Con riferimento al procedimento n. 23539/05/GIP a carico dell'onorevole Alberto Di Luca per il reato di diffamazione a mezzo stampa commesso ai danni della dott.ssa Mariaclementina Forleo, meglio specificato nell'imputazione di cui in allegato, premesso che, procedendo nei confronti di un parlamentare, in virtu' dell'art. 68, Cost., va vagliata in via preliminare la sussistenza o meno della cosiddetta pregiudizialita' parlamentare ovvero se operi nel caso concreto la garanzia dell'insindacabilita' delle opinioni espresse dal parlamentare di cui all'art. 3, comma 1, legge n. 140/2003, e che, conformemente alla predetta novella legislativa, la Camera dei deputati in data 22 novembre 2005 deliberava nel senso «che i fatti per i quali e' in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, Cost.» (comunicazione Presidente della Camera dei deputati, 23 novembre 2005), O s s e r v a I fatti di cui all'imputazione formulata dal p.m. nei confronti dell'on. Di Luca riguardano il commento espresso dal parlamentare con una dichiarazione all'ANSA, resa in data 4 febbraio 2005, nei confronti di alcune decisioni prese nell'esercizio delle sue funzioni dal G.u.p. presso il Tribunale di Milano, dott.ssa Mariaclementina Forleo. In particolare quest'ultimo giudice aveva emesso nell'ambito del medesimo procedimento penale, in data 24 gennaio 2005, una sentenza di assoluzione nei confronti di alcuni degli imputati limitatamente al reato di associazione con finalita' di terrorismo internazionale e successivamente, il 3 febbraio 2005, aveva negato il proprio consenso all'espulsione di uno degli imputati, Mohamed Daki, disposta dal Ministro dell'interno ai sensi dell'art. 13, comma 1, d.lgs. n. 286/1998; il predetto comunicato ANSA del 4 febbraio 2005, presente in atti, veniva diffuso in due versioni del tutto simili nella forma e identiche nel contenuto, la prima, quella delle ore 15,58 con il titolo «Islam: Daki; Di Luca (FI), e' politica la decisione G.u.p. Milano» riferiva testualmente: «la decisione della Procura e del g.u.p. contro il decreto di espulsione per Mohamed Daki, gravemente sospettato di attivita' terroristica "appariva di tipo politico e anteponeva astratte ragioni procedurali, certamente piu' formali che sostanziali, alla difesa della sicurezza di tutti gli italiani e dello Stato" e "questa decisione - aggiunge il parlamentare - oltre alla pronuncia del G.u.p. di Milano della settimana scorsa, mette seriamente in crisi" la norma che consente al Ministro dell'interno "l'istituto dell'espulsione per gravi motivi di ordine pubblico e pericolo per la sicurezza dello Stato. In questo modo il Governo e le Forze dell'ordine impegnate nella tutela della sicurezza degli italiani, vengono private dell'unico strumento, gia' debole, che consente di combattere il terrorismo internazionale"» la seconda versione del comunicato ANSA, diffusa alle ore 16,32 s'intitolava «Islam: Di Luca, da Procura e G.u.p. Milano una decisione politica» e riportava le medesime frasi attribuite nella precedente versione con il virgolettato direttamente al parlamentare, eccettuato un punto, ove, all'interno dell'inciso preceduto e seguito dalle virgolette, si diceva in aggiunta al primo comunicato e di seguito riportato con la sottolineatura: «questa decisione, oltre alla pronuncia del g.u.p. della settimana scorsa - dice Di Luca - mette seriamente in crisi l'art. 270-bis e quell'articolo della legge "Turco-Napolitano" (mantenuto inalterato nella legge "Bossi-Fini"») che consente al Ministro dell'interno l'espulsione per gravi motivi di ordine pubblico e pericolo per la sicurezza dello Stato». La critica del parlamentare si incentrava, pertanto, essenzialmente sul provvedimento di negazione del nullaosta all'espulsione dello straniero emesso dal g.u.p. dott.ssa Forleo, e solo in via incidentale si faceva riferimento nelle predette dichiarazioni dell'on. Di Luca alla sentenza emessa, si diceva, una settimana prima. La dott.ssa Forleo presentava querela in data 11 aprile 2005 avverso tali dichiarazioni del parlamentare, premettendo la