LA CORTE DI APPELLO

    Ha emesso la seguente ordinanza.
    Sulla  richiesta del p.g. e preso atto delle richieste conclusive
delle altre parti;
    Premesso,  in  fatto,  che  avverso  la sentenza del Tribunale di
Lamezia  Terme,  in composizione monocratica, in data 17 maggio 2005,
ha proposto ritualmente appello la parte civile;
    Dato  atto  che,  nel  frattempo,  e'  entrata in vigore la legge
n. 64/2006;

                             R i l e v a

    La    Corte   solleva   d'ufficio   questione   di   legittimita'
costituzionale  in relazione agli artt. 3 e 111, settimo comma Cost.,
degli artt. 6 e 10 della citata legge n. 64/2006;
    La  questione  e'  rilevante  in quanto le disposizioni impugnate
dovrebbero trovare immediata applicazione nel presente giudizio.
    La questione non appare manifestamente infondata, dal momento che
le   disposizioni   transitorie  nulla  dicono  sulla  ammissibilita'
dell'appello  proposto  dalla  parte  civile, sicche' ove la corte si
dovesse  orientare  nei  termini  richiesti dal p.g., la parte civile
dovrebbe   subire  l'effetto  preclusivo  derivante  dalla  pronuncia
assolutoria  nel  merito,  senza  essere  abilitato  a  ricorrere  in
Cassazione per violazione di legge.
    Ove  si  dovesse  ritenere immediatamente applicabile il disposto
dell'art. 6  della  legge,  che  ha  modificato l'art. 576 c.p.p., la
disposizione  appare  irragionevole,  in  quanto,  in  violazione del
principio  di  tassativita'  dei  mezzi di impugnazione non specifica
quale  tipo  di  gravame  la  parte civile soccombente possa esperire
avverso  sentenza  di proscioglimento emesse in giudizio, in tal modo
lasciando  l'interprete  nell'inesolubile  dubbio  se  tale  mezzo di
impugnazione sia l'appello o il ricorso per Cassazione.
    La  prima  soluzione  - determinerebbe una palese e irragionevole
disparita'  di  trattamento  tra  la  pretesa  privata  e  la pretesa
pubblica  in  quanto  la  parte  civile  sarebbe abilitata a proporre
appello  per  fini  civilistici avverso sentenze che il p.m. per fini
penali non puo' appellare.
    Ove,  invece,  si  optasse  per  la seconda soluzione la relativa
conversione,   non  essendo  disciplinata  in  via  transitoria,  non
consentirebbe  alla  parte  di  modulare  i parametri in funzione dei
poteri del giudice di legittimita'.
    Le  argomentazioni esposte rilevano in relazione all'art. 3 Cost.
per   un  principio  di  intrinseca  ragionevolezza  e di  disparita'
trattamentale.  Rilevano,  ancora, in relazione al disposto dell'art.
111,  settimo  comma  Cost.  perche'  sarebbe  precluso  il potere di
ricorrere in Cassazione per violazione di legge, nelle corrette forme
previste.