IL TRIBUNALE

    Ha emesso la seguente ordinanza.
    Letti  gli  atti del proc. n. 2519/02 R.G. Trib. nei confronti di
Luigi  Zerbin, nato il 1° gennaio 1954 ad Aprilia ed ivi residente in
via Sicilia n. 30, imputato dei reati previsti dagli articoli:
        A) 476 e 482 c.p.;
        B) 640 c.p.;
        C) 646 c.p.;
come  da  allegata  imputazione del pubblico ministero che si intende
integralmente richiamata.
                           P r e m e s s o

    1.   -  All'udienza  odierna  il  tribunale,  composto  da  altro
magistrato   in   sostituzione   di   quello   che   aveva  proceduto
all'istruzione  dibattimentale,  procedeva a rinnovare il giudizio ai
sensi  dell'art.  525  c.p.p.  Dopo  la dichiarazione di apertura del
dibattimento   le  parti  formulavano  le  loro  richieste  ai  sensi
dell'art.  493  c.p.p.  Il  pubblico  ministero non chiedeva il nuovo
esame  dei  testimoni  da  lui indicati e gia' ascoltati (ossia Dario
Gavazzi   e   Massimiliano   Gavazzi)   e   si  limitava  a  chiedere
l'acquisizione dei documenti gia' prodotti nelle precedenti udienze e
la  lettura  delle  dichiarazioni gia' rese dai testimoni escussi. Il
difensore  della  parte  civile chiedeva il nuovo esame dei testimoni
per  i quali aveva depositato la lista ai sensi dell'art. 468 c.p.p.,
inclusi  quelli  gia'  ascoltati  (ossia Raffaele Di Rocco e Loredana
Savioli),  ed  il  controesame dei testimoni indicati nella lista del
pubblico   ministero.   Il   difensore   dell'imputato   chiedeva  il
controesame  dei  testimoni  indicati  dal pubblico ministero e dalla
parte civile.
    2.  -  Il  tribunale  ritiene  che  per  istruire il processo sia
sufficiente  acquisire  i  documenti  prodotti e le dichiarazioni dei
testimoni   gia'  escussi  nel  corso  del  giudizio.  In  base  alla
giurisprudenza  della  corte  di  cassazione  e'  possibile procedere
direttamente  alla  lettura  delle  dichiarazioni rese in giudizio da
persona gia' escussa solo se l'esame di detta persona non abbia luogo
(cfr.  Cass.,  sez. un. pen., sent. n. 2 del 15 gennaio 1999, dep. 17
febbraio  1999,  imp.  Iannaso). Tra i motivi per i quali l'esame non
puo'  avere  luogo  rientra  senza  dubbio  la  mancata  richiesta di
escussione  della parte che ha depositato la lista prevista dall'art.
468  c.p.p. e che e' l'unica parte che puo' chiedere l'esame ai sensi
dell'art.  493,  comma  1  c.p.p. Le altre patti, infatti, potrebbero
chiedere   l'esame  diretto  di  testimoni  per  i  quali  non  hanno
presentato  la  lista  ai  sensi  dell'art.  468  c.p.p. solo qualora
indicassero  e dimostrassero le ragioni per le quali non hanno potuto
presentare  tempestivamente  tale lista. All'udienza odierna la parte
civile  e  la difesa dell'imputato hanno chiesto il «controesame» dei
testimoni   del   pubblico   ministero   gia'   esaminati.   Il  c.d.
«controesame»,  tuttavia, presuppone - ai sensi dell'at. 498, comma 2
c.p.p.,  che sia stato ammesso l'esame diretto del testimone ai sensi
degli  artt.  493,  comma 1 e 498, comma 1 c.p.p. In mancanza di tale
esame  diretto,  infatti,  le  parti interessate non possono porre le
domande  previste  dall'art.  498,  comma 2 c.p.p., che sono una mera
conseguenza  delle  domande  dirette  proposte  dalla  parte  che  ha
richiesto  l'esame  diretto. Qualora le altre parti vogliano chiedere
anche   esse   l'esame   diretto  del  medesimo  testimone,  infatti,
dovrebbero  formulare  tale  richiesta quanto meno ai sensi dell'art.
493,  comma  2  c.p.p.,  dimostrando  i  motivi per i quali non hanno
potuto indicare tempestivamente il testimone per il quale il pubblico
ministero  non  ha  richiesto  l'esame  e del quale esse ora chiedono
l'esame  diretto.  Nel  presente  giudizio  tale  richiesta  ai sensi
dell'art.  493,  comma  2  c.p.p.  non  e'  stata  formulata  e  - di
conseguenza  - si potrebbe procedere alla lettura delle dichiarazioni
dei testimoni indicati dal pubblico ministero e gia' esaminati (ossia
Dario Gavazzi e Massimiliano Gavazzi) ai sensi dell'art. 511, comma 2
c.p.p.
