IL TRIBUNALE Esaminati gli atti dei procedimenti rinuiti sotto il n. 1368/05 RG proposti da: 1) Campanella Antonio + 4; 2) Pizzitelli Michele; 3) Lemma Luigi; 4) Pavone Vincenzo; 5) Credifarma S.p.a.; 6) Loffredo Francesca; 7) Dibenedetto Maria; 8) Dibenedetto Angela; 9) Seccia Giuseppe; 10) Petrignani Ignazio; Contro liquidazione coatta amministrativa ex U.S.L. BA1, in persona del commissario liquidatore pro tempore, aventi ad oggetto opposizioni (ex art. 98 L.F.) allo stato passivo depositato presso la cancelleria fallimentare di questo Tribunale in data 22 aprile 2005 dal commissario liquidatore della liquidazione coatta amministrativa della ex U.S..L. Ba1 (cfr. nota prot. n. 27919 del 21 aprile 2005 trasmessa dal commissario liquidatore della A.U.S.L. BA/2 ex U.S.L. BA/1, BA/4 e BA/6 in liquidazione coatta amministrativa) e dichiarazioni tardive di credito (ex art. 101 L.F.); Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 3-bis, della l.r. Puglia 9 dicembre 2002, n. 20, cosi' come introdotto dall'art. 43, secondo comma, l.r. Puglia 7 marzo 2003, n. 4, a sua volta modificato dall'art. 32, comma primo, lett. A), l.r. Puglia 7 gennaio 2004 n. 1, in riferimento agli artt. 3 e 117 Costituzione, per le seguenti ragioni. Non manifesta infondatezza della questione L'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione, cosi' come integrato e modificato dalla recente novella apportata dalla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, attribuisce alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato, tra le altre, la materia della «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa». Trattasi di innovazione normativa solo apparente atteso che, in passato, la dottrina non ha mai dubitato sull'esclusiva potesta' legislativa dello Stato nelle materie in questione, cosi' come in quelle relative alla difesa esterna e all'ordinamento pubblico, in quanto trattasi di materie particolarmente delicate per le implicazioni riguardanti l'unita' dello Stato e il rispetto del principio di eguaglianza, attuabile innegabilmente attraverso l'uniformita' di disciplina in materia di diritti civili del cittadino e tutela degli stessi. Nonostante il chiaro dettato normativo di rango costituzionale sopra richiamato, il legislatore della Regione Puglia, con l'art. 43, secondo comma, l.r. Puglia 7 marzo 2003, n. 4, successivamente modificato dall'art. 32, comma primo, lett. A), l.r. Puglia 7 gennaio 2004, n. 1, ha introdotto, all'art. 11 della l.r. Puglia 9 dicembre 2002 n. 20, il comma 3-bis, con il quale e' stato espressamente stabilito che «... alle gestioni liquidatorie, risultanti dalla soppressione delle predette USL, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che si trovano in condizioni di grave dissesto finanziario ovvero risultano gravemente deficitarie, si applicano gli artt. 198, 199, comma 1, 200, comma 2, 201, 204, 206, comma 2, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), in quanto compatibili». La Regione Puglia, cosi' legiferando, ha introdotto una novella procedura concorsuale di natura amministrativa regolando la stessa attraverso il richiamo ad alcune norme poste dal r.d. n. 267/42 in materia di liquidazione coatta amministrativa, in tal modo pero' violando la riserva esclusiva della potesta' legislativa statale come sopra richiamata ed anche il principio di eguaglianza enunciato dall'art. 3 della Costituzione attraverso l'introduzione, solo per la Regione Puglia, di una regolamentazione dell'esercizio dei diritti di credito da far valere nei confronti delle gestioni liquidatorie delle USL sottoposte a tale procedura. Sotto piu' profili, il richiamo espresso alle norme della liquidazione coatta amministrativa finisce per incidere in maniera diretta su diritti civili, su norme processuali, sulla giurisdizione e, in ultima analisi, persino con indirette implicazioni di natura penalistica si pensi ad esempio alla individuazione ed esatta qualificazione dei reati eventualmente ascrivibili