Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha il proprio domicilio in via dei Portoghesi 12, Roma; Nei confronti della Regione Abruzzo, in persona del suo presidente per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale della legge regionale 8 giugno n. 16, Disposizioni di adeguamento normativo per il funzionamento delle strutture e per la razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, negli articoli 1, commi 20 e 22, e 2, commi 7, 8 e 9 (B.U.R. n. 35 del 21 giugno 2006). Art. 1.20. Il comma, nel sostituire il comma 4 dell'art. 8 della l.r. n. 17/2001, ha disposto che «ai dipendenti con mansioni di autista in servizio presso la giunta regionale e il consiglio regionale e' corrisposta una indennita' omnicomprensiva in sostituzione degli istituti relativi allo straordinario, reperibilita', rischio e turnazione». La norma va ricondotta alla tutela del lavoro, assegnata alla legislazione concorrente regionale. L'art. 45, d.lgs. n. 165/2001, che al primo comma dispone che «il trattamento economico fondamentale ed accessorio e' definito dai contratti collettivi», costituisce un principio fondamentale in quanto definisce nell'impiego pubblico i rapporti tra rappresentanze sindacali ed enti, datori di lavoro. La disciplina, pertanto, non puo' che essere uniforme su tutto il territorio nazionale. L'interpretazione dell'art. 45 e' nel senso che con il contratto collettivo, insieme all'ammontare delle voci che costituiscono il trattamento economico complessivo, vanno anche determinate le singole voci componenti. In altri tenni, non puo' la legge attribuire direttamente certe indennita', rimettendo eventualmente alla contrattazione collettiva la determinazione dell'ammontare. In questo senso si e' gia' espressa codesta Corte, da ultimo con sentenza n. 308 del 2006, nella quale si trova chiarito che gia' dalla legge n. 421 del 1992 puo' trarsi il principio della regolazione mediante contratti collettivi del trattamento economico dei dipendenti pubblici, principio che ha trovato la sua conferma nel d.lgs. n. 165/2001. La norma regionale ha violato il principio fissato dalla legge statale. La illegittimita' della norma regionale risulta evidente anche da un diverso punto di vista. Dopo aver attribuito l'indennita' non ha previsto il procedimento per la sua determinazione, alla quale, pertanto, non potra' provvedere che una legge successiva. In questo senso depone anche la nuova formulazione della norma. Nella stesura precedente dell'art. 8 il comma 4 prevedeva che l'indennita' sarebbe stata stabilita «in relazione alla normativa vigente», dando cosi' per presupposta l'osservanza anche dei principi fondamentali in materia. Se si confrontano le due norme, si verifica che questa e' stata la modifica di maggiore rilievo. Le altre hanno comportato una migliore formulazione, senza innovazioni sostanziali. «Ad ogni autista» e' stato sostituito «ai dipendenti con mansioni di autista presso la giunta regionale e il consiglio» (gli unici organi che ne hanno); e' stato poi eliminato l'inciso «da corrispondere in rate mensili», eliminazione che non portera' innovazioni sostanziali perche' le indennita' per straordinario, reperibilita', rischio e turnazione non potranno essere corrisposte che mensilmente. Che la determinazione dell'indennita' non sia rimessa alla contrattazione collettiva (o che possa non esservi rimessa, il che e' lo stesso dal punto di vista costituzionale), e' confermato dall'ultima parte del comma 4, dove e' prevista la rideterminazione a cadenza biennale «previa concertazione sindacale». L'intervento sindacale e', dunque, previsto solo per le modifiche successive ma non per la prima determinazione dell'indennita'. Art. 1.22. La norma ha soppresso l'inciso «in possesso dei requisiti per l'accesso alla categoria D» nel comma 3 dell'art. 6 della l.r. n. 18/2001. Codesta Corte si e' gia' pronunciata sulla legittimita' costituzionale della l.r. n. 2004, Interpretazione autentica della l.r. n. 18/2001, concernente: Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione. In quell'occasione ha rilevato che «la norma di interpretazione autentica, sottoposta al vaglio di legittimita' costituzionale, consente di conferire la responsabilita' delle segreterie non solo al personale interno di categoria «D», ma anche a chi e' in possesso dei requisiti per l'accesso a tale categoria....., in conformita', del resto, alla ratio della disposizione interpretata, che gia' contemplava la possibilita' di ricoprire quell'incarico, prevista stipulazione di un contratto a tempo determinato, per l'estraneo all'amministrazione regionale in possesso dei requisiti per accedere a detta categoria». Questo dato normativo e' stato ritenuto decisivo per ritenere costituzionalmente legittima la norma esaminata, come conferma il «Pertanto» con il quale inizia la parte conclusiva della sentenza. Una volta che l'inciso e' stato eliminato, e che quei requisiti non sono piu' richiesti per l'assunzione a tempo determinato, la violazione dei principi di ragionevolezza, imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione, e quindi la violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione viene a risultare evidente. Art. 2, commi 7, 8 e 9. L'art. 1, comma 54, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) «per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, ha previsto la rideterminazione, con una riduzione del 10% delle indennita', gettoni di presenza, e di tutte le utilita', comunque denominate, spettanti, tra gli altri, ai consiglieri regionali. La norma, come e' evidente, e' rivolta ad assicurare il rispetto del patto di stabilita', la cui funzione non e' il caso di richiamare. Comunque si voglia formulare la questione, non dovrebbe essere in dubbio che violi un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, una norma regionale che, di fronte ad una legge nazionale che pone il principio della riduzione di certe spese correnti, aumenti proprio quelle spese senza prevedere una entrata o altra forma compensativa. Come noto, se la riduzione del deficit di bilancio deve essere perseguita anche, se non soprattutto, sul versante della spesa, e' sulle spese correnti che si deve intervenire per realizzare benefici strutturali. Una norma regionale, che aumenta proprio quelle voci di spesa sulle quali la norma fondamentale dello Stato invita ad intervenire, e' in palese violazione dell'art. 117, terzo comma, Costituzionale.