 2 c.p.p., che sono una mera
conseguenza delle domande dirette proposte dalla parte che ha
richiesto l'esame diretto. Qualora le altre parti vogliano chiedere
anche esse l'esame diretto del medesimo testimone, infatti,
dovrebbero formulare tale richiesta quanto meno ai sensi dell'art.
493, comma 2 c.p.p., dimostrando i motivi per i quali non hanno
potuto indicare tempestivamente il testimone per il quale il pubblico
ministero non ha richiesto l'esame e del quale esse ora chiedono
l'esame diretto. Nel presente giudizio tale richiesta ai sensi
dell'art. 493, comma 2 c.p.p. non e' stata formulata e - di
conseguenza - si potrebbe procedere alla lettura delle dichiarazioni
dei testimoni indicati dal pubblico ministero e gia' esaminati (ossia
Dario Gavazzi e Massimiliano Gavazzi) ai sensi dell'art. 511, comma 2
c.p.p.
3. - Per quanto riguarda i testimoni indicati dalla parte civile
(ossia Raffaele Di Rocco, Virginia La Mura e Loredana Savioli) si
deve ritenere che sia superflua la testimonianza di Virginia La Mura,
come dimostra anche il fatto che non si era proceduto al suo esame
nei corso della precedente istruzione e che ella non e' stata citata
per l'udienza odierna. Per quanto riguarda la testimonianza di
Raffaele Di Rocco e Loredana Savioli, invece, il tribunale ritiene
che si tratti di mezzi di prova rilevanti per il giudizio al quale si
deve procedere. Poiche' per questi testimoni la parte civile ha
chiesto l'esame diretto, pero', non e' possibile procedere alla
lettura degli atti ai sensi dell'art. 51, comma 2 c.p.p. come
interpretato in base alla predetta decisione di legittimita', poiche'
si dovrebbe procedere a rinnovare l'esame dibattimentale a seguito
della richiesta della parte che aveva presentato la lista prevista
dall'art. 468 c.p.p. L'art. 514, comma 1 c.p.p., infatti, vieta di
eseguire la lettura diretta dei verbali di dichiarazioni per le quali
non sia applicabile (per quanto qui interessa) l'art. 511, comma 2
c.p.p. In pratica non puo' essere data lettura delle dichiarazioni
gia' rese nel medesimo giudizio dibattimentale dai testimoni qualora
la parte che li ha indicati nella lista prevista dall'art. 468 c.p.p.
ne richieda nuovamente l'esame ai sensi dell'art. 493, comma 1
c.p.p., qualora l'istruzione dibattimentale debba essere rinnovata
davanti ad altro magistrato ai sensi dell'art. 525, comma 2 c.p.p.
4. - L'art. 524, comma 1 c.p.p., tuttavia, prevede un'eccezione a
tale divieto, perche' consente al giudice di dare lettura dei verbali
delle dichiarazioni rese al giudice dell'udienza preliminare quando
siano state rese ai sensi degli artt. 498 e 499 c.p.p. alla presenza
dell'imputato o del suo difensore. Anche se l'art. 422, comma 6
c.p.p. prevede espressamente che nel corso dell'udienza preliminare
l'assunzione di dichiarazioni sia effettuata in contraddittorio e
nelle forme del dibattimento - ai sensi degli artt. 498 e 499 c.p.p.
- solo per l'interrogatorio dell'imputato, il riferimento generico
dell'art. 514, comma 1 c.p.p. a tutte le dichiarazioni comunque
assunte dal giudice dell'udienza preliminare in questa forma (ossia
applicando gli artt. 498 e 499 c.p.p.) porta a ritenere che il
giudice dell'udienza preliminare ben possa autorizzare le parti a
procedere ai sensi degli artt. 498 e 499 c.p.p. all'assunzione delle
dichiarazioni di qualunque soggetto del quale sia ammessa l'audizione
(testimone, testimone assistito ai sensi dell'art. 197-bis c.p.p.,
perito, consulente tecnico) o l'interrogatorio (imputato, coimputato
ai sensi dell'art. 210 c.p.p.). Tale possibilita', infatti, e'
conforme ai principi previsti dall'art. 111 Cost. in materia di
contraddittorio tra le parti e si sostanzia in una interpretazione
del disposto degli artt. 422 e 514 c.p.p. che fornisce ampia
salvaguardia ai diritti delle parti, anche in considerazione della
natura di vero e proprio giudizio riconosciuta dalla Corte
costituzionale all'udienza preliminare (cfr. Corte cost. sent
n. 224/01 ex plurimis). La circostanza, peraltro, che lo stesso art.
