ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 1, comma 3,
della  legge  16 dicembre  1993,  n. 520  (Soppressione  dei consorzi
idraulici  di  terza  categoria), e degli artt. 59-bis, comma 1 - nel
testo  anteriore  alla  sostituzione  dell'intero  articolo apportata
dall'art. 2  della  legge della Regione Toscana 8 maggio 2006, n. 16,
recante  «Modifiche  alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme
in  materia di bonifica) e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25
(Norme per la gestione e la bonifica dei siti inquinati)» -, e 59-ter
della  legge  della  Regione  Toscana 5 maggio  1994, n. 34 (Norme in
materia  di  bonifica),  promosso  con  ordinanza del 7 febbraio 2005
dalla  Commissione  tributaria  regionale della Toscana, nel giudizio
tributario  vertente  tra  Ivio  Avenante ed il Consorzio di Bonifica
Versilia-Massaciuccoli,  iscritta  al  n. 446  del registro ordinanze
2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, 1ª
serie speciale, dell'anno 2005;
    Visti   gli  atti  di  costituzione  del  Consorzio  di  Bonifica
Versilia-Massaciuccoli,  nonche' gli atti di intervento della Regione
Toscana e del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito   nell'udienza  pubblica  del  20  giugno 2006  il  giudice
relatore Franco Gallo;
    Uditi  gli avvocati Vittorio Chierroni e Carlo Baldassarri per il
Consorzio  di  Bonifica  Versilia-Massaciuccoli,  nonche'  l'avvocato
dello  Stato  Maurizio  Fiorilli, per il Presidente del Consiglio dei
ministri, e l'avvocato Fabio Lorenzoni, per la Regione Toscana;
    Ritenuto  che,  nel  corso di un giudizio di appello promosso dal
proprietario   di   alcuni  immobili  ubicati  nel  comprensorio  del
Consorzio  di Bonifica Versilia-Massaciuccoli ed avente ad oggetto la
sentenza  di  primo  grado con la quale era stato respinto il ricorso
proposto  da detto consorziato nei confronti del Consorzio avverso la
cartella  di  pagamento dei contributi consortili per l'anno 2000, la
Commissione   tributaria   regionale  della  Toscana,  con  ordinanza
pronunciata  e  depositata  il  7 febbraio  2005,  ha  sollevato,  in
riferimento  all'art. 118,  secondo comma [recte: terzo comma], della
Costituzione  (nel  testo  anteriore  a quello introdotto dall'art. 4
della  legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche
al  titolo  V  della parte seconda della Costituzione»), questioni di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 1,   comma 3,  della  legge
16 dicembre  1993,  n. 520  (Soppressione  dei  consorzi idraulici di
terza  categoria),  nonche' degli artt. 59-bis [rectius: art. 59-bis,
comma 1]  e  59-ter  della legge della Regione Toscana 5 maggio 1994,
n. 34 (Norme in materia di bonifica);
        che  il giudice rimettente, premessa la propria giurisdizione
ai   sensi   dell'art. 12   della   legge  28 dicembre  2001,  n. 448
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato  -  legge  finanziaria 2002), rileva che la citata legge
statale n. 520 del 1993, nel sopprimere i consorzi idraulici di terza
categoria,  ha  attribuito le loro funzioni alle Regioni, stabilendo,
pero',  con  il denunciato art. 1, comma 3, che queste ultime possano
avvalersi,  per  l'esercizio  di  tali  funzioni, dei soggetti di cui
all'art. 11,  comma 1,  della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per
il  riassetto  organizzativo  e funzionale della difesa del suolo), e
cioe' anche dei consorzi di bonifica;
        che lo stesso rimettente sottolinea che - in applicazione del
suddetto art. 1, comma 3, della legge n. 520 del 1993 - le denunciate
norme   regionali   hanno   attribuito   agli  enti  territorialmente
competenti  l'esercizio  delle  funzioni  idrauliche gia' proprie dei
disciolti   consorzi   idraulici  di  terza  categoria  (art. 59-bis,
comma 1, della legge della Regione Toscana n. 34 del 1994) e delegato
ai  consorzi  di bonifica il correlativo potere di imporre contributi
(art. 59-ter della stessa legge);
        che,  ad  avviso  del  giudice a quo, tale complesso di norme
statali e regionali contrasterebbe con l'art. 118, terzo comma, Cost.
