LA CORTE D'APPELLO

    Ha   pronunciato   la   seguente   ordinanza   sull'eccezione  di
illegittimita'  costituzionale  proposta  dal p.g. relativamente agli
artt. 1 e 10 legge n. 46/2006;
    Sentite le parti, osserva.
    Con   sentenza  11 dicembre  2003  il  Tribunale  di  Varese,  in
composizione  collegiale,  assolveva  Mariano  Rabbito, Paolo Rabito,
Bruno Vanzini, Rolando Gnocchi e Leonardo Rabbito dai reati come loro
rispettivamente  ascritti  perche'  il  fatto  non  sussiste, nonche'
Emilio  Angelo  Perego  dal  delitto ascrittogli perche' il fatto non
costituisce reato.
    Avverso tale sentenza proponeva appello il p.m. con atto 25 marzo
2004,  chiedendo,  in riforma dell'impugnata sentenza, la condanna di
tutti gli imputati per i delitti loro originariamente contestati.
    In data 9 marzo 2006 e' entrata in vigore la legge n. 46/2006, il
cui   art. 10   impone   che   venga   dichiarata  l'inammissibilita'
dell'appello  proposto  dal  p.m.  prima dell'entrata in vigore della
stessa  legge,  dandogli  facolta' di proporre ricorso per Cassazione
contro la stessa sentenza.
    Si  tratta  di  una norma transitoria, che tende ad equiparare la
situazione  dei processi per i quali e' gia' stato proposto l'appello
a  quella dei processi per i quali, dal 9 marzo 2006, vige il divieto
di  appello  avverso  le sentenze di proscioglimento, come introdotto
dall'art. 1 della stessa legge, che ha modificato l'art. 593 c.p.p..
    Il  p.g.  sostiene,  come  da  motivi  depositati e allegati alla
presente  ordinanza, da intendersi parte integrante, l'illegittimita'
costituzionale   della  normativa  richiamata  con  riferimento  agli
artt. 3, 111 e 112 della Costituzione.
    La   questione  e'  sicuramente  rilevante,  perche'  l'eventuale
declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale delle norme indicate
consentirebbe   l'esame   del   gravame,   da  dichiarare  altrimenti
inammissibile.
    Quanto  alla  non  manifesta  infondatezza,  la  Corte ritiene di
poterne individuare la ricorrenza esclusivamente con riferimento agli
artt. 3 e 111 della Costituzione, condividendo integralmente i motivi
addotti  dal p.g. nell'esposizione scritta qui allegata da intendersi
trascritta.
    Non  ritiene  invece pertinente il riferimento all'art. 112 Cost.
dal  momento  che  la  Corte  costituzionale  ha  gia' manifestato il
convincimento  che  il potere di appello del p.m. non puo' riportarsi
all'obbligo  di  esercitare  l'azione  penale,  come  se ne fosse una
proiezione  necessaria  ed  ineludibile  (Corte  costituzionale sent.
n. 280/95).