IL GIUDICE DI PACE

    Considerato  che  e'  rilevante  non manifestamente infondata, in
riferimento  agli  artt. 1,  3,  4  e 35 della Cost., la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  148,  comma  16 c.d.s. nelle
parti  i cui dispone la sanzione acc. della sospensione della patente
di  guida,  non  prevedendo  limitazione,  riduzione delle sanzioni o
altre  cautele,  nei  casi  in  cui  il trasgressore svolge attivita'
lavorativa, consistente nella guida di autoveicolo ed infatti: atteso
che il ricorrente svolge attivita' lavorativa di agente di commercio,
ritenuto  che  l'art. 148,  comma  16 appare viziato da illegittimita
costituzionale  per  i  motivi prefati; atteso inoltre che, rebus sic
stantibus,  la norma viola gli artt. 1, 3 e 4 della Costituzione (che
dispongono  che  la  Repubblica  e'  fondata  sul lavoro, promuove le
condizioni  che  lo  rendono  effettivo  e  lo tutela, attribuendo al
lavoro  rango primario rispetto ad altri valori ed interessi) nonche'
l'art. 35   della  Costituzione  (che  dispone  l'uguaglianza  tra  i
cittadini,  cosicche'  di  fronte  a  Fatti  uguali,  pur commessi da
persone   diverse   non   possono  derivare  sanzioni  dagli  effetti
disuguali, incidenti in sfere giuridiche eterogenee, dalla gravosita'
tanto   diversa),  la  disparita'  di  trattamento  risulta  evidente
paragonando il caso del normale utente della strada rispetto al quale
la  sospensione  della  patente costituisce un disagio al caso de quo
per  il  quale  la  sospensione della patente costituisce preclusione
dell'attivita'   lavorativa   con   conseguenti   ulteriori   effetti
sconvolgenti  l'economia  propria e familiare, dato che tale giudizio
non puo' essere definito estraendo dalla soluzione di tale questione.