al soggetto investito dell'incarico di liquidatore). E' pur vero che la liquidazione coatta amministrativa ha notoriamente natura di procedimento amministrativo e non giurisdizionale e, come tale, la sua regolamentazione non rientra nella riserva di potesta' legislativa statale. Tale principio, tuttavia, puo' valere nei limiti in cui la disciplina legislativa regionale si limiti a regolamentare il mero procedimento amministrativo senza tuttavia incidere su posizioni soggettive di pieno diritto, di natura civile, e persino sulla giurisdizione e sulle norme di carattere processuale. Nella fattispecie, il suddetto limite sembrerebbe ampiamente superato dal legislatore regionale, come emerge dall'esame di alcune delle norme della legislazione statale recepite dall'art. 11, comma 3-bis, cit. In primo luogo, attiene certamente all'ordinamento civile la disciplina che riguarda la capacita' e lo stato di un soggetto, quand'anche di natura pubblicistica, e quindi anche la sua sottoponibilita' a procedura concorsuale, tant'e' che l'art. 194, r.d. n. 267/42 qualifica come inderogabile, tra gli altri, il principio dell'accertamento giudiziale dello stato d'insolvenza (cfr. art. 195), accertamento invece non previsto dalla legge regionale de qua avendo la stessa affidato tale compito al Presidente della giunta regionale che vi ha provveduto con decreto n. 261/2003. Sotto tale profilo, gia' si intravede una indebita interferenza del legislatore regionale in materia di giurisdizione, atteso che l'omessa previsione dell'accertamento giudiziale, da parte del tribunale fallimentare, cosi' come inderogabilmente impone l'art. 194, r.d. n. 267/42, finisce per spostare l'accertamento, in ordine alla ricorrenza dei presupposti per l'apertura della procedura concorsuale, in sede di giurisdizione amministrativa anziche' ordinaria. Inoltre, l'art. 201 L.F., recepito, tra gli altri, dall'art. 11, comma 3-bis cit., richiama a sua volta la disciplina degli effetti dell'apertura della procedura concorsuale per i creditori (titolo II, capo III, sez. II del n. 267 cit.) e sui rapporti giuridici preesistenti (titolo II, capo III, sez. IV del n. 267 cit.), senza trascurare il non meno rilevante conferimento della legittimazione, in capo al commissario liquidatore, ad agire in revocatoria ordinaria (art. 66 r.d. n. 267 cit.). E' sufficiente dare una rapida lettura ad alcune delle norme richiamate dall'art. 201 per appurare quanto le stesse incidano su diritti soggettivi di natura indiscutibilmente civilistica e sulla disciplina processuale. Si pensi, ad esempio, all'art. 51 contenuto nella richiamata Sez. II) L.F., che vieta la proposizione o la prosecuzione di azioni esecutive individuali una volta aperta la procedura concorsuale. Tale norma finisce per incidere pesantemente sul diritto soggettivo del creditore e sulla tutela dello stesso, inibendogli la possibilita' di agire individualmente per l'esercizio del proprio diritto, dovendo viceversa soggiacere al principio della par condicio creditorum e conseguentemente alle modalita' ed ai tempi della procedura concorsuale. L'art. 52 L.F., anch'esso richiamato ed applicabile alla fattispecie, impone modalita' procedurali per l'accertamento in sede concorsuale di ogni credito, stabilendo norme di carattere processuale v'e' infatti il richiamo alle norme poste dal capo V della legge fallimentare). L'art. 55 L.F., com'e' noto, impone la sospensione del corso degli interessi, convenzionali o legali, agli effetti del concorso, tranne il caso di crediti assistiti da prelazione per i quali il decorso degli interessi e' regolato diversamente. Conseguentemente, per mera opzione del legislatore regionale, in deroga al principio generale enunciato dall'art. 1282 cod. civ., i crediti pecuniari vantati nei confronti delle gestioni liquidatorie delle U.S.L. insistenti nella Regione Puglia, dalla data del decreto di apertura della procedura liquidatoria, non produrrebbero piu' interessi, ne' vi sarebbe possibilita' alcuna