Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha il proprio domicilio per legge, alla via dei Portoghesi n. 12, Roma; Contro la Regione Lazio, in persona del presidente della giunta regionale in carica per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (B.U.R. n. 12 S.O. n. 5 del 29 aprile 2006) recante «Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006». F a t t o e d i r i t t o 1. - L'articolo 12, comma 1, della legge finanziaria regionale soprindicata, rubricato «Incompatibilita' relativa a cariche o a funzioni apicali presso enti o societa' regionali», prevede tra le cause di incompatibilita' a ricoprire le suddette cariche e funzioni anche: «b) la pendenza di una lite, in quanto parte di un procedimento civile amministrativo in corso aventi come controparte la regione». Siffatta previsione, peraltro, appare incostituzionale, in quanto viene a comprimere il diritto del cittadino di agire (e addirittura di resistere) in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, con violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione, fino a prestarsi ad usi strumentali per impedire l'accesso ai suddetti munus con violazione anche dell'art. 51 della Costituzione. La norma, inoltre, pur apparendo ispirata ad apprezzabili finalita', nella sua assolutezza, finisce con il ledere anche i principi di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione, comprimendo lo stesso potere di autorganizzazione degli enti e societa' regionali interessati. Il cittadino, insomma, da una parte viene posto nella condizioni di dover scegliere tra il non accedere (o rinunciare) all'incarico ed il non far valere in giudizio i propri diritti ed interessi legittimi e dall'altra di non potersi nemmeno avvalere di questa scelta, qualora si trovi nella posizione di parte-convenuta (con impossibilita' di rimuovere l'ostacolo, senza il consenso della parte attrice). Il sistema, malamente mutuato da quello vigente per le cariche elettive, e' pertanto irrazionale e privo di proporzionalita' rispetto al mero sospetto di parzialita' e di conflitto di interessi che sembra motivarlo ed evidentemente finisce con l'urtare i surrichiamati principi costituzionali. Dai medesimi vizi e per le medesime ragioni risulta affetto anche il successivo comma 3 dell'art. 12, relativo alla sopravvenienza della causa di incompatibilita' in questione. Sussiste, infatti, per quanto sopradetto, la violazione degli articoli 3 e 97, 24, 51 e 113 della Costituzione, nonche' irrazionalita' e non proporzionalita' della norma impugnata. Si ricorda, in proposito, che secondo l'insegnamento di codesta suprema Corte costituzionale «la ratio delle norme che stabiliscono cause di incompatibilita' all'esercizio di determinate funzioni consiste, in genere, nella necessita' di prevenire possibili conflitti di interesse, per garantire l'imparzialita' dei poteri pubblici» e che caratteristica fondamentale «e' la possibilita' per l'interessato di rimuoverle con proprio atto di rinuncia» (sent. n. 60 del 2006), elementi tutti questi che mancano nella specie, rendendo le norme impugnate (art. 12, comma 1, lett. b) e comma 3) irragionevolmente limitative della sfera giuridica dei soggetti o funzionari apicali chiamati ai vertici degli enti e societa' regionali. 2. - L'articolo 13, comma 1, della medesima legge, rubricato «Modifiche alla l.r. 5 luglio 2001, n. 15, in materia di sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale» istituisce l'«Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza e la legalita» cosi' trasformando una precedente struttura regionale, modificandone la composizione, con l'inclusione, tra l'altro, di: «9-bis) un dirigente della Direzione Investigativa Antimafia - Centro Operativo Lazio» e implementandone le funzioni (comma 4-ter). Tale disposizione e' incostituzionale nella parte (comma 1, lett. b) capoverso g-bis) in cui include unilateralmente nell'Osservatorio un dirigente statale, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. g) della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva statale l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli E.P. nazionali e vieta ogni interferenza regionale in materia. Codesta Corte costituzionale, pronunciandosi su fattispecie simile, ha chiarito che «le forme di collaborazione e di coordinamento che coinvolgono compiti e attribuzioni di organi dello Stato non possono essere disciplinate unilateralmente e autoritativamente dalle regioni, nemmeno nell'esercizio della loro potesta' legislativa: esse debbono trovare il loro fondamento o il loro presupposto in leggi statali che le prevedono o le consentano, o in accordi tra gli enti interessati» (Corte cost., sent. n. 134 del 2004). Pertanto, non sussistendo tali intese, la legge regionale in questione risulta eccedere dalle proprie competenze legislative, violando l'art. 117, secondo comma, lett. g) della Costituzione. Cio' anche in considerazione del fatto che non puo' invocarsi l'esistenza di rappresentanti statali in seno all'organismo previsto dall'articolo 9 della l.r. n. 15/01, in quanto la normativa regionale risulta precedente alla riforma del Titolo V della Costituzione ed ora anche modificata.