IL TRIBUNALE

    Ha  pronunciato  e pubblicato mediante lettura del dispositivo la
seguente ordinanza nel procedimento indicato in epigrafe a carico di
Lepri  Raoul,  nato  a  Gubbio il 3 maggio 1955, Procacci Anna Maria,
nata  a Gubbio il 25 marzo 1962, Corda Patrizia, nata a Brusacco (TO)
l'11  dicembre  1963,  Cukeli Petrit, nato a Ahkoder: (Albania) il 23
dicembre 1972, imputati del reato di cui agli artt 81 comma 2 - 110 e
643 c.p.
    Attesa  l'eccezione  di  costituzionalita'  dell'art. 10  comma 3
legge  n. 251/2005 sollevata dalla difesa degli imputati Lepri, Corda
e  Cukeli,  con  riferimento  agli  artt. 3  -  24  -  25 - 111 della
Costituzione.
    Uditi i p.m. e il difensore della p.c. Frittelli Enrico che hanno
chiesto  il  rigetto  della  eccezione ed udito altresi' il difensore
dell'imputata  Procacci il quale ha chiesto il rigetto dell'eccezione
motivandolo  con  la irrilevanza della questione di costituzionalita'
con  riguardo  alla  sua  assistita  per  la  quale ricorrerebbero le
condizioni per una sentenza di proscioglimento nel merito ex art. 129
comma 2 c.p.p.;
    Letti  gli  atti  del  procedimento  penale n. 6041/2000 R.G. Dib
(995/1996  R.G  Gip  e  93/1996  R.G.N.R.)  a  carico  degli imputati
predetti;
    Atteso  che  si procede per il reato di cui all'art 643 c.p., che
il  dibattimento  e'  stato  aperto  in  data  12 febbraio 2002 e che
all'odierna udienza il processo doveva essere discusso;
    Considerato che in base alla disciplina dettata dagli artt. 157 e
seg.  c.p.,  prima  delle  modifiche  introdotte  dall'art.  6  legge
n. 251/2005, il termine di prescrizione ordinaria era pari ad anni 10
mentre   quello   di  prescrizione  massima  a  seguito  delle  cause
interruttive succedutesi era di anni 15;
    Rilevato  per  contro  che,  applicando  la disciplina introdotta
dall'art.  6  legge n. 251/2005, il termine di prescrizione ordinaria
sarebbe  pari  ad  anni  6 e quello di prescrizione massima a seguito
delle  cause  interruttive  sarebbe  pari ad anni 7 e mesi 6, termine
ormai interamente decorso dalla data odierna;
    Considerato   che   ai   sensi   dell'art.  10,  comma  3,  legge
n. 251/12005 la nuova disciplina dettata dall'art. 6 e' inapplicabile
ostandovi  il  fatto  che alla data di entrata in vigore della stessa
era gia' stato aperto il dibattimento;
    Atteso che viene sollevata dalla difesa e che comunque deve anche
essere  posta  d'ufficio  la questione di legittimita' costituzionale
del  citato  art.  10,  comma  3, legge n. 251/2005 per contrasto con
l'art 3 della stituzione.