falsita' delle stesse e lamentando segnatamente di essere «stata pubblicamente accusata di avere consumato un abuso allo scopo di legittimare la permanenza in Italia di Mohamed Daki: definire decisione politica il diniego di nullaosta significa, infatti, accusare la querelante di avere strumentalizzato la propria funzione al fine di perseguire scopi politici... il collegamento dei provvedimenti emessi dalla querelante con un presunto depotenziamento degli strumenti di lotta al terrorismo e' puramente strumentale e trasmette un messaggio deformato... ne consegue che mtegra il reato di diffamazione la rappresentazione dell'operato della querelante nei termini di acritica e generalizzata presa di posizione a favore di tutti i terroristi». Acquisiti gli atti necessari, il p.m. data 6 ottobre 2005 presentava, formulando nei confronti dell'on. Di Luca l'imputazione per il reato di diffamazione a mezzo stampa, richiesta di rinvio a giudizio a questo g.u.p. che fissava la relativa Camera di consiglio. Nel frattempo veniva avviata in sede parlamentare la procedura per la deliberazione in ordine alla sussistenza della pregiudiziale di cui all'art. 68, Cost., e davanti alla giunta per le autorizzazioni a procedere il 5 ottobre 2005 l'on. Di Luca chiariva cosa intendesse dire in quel comunicato ed il relatore, on. Erminia Mazzoni, al riguardo riferiva nella sua relazione che il predetto parlamentare «nel caso in questione ha precisato di essersi limitato, tra l'altro, a commentare una sentenza, che gli era sembrata bizzarra, ispirata, a suo avviso, piu' a un credo politico che non alla constatazione dei fatti»; inoltre egli in quella sede aggiungeva che quale Presidente del Comitato Schengen-Europol aveva promosso un'indagine sui flussi migratori e che «in tale contesto sicuramente la dott.ssa Forleo sarebbe stata ascoltata ove la sua pronuncia fosse stata resa qualche mese prima, contestualmente all'indagine conoscitiva stessa» (v.rel. Giunta aut. a proc.). La predetta giunta istruiva la pratica ed arrivava alla conclusione di ritenere sussistente nel caso concreto l'insindacabilita' degli atti del parlamentare, in quanto «il nesso funzionale tra le dichiarazioni» dell'on. Di Luca «ed il mandato elettivo appare chiaramente presente» con riferimento ad attivita' parlamentari poste in essere dal predetto precedentemente alle dichiarazioni in questione, ovvero: a) in occasione dell'interrogazione parlamentare formulata dall'on. Paniz all'indirizzo del Ministro della giustizia, nel cui testo si esprimevano critiche alla sentenza del g.u.p. ed alla cui stesura, seppure non figurante come firmatario, egli aveva contribuito, b) in occasione della riunione del 2 febbraio 2005 del Comitato Schengen-Europol, di cui il parlamentare risulta essere il Presidente nel corso della quale era stata disposta un'audizione della dott.ssa Forleo. La Camera dei deputati, quindi, deliberava il 22 novembre 2005 in conformita' a quanto proposto dalla giunta e sulla base di quanto accertato da quest'ultima. Tanto premesso in fatto, questo giudice, senza entrare nel merito del thema decidendum posto dal p.m. con la formulazione dell'imputazione e segnatamente senza esaminare se le dichiarazioni del parlamentare all'ANSA abbiano o meno leso l'onore della querelante, non puo' non rilevare sulla questione pregiudiziale come la Corte costituzionale con sentenza 16 aprile 2004, n. 120, abbia affermato il principio secondo il quale l'esternazione del parlamentare per essere insindacabile ai sensi dell'art. 68, Costituzione e della relativa legge di attuazione, debba sempre riguardare un atto tipico parlamentare o un atto che, seppure attuato in forma innominata sul piano regolamentare, abbia «un nesso che permetta di identificare l'atto in questione come espressione di attivita' parlamentare». Alla luce di un tale autorevole criterio interpretativo appare quindi assai dubbio e comunque bisognevole di specifico approfondimento istruttorio il nesso tra l'esternazione dell'imputato riguardante le critiche formulate all'indirizzo della dott.ssa Forleo e