IL GIUDICE DI PACE

    A scioglimento della riserva;
    Letto  il  ricorso  iscritto  al  n. 90  del ruolo generale degli
affari  contenziosi  civili  dell'anno 2005, depositato il 4 novembre
2005,  promosso  da  Rizza Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv.
Matteo Gentile, come da mandato a margine dell'atto introduttivo, con
cui  si  impugna  il  verbale di contestazione n. 1960 del 1° ottobre
2005,  per violazione dell'art. 171, commi 1, 2 e 3, del codice della
strada,  della polizia municipale del comune di Scicli, notificatogli
nella  qualita'  sia  di  genitore  esercente  la potesta' sul figlio
minore  Alessio,  conducente  del  ciclomotore, sia nella qualita' di
responsabile in solido per la violazione commessa dal figlio;
    Esaminata la documentazione allegata, accertato che il ricorso e'
stato tempestivamente proposto;
    Considerata  la  richiesta di parte ricorrente e ritenuto che, in
effetti,   si   pone  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art.  213,  comma  2-sexies,  del  d.lgs.  n. 285 del 1992, come
introdotto  dal decreto-legge n. 115 del 2005, convertito dalla legge
n. 168  del  2005,  in  combinato  disposto  con l'art. 171, comma 3,
tacitamente modificato, dello stesso decreto legislativo, nella parte
in  cui  prevede  la  confisca  obbligatoria  del  ciclomotore  o del
motoveicolo  nel  caso  in  cui sia stato adoperato per commettere la
violazione  amministrativa della guida senza avere indossato il casco
protettivo, di cui all'art. 171, del citato decreto legislativo;
    Ritenuto  che si pone la questione di legittimita' costituzionale
del  comma  6  dell'art. 213, dello stesso decreto legislativo, nella
parte  in  cui  non prevede la esclusione della confisca obbligatoria
del  ciclomotore  o motociclo qualora il veicolo appartenga a persona
estranea  alla  violazione  amministrativa  e  alla  quale  non possa
ascriversi quantomeno una responsabilita' a titolo di colpa;
    Ritenuto  che nel caso di specie il collegamento giuridico tra la
res  giudicanda  e  le  norme  su  indicate ritenute incostituzionali
appare  rilevante,  poiche'  la confisca obbligatoria e' giustificata
nel  verbale  contestato  proprio  sulla  base  di tali norme, la cui
applicazione  e'  decisiva  ai fini della definizione della causa, in
quanto e' oggetto di odierna contestazione.
    Ritenuto  che  nel  caso de quo deve ritenersi non manifestamente
infondata  la  questione  di  legittimita' costituzionale delle norme
menzionate,  per  violazione  dell'art.  3 della Costituzione, per il
motivo  della  irragionevolezza  e  sproporzionalita' della misura di
sicurezza  amministrativa  di  carattere  patrimoniale della confisca
obbligatoria  del  veicolo  e per violazione anche dell'art. 42 della
Costituzione,  sotto il profilo della ingiustificata compressione del
diritto costituzionalmente protetto della proprieta' privata.
    L'irragionevolezza  dell'art.  213,  comma  2-sexies,  del codice
della  strada,  viene  rilevata sotto il profilo della violazione del
principio di uguaglianza, per avere il Legislatore equiparato, con la
previsione  della  medesima sanzione accessoria, posizioni giuridiche
sostanziali  assai  differenziate,  laddove ha previsto che e' sempre
disposta  la  confisca  in  tutti  i  casi in cui un ciclomotore o un
motoveicolo  sia  stato adoperato per commettere una delle violazioni
amministrative  di  cui  agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 o per
commettere  un  reato.  Cosicche',  vi  e'  identita'  di  disciplina
(ingiustificata), sia quando il veicolo venga usato per commettere un
reato, sia nel caso che lo stesso sia adoperato per commettere una di
quelle  violazioni amministrative e, nel caso di specie, di guida del
ciclomotore   o   del   motociclo  senza  avere  indossato  il  casco
protettivo.  Ora,  e'  chiaro che la previsione di una sanzione cosi'
grave,  come  la  confisca  obbligatoria del veicolo, non puo' venire
comminata  anche  nell'ipotesi  che  il  mezzo  venga  adoperato  per
commettere una violazione amministrativa, perche' difetta la mancanza
di uno specifico, non occasionale e strutturale nesso strumentale tra
la  res  e  la  violazione  stessa, in quanto col perseguimento della
riduzione  degli  incidenti  stradali e della tutela dell'incolumita'
fisica del conducente, i diritti patrimoniali dei singoli non possono
venire  sacrificati  in modo indiscriminato attraverso la sottrazione
di  cose  la  cui disponibilita' e' di per se' lecita, a meno che non
siano  oggettivamente  e  specificamente  preordinate e utilizzate in
modo sistematico per la commissione degli illeciti.