(nel  testo  vigente  al  momento della promulgazione di tali leggi),
perche'  questo,  disponendo  che la Regione «esercita normalmente le
sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad
altri  enti locali o valendosi dei loro uffici», vieterebbe la delega
delle  funzioni amministrative delle Regioni ai consorzi di bonifica,
i  quali,  in  quanto  meri  enti  pubblici  economici, non rientrano
neppure nella categoria degli «altri enti locali» prevista dal citato
articolo  della  Costituzione,  secondo  quanto precisato dalla Corte
costituzionale, con la sentenza n. 346 del 1994;
        che  il  rimettente  afferma  la  rilevanza  delle  sollevate
questioni,   perche'   il   loro  accoglimento  renderebbe  privo  di
fondamento   il   potere  impositivo  del  Consorzio  appellato,  con
conseguente  accoglimento  del  ricorso  proposto  in primo grado dal
consorziato;
        che   nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  si  e'
tempestivamente     costituito     il     Consorzio    di    Bonifica
Versilia-Massaciuccoli,  chiedendo  «il  rigetto  della  questione di
legittimita'  costituzionale  sollevata,  in quanto inammissibile», e
riservandosi ulteriori deduzioni;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  concludendo,  in  via  principale,  per  la  declaratoria  di
inammissibilita'  delle  questioni  per  carenza  di  motivazione con
riferimento al nuovo testo dell'art. 118 Cost. e, in via subordinata,
per  la  rimessione  degli  atti  al  giudice  a  quo  per  una nuova
valutazione  della  rilevanza  e  non  manifesta  infondatezza  delle
questioni medesime;
        che  e'  intervenuta  in  giudizio  anche la Regione Toscana,
chiedendo  che  le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili
od infondate nel merito, riservandosi anch'essa ulteriori deduzioni e
produzioni;
        che, nell'imminenza dell'udienza pubblica, la difesa erariale
ha  depositato  una  memoria illustrativa, con la quale insiste nelle
gia' precisate conclusioni;
        che,   sempre   nell'imminenza  della  pubblica  udienza,  il
Consorzio e la Regione Toscana hanno depositato memorie illustrative,
entrambi   deducendo,  «in  tesi»,  l'inammissibilita'  di  tutte  le
questioni;  «in  ipotesi»  l'irrilevanza  della questione concernente
l'art. 59-ter della legge della Regione Toscana n. 34 del 1994, «e/o»
la  necessita'  della restituzione degli atti al giudice a quo per il
riesame   della   rilevanza   e   della  fondatezza  della  questione
concernente   l'art. 59-bis,  comma 1,  della  medesima  legge  della
Regione  Toscana  n. 34  del  1994; «in ogni caso», l'infondatezza di
tutte le questioni.
    Considerato   che   la  Commissione  tributaria  regionale  della
Toscana, in riferimento all'art. 118, terzo comma, della Costituzione
(nel  testo  anteriore  a  quello  introdotto dall'art. 4 della legge
costituzionale  18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V
della  parte  seconda della Costituzione»), dubita della legittimita'
costituzionale  dell'art. 1,  comma 3,  della legge 16 dicembre 1993,
n. 520  (Soppressione  dei  consorzi  idraulici  di terza categoria),
nonche'  degli  artt. 59-bis,  comma 1,  e  59-ter  della legge della
Regione  Toscana 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica),
nella  parte  in  cui  prevedono la delega di funzioni amministrative
della  Regione  ad  enti  che,  come  i  consorzi  di  bonifica, sono
classificabili  quali  meri  enti pubblici economici e, pertanto, non
rientrano  nella  categoria  «altri enti locali», prevista dal citato
articolo della Costituzione;
        che   le   sollevate   questioni  sono  tutte  manifestamente
inammissibili,  in  quanto  il  giudice  rimettente  ha evocato quale
parametro   costituzionale,   pur   nella  vigenza  del  nuovo  testo
dell'art. 118  Cost.,  il  vecchio  testo  di  detto  articolo, senza
fornire   alcuna   motivazione  in  ordine  alla  sua  applicabilita'
(ordinanze n. 200 del 2003, n. 412 e n. 351 del 2002);
        che  il  giudice  rimettente,  inoltre,  non  specifica  se i
contributi   consortili   relativi  all'anno 2000  ed  oggetto  della
cartella  impugnata  nel  giudizio  principale  riguardino  opere  di
competenza  dei disciolti consorzi idraulici di terza categoria (alle
quali  si  riferiscono  i  denunciati  art. 1,  comma 3,  della legge
16 dicembre  1993, n. 520, ed art. 59-bis, comma 1, della legge della