gli atti parlamentari a cui la giunta e l'Assemblea hanno ricollegato tali dichiarazioni, in quanto con riferimento alla convocazione del magistrato avanti il Comitato Schegen-Europol per il 2 febbraio 2005: 1) tale convocazione veniva decisa, il 2 febbraio 2005, ovvero prima che quel g.u.p. emettesse il provvedimento di diniego del nullaosta all'espulsione, sopravvenuto solo in data 4 febbraio 2005, e quindi la relativa riunione del Comitato verteva su argomenti che non potevano toccare, per ovvi motivi, il problema della mancata espulsione del Daki, su cui invece in massima parte il parlamentare incentrava la propria critica, come evincibile dalla lettura delle dichiarazioni dell'on. Di Luca sopra riportate; 2) non e' chiaro su quali argomenti di stretta attinenza all'attivita' di un tale Comitato sia stato chiamato a rispondere il g.u.p. di Milano con la convocazione disposta in quella sede e se tale audizione sia poi stata effettuata ed in quale data; 3) infine, non appare chiaro come questioni riguardanti «i flussi migratori» - e' lo stesso parlamentare ad indicare davanti alla giunta quale, a suo parere, fosse l'argomento di competenza del Comitato attinente all'operato della dott.ssa Forleo nello specifico - od altre problematiche comunque afferenti le materie di spettanza di quel Comitato possano aver riguardato una questione di stretta interpretazione della fattispecie criminosa dell'associazione finalizzata al terrorismo internazionale, quale poteva essere quella scaturente dalla sentenza di assoluzione di quel giudice, unico provvedimento che fino a quel momento (2 febbraio 2005) risultava essere stato emesso. Per tale atto compiuto dal parlamentare, in ragione anche del quale e' stata ravvisata la connessione si pongono pertanto due questioni attinenti un profilo di illegittimita' della suindicata deliberazione della Camera a causa della riscontrata assenza di un nesso funzionale tra l'esternazione del predetto e l'attivita' parlamentare espletata dal medesimo; in particolare il primo profilo riguarda la palese assenza di identita' oggettiva tra le dichiarazioni rese all'ANSA dall'imputato e la sua attivita' di parlamentare precedentemente espletata, vertendo su argomenti, per necessita' temporale, diversi, mentre la precisa corrispondenza tra le dichiarazioni rese nell'esercizio delle funzioni di parlamentare e quelle rese al di fuori delle stesse appare necessaria alla luce delle diverse pronunce rese sul punto dalla Corte costituzionale (sent. Corte costituzionale, n. 521/2002; sent. Corte costituzionale n. 120/2004, etc.). Il secondo aspetto di illegittimita' riguarda, invece, l'evanescenza e l'apoditticita' di quanto affermato al riguardo dall'organo parlamentare, poiche', comunque, le ragioni a sostegno dell'esistenza di una condizione di insindacabilita' necessitano di precisi riscontri in grado di accertare: a) quale atto formale od attivita' specifica dell'on. Di Luca sia riferibile alla riunione dell'Ufficio Presidenza del Comitato del 2 febbraio 2005; b) il contenuto di quella riunione attraverso, ad esempio, la lettura del relativo verbale; c) gli argomenti su cui si sarebbe svolta l'audizione del G.u.p. di Milano ed in quale data, se mai essa si sia svolta; d) le materie attribuite per regolamento a quel Comitato. Non appare invece dubbio, in linea meramente teorica, il nesso funzionale dell'esternazione effettuata dal parlamentare con l'interrogazione del 26 gennaio 2005, chiaro infatti sarebbe il collegamento una volta che fosse possibile verificare il contenuto della stessa - cosa, allo stato non possibile, in quanto non risulta essere stata fornita la relativa copia -, trattandosi di atto tipico della funzione parlamentare. Appare invece dubbio il collegamento tra la predetta interrogazione e l'imputato, in quanto quest'ultima risulta essere stata sottoscritta e proposta dall'on. Paniz, ed il fatto che «alla sua stesura hanno collaborato tutti i membri del gruppo» di Forza Italia «con incarichi direttivi, tra cui l'on. Di Luca» non risulta da alcun verbale di una qualche