ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito
del  decreto  dell'Assessore della difesa dell'ambiente della Regione
Sardegna del 18 febbraio 2004, n. 3/V, con il quale viene consentito,
in   deroga   al   divieto   di  caccia,  il  prelievo,  nel  periodo
21-29 febbraio  2004,  di  alcune  specie  di  volatili, promosso con
ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, notificato il
17 aprile  2004,  depositato  in  cancelleria  il  27 aprile  2004 ed
iscritto al n. 7 del registro conflitti 2004.
    Visti  l'atto  di  costituzione  della  Regione Sardegna, nonche'
l'atto  di intervento fuori termine dell'Associazione italiana per il
World Wide Fund for Nature - Onlus e la Lega Anti Vivisezione - LAV;
    Udito   nell'udienza  pubblica  del  20  giugno 2006  il  giudice
relatore Maria Rita Saulle;
    Uditi  l'avvocato  dello  Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  e  l'avvocato  Graziano  Campus per la
Regione Sardegna.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con  ricorso  notificato il 17 aprile 2004 e depositato il
27 aprile  successivo,  il  Presidente  del  Consiglio  dei ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato, ha
sollevato  conflitto  di  attribuzione  nei  confronti  della Regione
Sardegna,   in  relazione  al  decreto  dell'Assessore  della  difesa
dell'ambiente,  emesso  il  18 febbraio  2004,  con  il  quale  si e'
provveduto  a  modificare  il  calendario  venatorio  in  assenza dei
presupposti  indicati dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per
la  protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e per il prelievo
venatorio),   e   dalla  normativa  comunitaria,  cosi'  violando  la
competenza  statale,  ex  art. 117,  secondo comma, lettera s), della
Costituzione.
    Il   ricorrente   osserva   che   con  il  citato  provvedimento,
l'Assessore  della  difesa  dell'ambiente  della Regione Sardegna, in
attuazione  della  legge  regionale  13 febbraio 2004, n. 2 (Norme in
materia  di  protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio
in  Sardegna,  in  attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221), ha
autorizzato  il  prelievo in deroga, nel periodo 21-29 febbraio 2004,
di  varie  specie  di  uccelli  al fine di proteggere le colture e le
produzioni agricole.
    A  parere  dell'Avvocatura  il decreto impugnato, oltre ad essere
viziato  da  carenza  di  potere,  in  quanto adottato in assenza dei
presupposti   previsti   dalla   legge   statale  e  dalla  normativa
comunitaria  in materia di esercizio del potere di deroga, violerebbe
l'art. 18  della  legge  n. 157  del 1992, che fissa al 31 gennaio il
termine  per  il prelievo venatorio a tutela dei cicli migratori e di
rientro ai luoghi di nidificazione della fauna selvatica.
    Infine,  secondo la difesa erariale, il decreto regionale sarebbe
stato   adottato   senza   acquisire,   preventivamente,   il  parere
dell'Istituto  nazionale per la fauna selvatica (INFS), in violazione
dell'art. 9    della   direttiva   CE/79/409   e,   in   particolare,
dell'art. 19-bis  della  legge  11 febbraio  1992, n. 157, introdotto
dalla  legge  3 ottobre  2002,  n. 221,  che  ha recepito la predetta
direttiva.
    2.  - Si e' costituita in giudizio la Regione Sardegna, chiedendo
che il ricorso sia dichiarato inammissibile e, comunque, infondato.
    Preliminarmente, la Regione rileva che il Governo individua quale
vizio dell'atto impugnato il mancato rispetto dei presupposti fissati
dalla  normativa  nazionale  e  comunitaria  per  la  sua adozione e,
quindi,  al  piu',  il ricorrente avrebbe potuto impugnare il decreto
regionale  dinanzi  ad  un  giudice amministrativo o, in alternativa,
procedere    al    suo    annullamento    secondo   quanto   disposto
dall'art. 19-bis, comma 4, della legge n. 157 del 1992.
    Sempre  per  quanto  attiene  al  profilo  di  ammissibilita', la
Regione  osserva  che  nel  ricorso non e' stato indicato un «congruo
parametro  costituzionale la cui violazione [...] avrebbe determinato
una  lesione  delle  attribuzioni  dello  Stato», avendo l'Avvocatura
invocato  la  lesione dell'art. 117, comma secondo, lettera s), della
Costituzione,  senza  tenere  conto  dei  parametri  statutari  della
Regione Sardegna.