    3.  - Per quanto riguarda i testimoni indicati dalla parte civile
(ossia  Raffaele  Di  Rocco,  Virginia La Mura e Loredana Savioli) si
deve ritenere che sia superflua la testimonianza di Virginia La Mura,
come  dimostra  anche  il fatto che non si era proceduto al suo esame
nei  corso della precedente istruzione e che ella non e' stata citata
per  l'udienza  odierna.  Per  quanto  riguarda  la  testimonianza di
Raffaele  Di  Rocco  e Loredana Savioli, invece, il tribunale ritiene
che si tratti di mezzi di prova rilevanti per il giudizio al quale si
deve  procedere.  Poiche'  per  questi  testimoni  la parte civile ha
chiesto  l'esame  diretto,  pero',  non  e'  possibile procedere alla
lettura  degli  atti  ai  sensi  dell'art.  51,  comma  2 c.p.p. come
interpretato in base alla predetta decisione di legittimita', poiche'
si  dovrebbe  procedere  a rinnovare l'esame dibattimentale a seguito
della  richiesta  della  parte che aveva presentato la lista prevista
dall'art.  468  c.p.p.  L'art. 514, comma 1 c.p.p., infatti, vieta di
eseguire la lettura diretta dei verbali di dichiarazioni per le quali
non  sia  applicabile  (per quanto qui interessa) l'art. 511, comma 2
c.p.p.  In  pratica  non puo' essere data lettura delle dichiarazioni
gia'  rese nel medesimo giudizio dibattimentale dai testimoni qualora
la parte che li ha indicati nella lista prevista dall'art. 468 c.p.p.
ne  richieda  nuovamente  l'esame  ai  sensi  dell'art. 493,  comma 1
c.p.p.,  qualora  l'istruzione  dibattimentale debba essere rinnovata
davanti ad altro magistrato ai sensi dell'art. 525, comma 2 c.p.p.
    4. - L'art. 524, comma 1 c.p.p., tuttavia, prevede un'eccezione a
tale divieto, perche' consente al giudice di dare lettura dei verbali
delle  dichiarazioni  rese al giudice dell'udienza preliminare quando
siano  state rese ai sensi degli artt. 498 e 499 c.p.p. alla presenza
dell'imputato  o  del  suo  difensore.  Anche  se l'art. 422, comma 6
c.p.p.  prevede  espressamente che nel corso dell'udienza preliminare
l'assunzione  di  dichiarazioni  sia  effettuata in contraddittorio e
nelle  forme del dibattimento - ai sensi degli artt. 498 e 499 c.p.p.
-  solo  per  l'interrogatorio dell'imputato, il riferimento generico
dell'art.  514,  comma  1  c.p.p.  a  tutte le dichiarazioni comunque
assunte  dal  giudice dell'udienza preliminare in questa forma (ossia
applicando  gli  artt.  498  e  499  c.p.p.)  porta a ritenere che il
giudice  dell'udienza  preliminare  ben  possa autorizzare le parti a
procedere  ai sensi degli artt. 498 e 499 c.p.p. all'assunzione delle
dichiarazioni di qualunque soggetto del quale sia ammessa l'audizione
(testimone,  testimone  assistito  ai sensi dell'art. 197-bis c.p.p.,
perito,  consulente tecnico) o l'interrogatorio (imputato, coimputato
ai  sensi  dell'art.  210  c.p.p.).  Tale  possibilita',  infatti, e'
conforme  ai  principi  previsti  dall'art.  111  Cost. in materia di
contraddittorio  tra  le  parti e si sostanzia in una interpretazione
del  disposto  degli  artt.  422  e  514  c.p.p.  che  fornisce ampia
salvaguardia  ai  diritti  delle parti, anche in considerazione della
natura   di   vero   e  proprio  giudizio  riconosciuta  dalla  Corte
costituzionale   all'udienza   preliminare  (cfr.  Corte  cost.  sent
n. 224/01  ex plurimis). La circostanza, peraltro, che lo stesso art.
514,  comma  1  c.p.p. consenta di assumere le dichiarazioni ai sensi
degli  artt. 498 e 499 c.p.p. anche in assenza dell'imputato, purche'
sia  presente  il  suo  difensore,  dimostra  con  evidenza  che tale
modalita'  di assunzione delle dichiarazioni nell'udienza preliminare
non   e'  limitata  al  solo  interrogatorio  dell'imputato  previsto
dall'art.  422,  comma  6  c.p.p.,  poiche' l'interrogatorio non puo'
avere  luogo  senza  la  presenza  dell'imputato  e  con  la sola (ed
obbligatoria)   presenza  del  difensore  mentre  nel  medesimo  caso
potrebbe  avere luogo l'audizione di una della altre persone previste
dall'art.   422  c.p.p.  (testimone,  testimone  assistito  ai  sensi
dell'art. 197-bis    c.p.p.,    perito,    consulente    tecnico)   o
l'interrogatorio   del  coimputato  per  il  quale  si  e'  proceduto
separatamente.