riunione e la generica affermazione di una tale partecipazione andrebbe supportata, in assenza dell'allegazione del relativo verbale, almeno da dichiarazioni testimoniali afferenti i tempi ed i modi di questa «collaborazione»; non sembra rinvenirsi pertanto in questo caso quella identita' soggettiva che la Corte costituzionale ha indicato essere un elemento necessario per la sussistenza del nesso funzionale nel caso concreto (sent. Corte costituzionale n. 347/2004 ). In ogni caso vale anche per l'interrogazione parlamentare lo stesso appunto sopra espresso per l'altra attivita' parlamentare, a parere di questo giudice, non correttamente assunta come connessa alla funzione di parlamentare dell'imputato, infatti tale interrogazione non poteva avere altro oggetto che la sentenza di assoluzione, in quanto il 26 gennaio 2005, data di proposizione dell'interrogazione, non risultava essere stato ancora emesso il provvedimento di rigetto del nullaosta all'espulsione, su cui invece si incentrava la critica espressa dall'on. Di Luca all'ANSA; anche in questo caso, pertanto, si riscontra una palese assenza di identita' di argomento tra le suindicate dichiarazioni e l'atto parlamentare citato, avendo ad oggetto, per necessita' temporale, atti e fatti nonche' argomentazioni diversi. Non sembra, tra l'altro, che questo giudice possa effettuare gli accertamenti sopra specificati - potrebbe semmai appellarsi alla collaborazione istituzionale, che e' altra cosa anche sotto il profilo dei risultati -, in quanto spetta all'organo parlamentare tale valutazione unitamente agli accertamenti propedeutici, e, poiche' non veniva fornito alcunche' al riguardo, si assiste nel caso in esame ad una riduzione dell'attivita' di accertamento della sussistenza dei presupposti per l'insindacabilita' dell'esternazione del parlamentare ad una operazione meramente nominale con il conseguente svuotamento del dettato costituzionale e della relativa norma di attuazione. In conclusione, appare pertanto necessario sollevare conflitto di attribuzione per non avere la Camera dei deputati deliberato conformemente a legge con conseguente illegittima interferenza nel presente procedimento, poiche': 1) in primo luogo, l'imputato non svolgeva alcun atto parlamentare «nominato» o «innominato», nel quale egli avesse gia' esternato quanto poi riferito dallo stesso all'ANSA, in ragione del fatto che le dichiarazioni del predetto riguardavano essenzialmente o comunque in massima parte il provvedimento di negazione del nullaosta all'espulsione, emesso dal g.u.p. solo in data successiva ai due atti che avrebbero fatto scattare la garanzia di insindacabilita' delle sue opinioni a parere dell'organo parlamentare; 2) in secondo luogo, anche a voler ammettere quanto affermato dall'Assemblea sul nesso funzionale, si rileva un'assoluta mancanza di riscontri ed una generica indicazione di elementi sulla sussistenza dei requisiti per l'esistenza della pregiudiziale parlamentare, tali condizioni creano i presupposti per l'esercizio di una discrezionalita' assoluta dell'organo parlamentare in materia, consentendo cosi' che l'istituto dell'insindacabilita' dell'attivita' parlamentare, i cui limiti sono bene descritti nella legge di attuazione e meglio individuati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 120/2004, si trasformi in un privilegio personale conseguente alla mera qualita' di parlamentare posseduta da un soggetto con evidente violazione del dettato costituzionale ed in palese contrasto con le pronunce della Corte Europea dei diritti dell'uomo in materia, che ripetutamente ha ribadito la necessita' di una stretta interpretazione della proporzionalita' esistente tra il fine perseguito della tutela del parlamentare ed i mezzi impiegati nell'esercizio di tale tutela «specialmente nei casi in cui sulla base della natura asseritamente politica della dichiarazione contestata, venga negato il diritto del soggetto leso di agire in giudizio» (sentenze 30 gennaio 2003 sui ricorsi n. 40877/1998 e n. 45649/1999, sentenza 6 dicembre 2005 sul ricorso n. 23053/2002).