di esercitare il relativo credito accessorio in altra sede, non essendovi certamente speranza alcuna che le suddette gestioni ritornino in bonis. Dal canto suo, l'art. 56 L.F. prevede limitazioni alla compensabilita' dei crediti, in deroga ai principi generali in materia posti dal codice civile (cfr. art. 1241 e seg. cod. civ.). L'art. 66 L.F., poi, attribuisce al curatore fallimentare e, nella liquidazione coatta amministrativa, al commissario liquidatore la legittimazione ad agire in revocatoria ordinaria a tutela degli interessi della massa dei creditori, cosi' sostituendo quella dell'organo della procedura concorsuale alla legittimazione dei singoli creditori costretti a insinuarsi nel passivo, in deroga all'art. 2901 cod. civ. Quanto alle norme poste sotto la sezione IV, pure applicabili alla liquidazione coatta amministrativa, esse regolano i rapporti preesistenti all'apertura della procedura concorsuale, incidendo, talvolta pesantemente, sulle sorti dei diritti civili vantati da soggetti terzi. Si pensi, ad esempio, alla facolta', accordata al commissario liquidatore in deroga ai principi enunciati dal codice civile in materia di risoluzione contrattuale, di optare unilateralmente per lo scioglimento dai rapporti sorti da contratti di compravendita non ancora eseguiti (art. 72), di associazione in partecipazione (art. 77), di conto corrente, mandato e commissione (art. 78), di locazione di immobili (art. 80) e da contratti d'appalto (art. 81). I dubbi di illegittimita' costituzionalita' si accentuano ulteriormente se si passa a considerare anche l'art. 209 L.F., laddove esso detta norme di natura squisitamente procedurale e/o attinenti alla giurisdizione. In primo luogo, e' previsto il deposito, nella cancelleria del luogo dove ha sede l'impresa, dell'elenco dei crediti ammessi o respinti: al riguardo v'e' da chiedersi quale potere abbia l'ente regionale di imporre ad un ufficio giudiziario dello Stato e al relativo personale statale la ricezione di atti di una sua procedura amministrativa, in difetto di qualsivoglia norma statale che preveda tali adempiment. Inoltre, l'art. 209 prevede la proponibilita' di opposizioni ex art. 98 e di impugnazioni ex art. 100 L.F., entro quindici giorni dal deposito stesso, al presidente del tribunale, con l'osservanza delle forme previste dall'art. 93, con conseguente nomina di un giudice istruttore per l'istruzione del giudizio e i provvedimenti ulteriori per prassi giurisprudenziale si ritiene estensibile alla liquidazione coatta amministrativa anche la c.d. insinuazione tardiva ai sensi dell'art. 101 L.F.). Anche, sotto tale profilo, e' evidente la violazione della riserva esclusiva di legislazione statale, avendo la Regione Puglia, attraverso il richiamo normativo operato dall'art. 11, comma 3-bis cit., stabilito norme processuali, incidendo per altro indirettamente anche sui diritti sostanziali attraverso l'imposizione di termini decadenziali entro i quali valere innanzi all'autorita' giurisdizionale le doglianze da parte dei creditori esclusi dall'elenco predisposto dal commissario liquidatore (il termine di quindici giorni dalla comunicazione del deposito dell'elenco predisposto dal commissario liquidatore e' ritenuto perentorio dalla prevalente giurisprudenza anche in materia di liquidazione coatta amministrativa: cfr. Trib. Perugina 28 ottobre 1996; Trib. Roma, 19 luglio 1968; Trib. Milano 7 novembre 1994), e individuando persino in maniera esclusiva il giudice competente funzionalmente a decidere le controversie insorte, derogando alla regolamentazione della competenza territoriale ad esempio l'art. 20 c.p.c.) e per materia (si pensi alla competenza del giudice del lavoro ex art. 409 e seg. c.p.c., introdotta anche per il pubblico impiego dall'art. 63 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165) posta dal codice di rito. Ovviamente, risulta violato dal cit. art. 11, comma 3-bis, anche il parametro costituzionale posto dall'art. 3 della Costituzione, in