514, comma 1 c.p.p. consenta di assumere le dichiarazioni ai sensi
degli artt. 498 e 499 c.p.p. anche in assenza dell'imputato, purche'
sia presente il suo difensore, dimostra con evidenza che tale
modalita' di assunzione delle dichiarazioni nell'udienza preliminare
non e' limitata al solo interrogatorio dell'imputato previsto
dall'art. 422, comma 6 c.p.p., poiche' l'interrogatorio non puo'
avere luogo senza la presenza dell'imputato e con la sola (ed
obbligatoria) presenza del difensore mentre nel medesimo caso
potrebbe avere luogo l'audizione di una della altre persone previste
dall'art. 422 c.p.p. (testimone, testimone assistito ai sensi
dell'art. 197-bis c.p.p., perito, consulente tecnico) o
l'interrogatorio del coimputato per il quale si e' proceduto
separatamente.
5. - Poiche', quindi, e' sempre possibile dare lettura dei
verbali di dichiarazioni assunte nell'udienza preliminare ai sensi
degli artt. 498 e 499 c.p.p. alla presenza dell'imputato o del suo
difensore il divieto previsto dal combinato disposto degli artt. 511,
comma 1 c.p.p. di dare lettura dei verbali di dichiarazioni rese nel
medesimo giudizio davanti ad altro magistrato o collegio ai sensi
degli artt. 498 e 499 c.p.p. risulta assolutamente privo di
giustificazione razionale e contrasta con il principio di
ragionevolezza ed eguaglianza delle norme nel trattamento di
posizioni giuridiche identiche previsto dall'art. 3 della
Costituzione. Le disposizioni, peraltro, violano anche il disposto
degli artt. 24, 25, 27 e 111 Cost., poiche' comportano un
irragionevole dilatazione dei tempi processuali, potenzialmente
protraibile fino al decorrere della prescrizione per l'ordinario
avvicendarsi dei magistrati negli uffici giudiziari, impedendo che le
parti possano esercitare il diritto di difesa, che il giudice possa
conoscere con immediatezza del processo, che l'azione penale sia
esercitata efficacemente e senza soluzione di continuita' e, in
definitiva, che il processo abbia una ragionevole durata e che possa
essere definito «giusto» nel senso dato all'espressione dalla
giurisprudenza formatasi sull'art. 111 Cost. e, prima ancora,
sull'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre
1950 e ratificata dalla legge n. 848 del 4 agosto 1955. Nel caso in
esame, infatti, non soltanto il contraddittorio e' pieno ed integro,
perche' le parti hanno effettivamente eseguito l'assunzione della
prova orale in contraddittorio tra di loro e davanti a un giudice
terso ed imparziale in pubblica udienza, ma e' ulteriormente
valorizzato dalla circostanza che la lettura dei verbali delle
dichiarazioni gia' rese consentirebbe un ulteriore contraddittorio
sul contenuto di tali atti e potrebbe comunque comportare la nuova
audizione delle persone gia' escusse ai sensi degli artt. 506 e 507
c.p.p., in caso di necessita'. Le disposizioni degli artt. 190 e
190-bis c.p.p., peraltro, nel prevedere un diritto delle parti
all'ammissione delle prove non manifestamente superflue e rilevanti,
con i correttivi previsti dalla seconda disposizione per i reati in
materia di criminalita' organizzata, fanno riferimento all'ammissione
«originaria» delle prove, ossia all'ammissione intervenuta nel
momento in cui si procede per la prima volta ad emettere l'ordinanza
che consegue alle richieste dell'art. 493 c.p.p. Una volta che tale
diritto sia stato esercitato con l'ammissione delle prove richieste e
con la partecipazione all'esame dibattimentale in contraddittorio
persiste solo un generale diritto delle parti a partecipare al
processo in posizione di parita' ed in contraddittorio. Nessun vulnus
sarebbe arrecato alla posizione delle parti dalla dichiarazione di
incostituzionalita' dell'art. 514, comma 1 c.p.p. in parte qua:
infatti, poiche' e' consentito dare direttamente lettura dei verbali
delle dichiarazioni assunte in contraddittorio ed alla presenza
dell'imputato o del difensore davanti ad altro giudice ed in altra
fase processuale (ossia nell'udienza preliminare) fuori dai casi
previsti dagli artt. 511, 512, 512-bis e 513 c.p.p., a maggior
ragione dovrebbe essere consentito dare direttamente lettura dei
verbali delle dichiarazioni assunte in contraddittorio ed alla
presenza dell'imputato o del difensore davanti ad altro magistrato o
collegio non soltanto nella medesima fase processuale (ossia il
dibattimento) ma nel medesimo processo. Tale facolta', peraltro, e'
di fatto riconosciuta dall'art. 26 c.p.p. nei casi in cui il processo
si sia svolto addirittura davanti ad altro giudice dichiarato si
incompetente e dall'art. 33-nonies c.p.p. quando si sia proceduto
all'istruzione in violazione delle norme sull'attribuzione dei
processi al giudice monocratico o collegiale.
6. - La questione, quindi, risulta rilevante perche' si deve
procedere a rinnovare l'istruzione mediante lettura degli atti in
applicazione dell'art. 514, comma 1 c.p.p., che e' la disposizione
oggetto del giudizio, e non e' manifestamente infondata per i profili
sopra esposti.