Il giudice della sezione distaccata di Giarre del Tribunale di Catania, dott. Carmelo Mazzeo, e' stato designato per la trattazione del procedimento penale n. 386/2003 reg. gen., nel quale Acierno Alberto, nato a Palermo il 29 maggio 1960, e' stato citato direttamente a giudizio, con decreto del pubblico ministero dott. Salvatore Faro del 22 agosto 2003, per il reato previsto e punito dall'art. 595, primo e secondo comma, c.p., perche', comunicando con piu' persone, offendeva la reputazione di Macaluso Antonino, dichiarando espressamente che: «l'onorevole Macaluso Antonino non gli ha consegnato gli stampati con le «firme raccolte per la presentazione dei candidati alla elezione proporzionale della Sicilia occidentale, per non danneggiare l'onorevole Guido Lo Porto, anch'egli candidato per Alleanza Nazionale nella medesima circoscrizione, ricevendo il Macaluso dal Lo Porto un compenso in denaro». Con l'aggravante di aver proferito un'offesa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato. Fatto commesso in Giarre, in epoca antecedente e prossima al 13 maggio 2001. Posto che la Camera dei deputati, su conforme proposta della giunta per le autorizzazioni, con delibera assembleare del 4 dicembre 2003, ha statuito che i fatti per i quali e' in corso il citato procedimento penale concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68 primo comma, della Costituzione, a parere di questo decidente, e' insorto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato che viene sottoposto all'esame della ecc.ma Corte costituzionale. Il conflitto ha, appunto, oggetto la citata deliberazione della Camera dei deputati, emessa quando era in corso il procedimento penale in questione. Secondo questo tribunale, invero, la delibera lederebbe la propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantite, poiche' non avrebbero potuto essere dichiarate insindacabili le dichiarazioni, riportate nel capo di imputazione, rese dall'imputato Acierno Alberto. Invero, dette dichiarazioni sono state rese nel corso di un colloquio del tutto sganciato da qualsiasi atto di esercizio di funzioni parlamentari. Si e', quindi, al di fuori dell'ipotesi della riproduzione e divulgazione all'esterno di atti compiuti nell'esercizio di funzioni parlamentari perche' manca la corrispondenza del contenuto della conversazione con un atto parlamentare. Ma, soprattutto, per il tenore delle espressioni usate e per le modalita' ed il luogo in cui sono state espresse, non sembra che quelle dichiarazioni possano costituire una forma di esercizio di funzioni parlamentari. Pertanto, non risultando collegate alla attivita' di parlamentare, questo giudice non ritiene che le dichiarazioni di Acierno Alberto fossero coperte dall'insidacabilita'.