quanto, prevedendo una disciplina peculiare per le gestioni liquidatorie delle unita' sanitarie locali soppresse della Regione Puglia, si finisce per assicurare un trattamento inspiegabilmente diverso, e per piu' versi peggiorativo, rispetto ad analoghe situazioni soggettive ed a rapporti insorti con U.S.L. insistenti nell'ambito territoriale di altre Regioni italiane che non prevedano analoga disciplina. Rilevanza della questione di legittimita' E' evidente la rilevanza della prospettata questione di legittimita' costituzionale nel giudizio de quo, atteso che il giudice istruttore e, ancor prima, il tribunale, sono stati investiti dei giudizi di opposizione e di insinuazione tardiva proprio in applicazione degli artt. 98 e 101 L.F. cosi' come richiamati dall'art. 209 L.F., cui fa espresso rinvio l'art. 11, comma 3-bis cit., della di cui legittimita' costituzionale si dubita. E' in virtu' infatti del richiamo espresso alla disciplina posta dall'art. 209 L.F. che e' stata avviata la procedura di liquidazione coatta amministrativa della gestione liquidatoria U.S.L. BA1 soppressa, il commissario liquidatore ha depositato presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Trani l'elenco dei crediti ammessi o esclusi, sono state proposte le opposizioni dai creditori esclusi e le dichiarazioni tardive di credito, e' stato designato questo giudice istruttore per la trattazione delle cause e, in ultima analisi, questo tribunale e' chiamato a pronunciarsi, nelle forme e con le modalita' stabilite per le procedure concorsuali, non ultima la statuizione, di accoglimento o di rigetto della domanda, in ordine all'ammissione dei crediti allo stato passivo della liquidatela (per taluni ricorrenti il giudice e' stato invitato a provvedere all'ammissione con decreto, stante l'accordo delle parti sull'ammontare del credito preteso [cfr. ad esempio i giudizi promossi da Campanella Antonio + 4; Loffredo Francesca, Di Benedetto Maria, Di Bendetto Angela, Seccia Giuseppe]), senza considerare le implicazioni di diritto sostanziale che derivano, come gia' sopra evidenziato, dall'applicazione dell'art. 201, primo comma, L.F. Si pensi, a tal ultimo riguardo, anche alle motivazioni di talune esclusioni, fondate sulla non opponibilita' di provvedimenti monitori non ancora divenuti definitivamente esecutivi al momento dell'apertura della procedura concorsuale in tutta coerenza con il consolidato principio desumibile dall'art. 52 L.F. (cfr. Cass. 26 marzo 2004, n. 6085; Cass. 22 settembre 1997, n. 9346 (l'esempio considerato trova riscontro nell'opposizione proposta dal dott. Michele Rizzitelli per crediti derivanti da prestazioni di convenzionamento esterno, per i quali era stato concesso decreto ingiuntivo n. 73 del 24 gennaio 1992, opposto dalla U.S.L. con citazione del 21 febbraio 1992, e il conseguente giudizio di opposizione era stato dichiarato interrotto il 4 novembre 1993 per effetto dell'apertura della procedura concorsuale de qua [cfr. prima e seconda facciata del ricorso in opposizione allo stato passivo depositato in data 30 maggio 2005. Si pensi altresi' alla natura retributiva, e comunque riconducibile al rapporto di lavoro subordinato, di taluni crediti vantati da opponenti (cfr. l'opposizione allo stato passivo congiuntamente proposta, in data 18 maggio 2005, dai lavoratori dipendenti Campanella Antonio, Scarciello Giuseppe, Piazzola Ruggiero, Diviesti Cosimo e Cafagna Michele) per i quali la competenza per materia - in difetto dell'art. 11, comma 3-bis - spetterebbe al giudice del lavoro, e non al giudice fallimentare, investito dei presenti giudizi riuniti, con applicazione del relativo rito processuale speciale lavoristico. Alla luce delle considerazioni che precedono, non si ravvisa la possibilita' di procedere oltre nei giudizi riuniti in corso, senza la preventiva decisione della Corte costituzionale sulla pregiudiziale questione di illegittimita' dell'art. 11, comma 3-bis cit., prospettata nei sensi come sopra esposti.