IL GIUDICE DI PACE Considerato che e' rilevante non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 1, 3, 4 e 35 della Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 148, comma 16 c.d.s. nelle parti i cui dispone la sanzione acc. della sospensione della patente di guida, non prevedendo limitazione, riduzione delle sanzioni o altre cautele, nei casi in cui il trasgressore svolge attivita' lavorativa, consistente nella guida di autoveicolo ed infatti: atteso che il ricorrente svolge attivita' lavorativa di agente di commercio, ritenuto che l'art. 148, comma 16 appare viziato da illegittimita costituzionale per i motivi prefati; atteso inoltre che, rebus sic stantibus, la norma viola gli artt. 1, 3 e 4 della Costituzione (che dispongono che la Repubblica e' fondata sul lavoro, promuove le condizioni che lo rendono effettivo e lo tutela, attribuendo al lavoro rango primario rispetto ad altri valori ed interessi) nonche' l'art. 35 della Costituzione (che dispone l'uguaglianza tra i cittadini, cosicche' di fronte a Fatti uguali, pur commessi da persone diverse non possono derivare sanzioni dagli effetti disuguali, incidenti in sfere giuridiche eterogenee, dalla gravosita' tanto diversa), la disparita' di trattamento risulta evidente paragonando il caso del normale utente della strada rispetto al quale la sospensione della patente costituisce un disagio al caso de quo per il quale la sospensione della patente costituisce preclusione dell'attivita' lavorativa con conseguenti ulteriori effetti sconvolgenti l'economia propria e familiare, dato che tale giudizio non puo' essere definito estraendo dalla soluzione di tale questione.