LA CORTE DI APPELLO Sull'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 10, comma 3 della legge n. 251/2005, sollevata dalla difesa; Sentito il pubblico ministero e la parte civile; Rilevato che secondo la costante giurisprudenza della suprema Corte anche la durata della prescrizione rientra nella normativa disciplinata dal principio di retroattivita' della norma piu' favorevole di cui all'art. 2 c.p.; Ritenuto che la nuova disciplina della materia crea una disuguaglianza di trattamento non giustificabile, in quanto irragionevolmente rimessa a criteri di selezione assolutamente distonici rispetto alla ratio dell'istituto della prescrizione, quale permane anche dopo la novella; Rilevato che, qualora si applicasse la nuova normativa, il reato per cui e' processo dovrebbe essere dichiarato estinto per intervenuta prescrizione; Ritenuta pertanto rilevante la questione sollevata, nella parte in cui la norma esclude l'applicabilita' della nuova disciplina della prescrizione, piu' favorevole al reo, nei procedimenti pendenti davanti alla Corte d'appello, in relazione all'art. 3 della Costituzione;