    5.  -  Poiche',  quindi,  e'  sempre  possibile  dare lettura dei
verbali  di  dichiarazioni  assunte nell'udienza preliminare ai sensi
degli  artt.  498  e 499 c.p.p. alla presenza dell'imputato o del suo
difensore il divieto previsto dal combinato disposto degli artt. 511,
comma  1 c.p.p. di dare lettura dei verbali di dichiarazioni rese nel
medesimo  giudizio  davanti  ad  altro magistrato o collegio ai sensi
degli   artt.  498  e  499  c.p.p.  risulta  assolutamente  privo  di
giustificazione   razionale   e   contrasta   con   il  principio  di
ragionevolezza   ed   eguaglianza  delle  norme  nel  trattamento  di
posizioni   giuridiche   identiche   previsto   dall'art.   3   della
Costituzione.  Le  disposizioni,  peraltro, violano anche il disposto
degli   artt.   24,  25,  27  e  111  Cost.,  poiche'  comportano  un
irragionevole   dilatazione  dei  tempi  processuali,  potenzialmente
protraibile  fino  al  decorrere  della  prescrizione per l'ordinario
avvicendarsi dei magistrati negli uffici giudiziari, impedendo che le
parti  possano  esercitare il diritto di difesa, che il giudice possa
conoscere  con  immediatezza  del  processo,  che l'azione penale sia
esercitata  efficacemente  e  senza  soluzione  di  continuita' e, in
definitiva,  che il processo abbia una ragionevole durata e che possa
essere   definito  «giusto»  nel  senso  dato  all'espressione  dalla
giurisprudenza   formatasi  sull'art.  111  Cost.  e,  prima  ancora,
sull'art.  6  della  Convenzione  per  la  salvaguardia  dei  diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre
1950  e  ratificata dalla legge n. 848 del 4 agosto 1955. Nel caso in
esame,  infatti, non soltanto il contraddittorio e' pieno ed integro,
perche'  le  parti  hanno  effettivamente eseguito l'assunzione della
prova  orale  in  contraddittorio  tra di loro e davanti a un giudice
terso   ed  imparziale  in  pubblica  udienza,  ma  e'  ulteriormente
valorizzato  dalla  circostanza  che  la  lettura  dei  verbali delle
dichiarazioni  gia'  rese  consentirebbe un ulteriore contraddittorio
sul  contenuto  di  tali atti e potrebbe comunque comportare la nuova
audizione  delle  persone gia' escusse ai sensi degli artt. 506 e 507
c.p.p.,  in  caso  di  necessita'.  Le disposizioni degli artt. 190 e
190-bis  c.p.p.,  peraltro,  nel  prevedere  un  diritto  delle parti
all'ammissione  delle prove non manifestamente superflue e rilevanti,
con  i  correttivi previsti dalla seconda disposizione per i reati in
materia di criminalita' organizzata, fanno riferimento all'ammissione
«originaria»   delle  prove,  ossia  all'ammissione  intervenuta  nel
momento  in cui si procede per la prima volta ad emettere l'ordinanza
che  consegue  alle richieste dell'art. 493 c.p.p. Una volta che tale
diritto sia stato esercitato con l'ammissione delle prove richieste e
con  la  partecipazione  all'esame  dibattimentale in contraddittorio
persiste  solo  un  generale  diritto  delle  parti  a partecipare al
processo in posizione di parita' ed in contraddittorio. Nessun vulnus
sarebbe  arrecato  alla  posizione delle parti dalla dichiarazione di
incostituzionalita'  dell'art.  514,  comma  1  c.p.p.  in parte qua:
infatti,  poiche' e' consentito dare direttamente lettura dei verbali
delle  dichiarazioni  assunte  in  contraddittorio  ed  alla presenza
dell'imputato  o  del  difensore davanti ad altro giudice ed in altra
fase  processuale  (ossia  nell'udienza  preliminare)  fuori dai casi
previsti  dagli  artt.  511,  512,  512-bis  e  513 c.p.p., a maggior
ragione  dovrebbe  essere  consentito  dare  direttamente lettura dei
verbali  delle  dichiarazioni  assunte  in  contraddittorio  ed  alla
presenza  dell'imputato o del difensore davanti ad altro magistrato o
collegio  non  soltanto  nella  medesima  fase  processuale (ossia il
dibattimento)  ma  nel medesimo processo. Tale facolta', peraltro, e'
di fatto riconosciuta dall'art. 26 c.p.p. nei casi in cui il processo
si  sia  svolto  addirittura  davanti  ad altro giudice dichiarato si
incompetente  e  dall'art.  33-nonies  c.p.p. quando si sia proceduto
all'istruzione   in  violazione  delle  norme  sull'attribuzione  dei
processi al giudice monocratico o collegiale.
    6.  -  La  questione,  quindi,  risulta rilevante perche' si deve
procedere  a  rinnovare  l'istruzione  mediante lettura degli atti in
applicazione  dell'art.  514,  comma 1 c.p.p., che e' la disposizione
oggetto del giudizio, e non e' manifestamente infondata per i profili
sopra esposti.