                        Osserva quanto segue

    E' noto come l'art 25 cpv. Cost. non imponga la retroattivita' di
norme   penali   piu'   favorevoli,   ma   vieti   esclusivamente  la
retroattivita' malam partem.
    D'altro canto, se l'art. 2 comma 3 c.p. assicura in generale (con
il  solo  limite  del  giudicato  gia'  formatosi) l'applicazione del
trattamento  piu' favorevole sopravvenuto, cio' non significa che non
possa essere esclusa la retroattivita' di quest'ultimo.
    Nell'  avvalersi di tale facolta' il legislatore non puo', pero',
eludere   il  principio  di  uguaglianza  sancito  dall'art. 3  della
Costituzione,  e  deve  dunque  assicurare  il  pari  trattamento dei
cittadini.
    Se  puo'  dunque  essere  esclusa  in radice la retroattivita' di
tutte  le  norme penali piu' favorevoli sopravvenute alla commissione
del  fatto ovvero di alcune di esse, magari per alcuni tipi di reato,
non  puo'  invece  introdursi un regime transitorio che, prescindendo
dalla  valutazione  del  fatto,  abbia  l'effetto di far dipendere la
retroattivita'  della  piu'  favorevole  disciplina  sopravvenuta  da
fattori   del  tutto  estrinseci,  estranei  cioe'  alla  logica  del
trattamento sanzionatorio, in quanto connessi, invece, all'evoluzione
del  processo  penale  ed  allo  stato  in cui esso sia per avventura
pervenuto ad una certa data.
    Invero,  nel  caso  in cui l'effetto retroattivo della disciplina
sopravvenuta  sia correlato al mero dato che il processo abbia o meno
varcato  una  certa  soglia,  puo'  prospettarsi'  una  disparita' di
trattamento  tra  coloro  che  hanno commesso il medesimo reato prima
dell'entrata  in vigore della nuova normativa, alcuni dei quali, solo
perche'  processati  piu' rapidamente, si trovino ad essere giudicati
in  base  alla disciplina previente, a differenza degli altri che per
le cause piu' diverse abbiano beneficiato di un iter processuale piu'
lento.
    La disparita' appare particolarmente evidente nel caso di reati a
concorso  necessario,  ove  alcuni dei concorrenti si trovino in fase
dibattimentale  ed  altri,  magari  a  seguito  di nullita' accertate
nell'udienza preliminare, non siano ancora stati rinviati a giudizio.
    In  tale  quadro la scelta del legislatore (art. 10 comma 3 legge
n. 251/2005)   di   rendere  applicabile  retroattivamente  la  nuova
disciplina   in  tema  di  prescrizione  di  cui  all'art.  6,  legge
n. 251/2005  solo  nel  caso  in  cui  non sia ancora stato aperto il
dibattimento  sembra  in  contrasto  con  l'art. 3 della Costituzione
proprio  perche' va ad introdurre un regime differenziato a fronte di
situazioni  identiche,  rispetto  alle  quali  l'individuata linea di
demarcazione,   costituita   dalla   dichiarazione  di  apertura  del
dibattimento, pare priva di concreta giustificazione.
    Ne'   sembra   possibile  sostenere  che  le  norme  in  tema  di
prescrizione  abbiano  natura  processuale e siano dunque soggette al
diverso  principio  tempus  regit  actum,  cosi'  come sembra doversi
escludere  che  abbia  natura processuale la norma transitoria di cui
all'art.  l0,  legge n. 251/2005, la quale, al contrario, richiama al
comma  2  prima  parte  l'art. 2  c.p. e prevede di seguito un regime
differenziato  solo per la norma che introduce la nuova disciplina in
tema  di  prescrizione,  di  fatto  erodendo parzialmente la sfera di
applicazione di quest'ultima.
    Poiche'  in  base  alla  nuova  disciplina il reato ascritto agli
imputati  Lepri  Raoul,  Procacci Anna Maria, Corda Patrizia e Cukeli
Petrit  sarebbe ormai prescritto, deve prendersi atto della rilevanza
e  della  non  manifesta infondatezza della questione di legittimita'
costituzionale  dell'art  10 comma 3, legge n. 251/2005 per contrasto
con l'art. 3 della Costituzione.
    Va  infine osservato che la questione si presenta rilevante anche
per l'imputata Procacci Anna Maria ritenendosi inammissibile, siccome
avanzata  all'esito  dell'istruttoria  dibattimentale quando ormai si
sarebbe  dovuto  procedere  alla  discussione  finale del processo ex
art. 523  e  segg. c.p.p., la richiesta di proscioglimento nel merito
ex  art. 129  comma  2  c.p.p. proveniente dalla difesa dell'imputata
predetta.