Regione  Toscana 5 maggio  1994,  n. 34); ovvero opere di regimazione
idraulica,  ricomprese  nelle attivita' di bonifica non di competenza
dei  disciolti  Consorzi  idraulici di terza categoria (alle quali si
riferisce  il  parimenti  denunciato art. 59-ter della medesima legge
della  Regione Toscana n. 34 del 1994); ovvero, infine, opere gia' di
competenza  dei  preesistenti  consorzi  di bonifica territorialmente
competenti  (alle  quali  si  riferisce  la  non denunciata normativa
statale   sui   contributi  consortili  in  favore  dei  consorzi  di
bonifica);
        che l'indicata omessa descrizione della fattispecie impedisce
di  verificare se la cartella impugnata abbia ad oggetto i contributi
consortili  relativi  alle  opere  idrauliche prese in considerazione
dalle  norme  denunciate  e,  quindi,  preclude  a  questa  Corte  il
controllo della rilevanza di tutte le sollevate questioni, rendendole
manifestamente  inammissibili  (v.,  ex  plurimis,  ordinanze n. 126,
n. 123 e n. 18 del 2006, n. 472, n. 434 e n. 312 del 2005);
        che, infine, il rimettente non fornisce alcuna motivazione in
ordine  alla  rilevanza  della  censura  dell'art. 59-bis della legge
della  Regione  Toscana 5 maggio  1994,  n. 34  (nel testo vigente al
momento   dell'ordinanza  di  rimessione),  sollevata  con  esclusivo
riferimento alla parte in cui esso dispone che le funzioni idrauliche
gia' proprie dei disciolti consorzi idraulici di terza categoria sono
esercitate  dagli  enti  territorialmente  competenti  (comma  1)  e,
quindi, anche dai consorzi di bonifica;
        che  infatti,  in  base  a quanto si desume dall'ordinanza di
rimessione, mentre il consorziato sembra contestare l'attribuzione ai
consorzi  di  bonifica sia delle funzioni idrauliche gia' proprie dei
soppressi  consorzi idraulici di terza categoria, sia del correlativo
potere   di  imporre  contributi,  invece  il  rimettente  omette  di
censurare, unitamente al comma 1 del suddetto art. 59-bis, il comma 4
dello   stesso   articolo,  il  quale  prevede  proprio  tale  potere
impositivo,  laddove  dispone che, «per l'assolvimento delle funzioni
di cui sopra e fino alla costituzione dei consorzi di bonifica di cui
alla  legge regionale n. 34 del 1994, gli enti di cui al comma 1» - e
cioe'  anche  i  consorzi  di  bonifica territorialmente competenti -
«sono  autorizzati  ad emettere ruoli di contribuenza con riferimento
alle  funzioni  gia'  esercitate  dai soppressi consorzi idraulici di
terza categoria»;
        che - per effetto di tale incompleta ricostruzione del quadro
normativo  di  riferimento e della conseguente mancata denuncia anche
del  citato  comma 4 dell'art. 59-bis della legge regionale n. 34 del
1994 - all'eventuale pronuncia di illegittimita' costituzionale delle
disposizioni  censurate,  concernenti la delega regionale ai consorzi
di  bonifica  di  esercitare  le funzioni idrauliche gia' proprie dei
soppressi  consorzi  idraulici  di  terza categoria, conseguirebbe il
paradossale  ed  irragionevole effetto del mantenimento, da parte dei
consorzi  di  bonifica,  del  potere  di  imporre contributi per tali
funzioni,  ancorche'  esercitate  direttamente  dalle Regioni o dagli
enti locali;
        che  l'erronea  individuazione  della  norma  alla  quale  e'
ascrivibile  il  denunciato  vizio  di  illegittimita' costituzionale
comporta  la  manifesta  inammissibilita'  della  questione  (v.,  ex
plurimis,  ordinanze  n. 210  del  2006,  n. 96 del 2004 e n. 417 del
2001);
        che    i    suddetti   concorrenti   profili   di   manifesta
inammissibilita',  logicamente  preliminari  in  quanto  attinenti ai
termini  della  questione,  impediscono  di accogliere la richiesta -
comunque  avanzata  in  via subordinata dal Consorzio e dalla Regione
Toscana  - di restituire gli atti al giudice a quo per un nuovo esame
della  rilevanza  e  non  manifesta infondatezza della sola questione
concernente il denunciato art. 59-bis, comma 1, della legge regionale
n. 34  del  1994,  alla  luce della sopravvenuta sostituzione di tale
articolo,   ad   opera   dell'art. 2   della   legge   della  Regione
Toscana 8 maggio 2006, n. 16, recante «Modifiche alla legge regionale
5 maggio  1994,  n. 34  (Norme  in  materia di bonifica) e alla legge
regionale  18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione e la bonifica
dei siti inquinati)».