Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore,
rappresentato  e  difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso
la  quale  ha il proprio domicilio per legge, alla via dei Portoghesi
n. 12, Roma;

    Contro  la  Regione Lazio, in persona del presidente della giunta
regionale   in  carica  per  la  dichiarazione  della  illegittimita'
costituzionale  della  legge  regionale  28 aprile 2006, n. 4 (B.U.R.
n. 12  S.O.  n. 5  del  29  aprile  2006)  recante «Legge finanziaria
regionale per l'esercizio 2006».

                     F a t t o  e  d i r i t t o

    1.  -  L'articolo  12, comma 1, della legge finanziaria regionale
soprindicata,  rubricato  «Incompatibilita'  relativa  a  cariche o a
funzioni  apicali  presso  enti o societa' regionali», prevede tra le
cause  di incompatibilita' a ricoprire le suddette cariche e funzioni
anche:
        «b)   la  pendenza  di  una  lite,  in  quanto  parte  di  un
procedimento  civile  amministrativo in corso aventi come controparte
la regione».
    Siffatta previsione, peraltro, appare incostituzionale, in quanto
viene  a  comprimere il diritto del cittadino di agire (e addirittura
di  resistere)  in  giudizio  per  la  tutela  dei  propri diritti ed
interessi  legittimi,  con  violazione  degli  artt. 24  e  113 della
Costituzione,  fino  a  prestarsi  ad  usi  strumentali  per impedire
l'accesso  ai  suddetti munus con violazione anche dell'art. 51 della
Costituzione.
    La   norma,  inoltre,  pur  apparendo  ispirata  ad  apprezzabili
finalita',  nella  sua  assolutezza,  finisce  con  il ledere anche i
principi   di   ragionevolezza   e   buon  andamento  della  pubblica
amministrazione  di  cui  agli  articoli  3  e 97 della Costituzione,
comprimendo  lo  stesso  potere  di  autorganizzazione  degli  enti e
societa' regionali interessati.
    Il  cittadino, insomma, da una parte viene posto nella condizioni
di dover scegliere tra il non accedere (o rinunciare) all'incarico ed
il non far valere in giudizio i propri diritti ed interessi legittimi
e  dall'altra  di  non  potersi  nemmeno  avvalere  di questa scelta,
qualora   si   trovi   nella   posizione   di   parte-convenuta  (con
impossibilita' di rimuovere l'ostacolo, senza il consenso della parte
attrice).
    Il  sistema,  malamente  mutuato da quello vigente per le cariche
elettive,   e'  pertanto  irrazionale  e  privo  di  proporzionalita'
rispetto  al mero sospetto di parzialita' e di conflitto di interessi
che   sembra  motivarlo  ed  evidentemente  finisce  con  l'urtare  i
surrichiamati principi costituzionali.
    Dai medesimi vizi e per le medesime ragioni risulta affetto anche
il  successivo  comma  3  dell'art. 12,  relativo alla sopravvenienza
della  causa di incompatibilita' in questione. Sussiste, infatti, per
quanto  sopradetto, la violazione degli articoli 3 e 97, 24, 51 e 113
della  Costituzione,  nonche'  irrazionalita'  e non proporzionalita'
della norma impugnata.
    Si  ricorda,  in proposito, che secondo l'insegnamento di codesta
suprema  Corte  costituzionale «la ratio delle norme che stabiliscono
cause  di  incompatibilita'  all'esercizio  di  determinate  funzioni
consiste,   in   genere,  nella  necessita'  di  prevenire  possibili
conflitti  di  interesse,  per  garantire  l'imparzialita' dei poteri
pubblici»  e  che caratteristica fondamentale «e' la possibilita' per
l'interessato  di  rimuoverle  con  proprio  atto di rinuncia» (sent.
n. 60  del  2006),  elementi  tutti  questi che mancano nella specie,
rendendo  le  norme  impugnate (art. 12, comma 1, lett. b) e comma 3)
irragionevolmente  limitative  della  sfera  giuridica dei soggetti o
funzionari   apicali  chiamati  ai  vertici  degli  enti  e  societa'
regionali.
    2.  -  L'articolo  13,  comma  1, della medesima legge, rubricato
«Modifiche  alla  l.r.  5 luglio  2001,  n. 15, in materia di sistema
integrato   di   sicurezza   nell'ambito  del  territorio  regionale»
istituisce  l'«Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza e la
legalita»  cosi'  trasformando  una  precedente  struttura regionale,
modificandone  la  composizione,  con  l'inclusione, tra l'altro, di:
«9-bis) un dirigente della Direzione Investigativa Antimafia - Centro
Operativo Lazio» e implementandone le funzioni (comma 4-ter).
    Tale  disposizione  e'  incostituzionale  nella  parte  (comma 1,
lett. b)    capoverso   g-bis)   in   cui   include   unilateralmente
nell'Osservatorio  un dirigente statale, in violazione dell'art. 117,
secondo   comma,  lett.  g)  della  Costituzione,  che  riserva  alla
competenza   esclusiva   statale   l'ordinamento  e  l'organizzazione
amministrativa  dello  Stato  e  degli  E.P.  nazionali  e vieta ogni
interferenza regionale in materia.
    Codesta   Corte  costituzionale,  pronunciandosi  su  fattispecie
simile,   ha   chiarito   che   «le  forme  di  collaborazione  e  di
coordinamento  che coinvolgono compiti e attribuzioni di organi dello
Stato    non    possono   essere   disciplinate   unilateralmente   e
autoritativamente  dalle  regioni,  nemmeno nell'esercizio della loro
potesta'  legislativa:  esse  debbono trovare il loro fondamento o il
loro presupposto in leggi statali che le prevedono o le consentano, o
in  accordi  tra gli enti interessati» (Corte cost., sent. n. 134 del
2004).
    Pertanto,  non  sussistendo  tali  intese,  la legge regionale in
questione  risulta  eccedere  dalle  proprie  competenze legislative,
violando l'art. 117, secondo comma, lett. g) della Costituzione. Cio'
anche  in considerazione del fatto che non puo' invocarsi l'esistenza
di    rappresentanti   statali   in   seno   all'organismo   previsto
dall'articolo 9 della l.r. n. 15/01, in quanto la normativa regionale
risulta  precedente  alla  riforma del Titolo V della Costituzione ed
ora anche modificata.