LA CORTE DI APPELLO

    Sull'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 10, comma 3 della
legge n. 251/2005, sollevata dalla difesa;
    Sentito il pubblico ministero e la parte civile;
    Rilevato  che  secondo  la  costante giurisprudenza della suprema
Corte  anche  la  durata  della  prescrizione rientra nella normativa
disciplinata   dal  principio  di  retroattivita'  della  norma  piu'
favorevole di cui all'art. 2 c.p.;
    Ritenuto   che   la  nuova  disciplina  della  materia  crea  una
disuguaglianza   di   trattamento   non   giustificabile,  in  quanto
irragionevolmente   rimessa  a  criteri  di  selezione  assolutamente
distonici rispetto alla ratio dell'istituto della prescrizione, quale
permane anche dopo la novella;
    Rilevato  che, qualora si applicasse la nuova normativa, il reato
per   cui   e'   processo  dovrebbe  essere  dichiarato  estinto  per
intervenuta prescrizione;
    Ritenuta  pertanto  rilevante la questione sollevata, nella parte
in cui la norma esclude l'applicabilita' della nuova disciplina della
prescrizione,  piu'  favorevole  al  reo,  nei  procedimenti pendenti
davanti   alla   Corte   d'appello,  in  relazione  all'art. 3  della
Costituzione;