    Nel  merito,  la  Regione  rileva  che  l'art. 19-bis della legge
n. 157  del  1992  conferisce  alle  regioni  il potere di disporre i
prelievi  in  deroga,  e che, ai sensi della legge regionale n. 2 del
2004, detto potere e' attribuito all'Assessore regionale della difesa
dell'ambiente.
    Riguardo, poi, alla mancata acquisizione del parere dell'INFS, la
Regione  osserva che la stessa legge n. 157 del 1992 prevede che tale
parere  puo'  essere  richiesto  anche  agli  istituti riconosciuti a
livello regionale, cosi' come e' avvenuto nel caso di specie.
    Infine,  il  richiamo  operato  dal  ricorrente all'art. 18 della
legge   n. 157   del   1992   sarebbe   inconferente,  in  quanto  il
provvedimento    impugnato    e'   stato   emesso   in   applicazione
dell'art. 19-bis  della  medesima legge, che disciplina i prelievi in
deroga.
    3.   -   Hanno   presentato  atto  di  intervento  fuori  termine
l'Associazione  italiana  per il World Wide Fund for Nature - Onlus e
la Lega Anti Vivisezione - LAV.

                       Considerato in diritto

    1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso
per  conflitto  di attribuzione nei confronti della Regione Sardegna,
in  ordine al decreto emesso il 18 febbraio 2004 dall'Assessore della
difesa  dell'ambiente,  per  violazione dell'art. 117, secondo comma,
lettera s), della Costituzione.
    A  parere del Governo, il provvedimento impugnato, nel modificare
il  calendario  venatorio,  non  avrebbe  rispettato i limiti fissati
dalla  legge  11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della
fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il  prelievo  venatorio) e dalla
normativa   comunitaria,  e  sarebbe  stato  emesso  in  assenza  del
preventivo  parere  dell'Istituto  nazionale  per  la fauna selvatica
(INFS) previsto dall'art. 18 della legge n. 157 del 1992.
    2.  - Per quanto riguarda l'intervento dell'Associazione italiana
per  il  World  Wide  Fund  for  Nature  -  Onlus  e  della Lega Anti
Vivisezione    -    LAV,    ne    va,   preliminarmente,   dichiarata
l'inammissibilita'.
    In  proposito,  si osserva che, a prescindere da ogni valutazione
in   ordine   alla   tardivita'   dell'intervento,  questa  Corte  ha
costantemente   affermato   che   nel   giudizio   per  conflitto  di
attribuzione  tra  enti  non  possono intervenire soggetti diversi da
quelli di norma legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi,
«salvo  che gli atti impugnati siano oggetto di un giudizio comune in
cui   l'interventore  sia  parte  e  la  pronuncia  della  Corte  sia
suscettibile  di  condizionare la stessa possibilita' che il giudizio
comune  abbia  luogo»  (v.  sentenza n. 89 del 2006); ipotesi che non
ricorre nella fattispecie.
    3.  - L'eccezione di inammissibilita' sollevata nei confronti del
ricorso  del  Governo  dalla  Regione  Sardegna, relativa all'erronea
indicazione del parametro costituzionale evocato, e' fondata.
    Come  osserva  la  resistente,  il  ricorso  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  si  limita  ad indicare, quale disposizione
costituzionale  che sarebbe stata violata, l'art. 117, secondo comma,
lettera s), della Costituzione.
    Nell'atto   introduttivo   non  viene  in  alcun  modo  preso  in
considerazione  lo  statuto  speciale per la Regione Sardegna, di cui
alla  legge  costituzionale  26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale
per la Sardegna).
    In  proposito si osserva che questa Corte ha piu' volte affermato
che  i  ricorsi  che  facciano  valere  nei confronti delle Regioni a
Statuto  speciale  e  delle Province autonome esclusivamente le norme
del  titolo  V della parte seconda della Costituzione, senza motivare
le ragioni per le quali esse si dovrebbero applicare anche al caso di
specie, devono essere dichiarati inammissibili (ex plurimis: sentenza
n. 175 del 2006).