     Non si puo' disconoscere, infatti, che la norma impugnata con la
previsione   della   confisca  obbligatoria  del  ciclomotore  o  del
motoveicolo, si pone al di fuori di quella logica giuridica che sta a
fondamento  delle  misure  di  sicurezza,  le  quali sono destinate a
riversare  i loro effetti, anche di natura patrimoniale, sui soggetti
ai   quali   si   applicano   nella   previsione  di  una  potenziale
pericolosita' sociale.
    Ma  vi  e'  di  piu'.  L'art.  213,  comma  6, del citato decreto
legislativo,  prevede  che  la  sanzione  accessoria  della  confisca
amministrativa  non  si  applica  se  il veicolo appartiene a persone
estranee   alla   violazione   amministrativa  e  l'uso  puo'  essere
consentito   mediante  autorizzazione  amministrativa.  Nel  caso  di
specie, siffatta norma, con riferimento al genitore, proprietario del
veicolo,  al  quale  non  sia  imputabile  alcun  rimprovero  per  la
violazione   commessa   dal  figlio  minore,  viola  l'art.  3  della
Costituzione,  sotto  il  profilo  che  prevede  la  esclusione della
confisca  unicamente dei veicoli appartenenti a persone estranee alla
violazione  amministrativa  e  l'uso possa essere consentito mediante
autorizzazione  amministrativa.  Sicche'  risulta  violato, altresi',
l'art.  42  della Costituzione, in quanto la norma anzidetta facendo,
discendere   conseguenze  pregiudizievoli  il  patrimonio  del  terzo
incolpevole  del  comportamento  del  conducente, unisce con assumere
aspetti di mero trasferimento coattivo di beni dal privato allo Stato
per  squisitamente  repressive,  si' da identificarsi addirittura con
l'istituto  della  espropriazione,  con  violazione  dei  diritti del
soggetto,  che  vede  sacrificato  il  suo diritto di proprieta' a un
interesse  generale, non avente rilevanza costituzionale, senza poter
conseguire quell'indennizzo previsto dall'art. 42 della Costituzione.
    In   sostanza,  perche'  la  confisca  obbligatoria  del  veicolo
appartenente  a  persona estranea alla violazione amministrativa, non
configuri  a  carico  del genitore una mera responsabilita' di natura
oggettiva,  occorre  che  sia  rilevabile  nei suoi confronti un quid
senza  il quale, la violazione, pur nella inconsapevolezza di questa,
non   sarebbe  avvenuta  o  comunque  non  sarebbe  stata  agevolata.
Concludendo,  occorre  che  nei confronti della persona estranea alla
violazione amministrativa, proprietaria del veicolo, possa quantomeno
ascriversi una responsabilita' a titolo di colpa.
    La  Corte  e'  chiamata  quindi  ad affermare che il principio di
uguaglianza  risulta violato anche quando la legge, senza ragionevole
motivo,  faccia  un  trattamento uguale a cittadini che si trovino in
posizioni   soggettive   assai  differenziate,  secondo  che  vengano
commesse violazioni di norme penali ovvero amministrative.
    Il giudizio che la Corte viene chiamata ad esprimere, non investe
soltanto  il  problema  della  parita'  di  trattamento  di posizioni
soggettive   differenziate,  come  appena  accennate,  ma  anche  una
valutazione   di   adeguatezza   e   di  proporzionalita'  ovvero  di
ragionevolezza intrinseca della norma impugnata.
    Si  aggiunga,  inoltre,  che la norma e' inficiata anche sotto il
profilo  della «illogicita' e della ingiustizia manifesta», parametri
questi  non  disconosciuti  dalla  Corte,  che sconfinano addirittura
nell'eccesso  di potere legislativo, costituito dalla comminatoria di
diverse  sanzioni  amministrative,  principale  e  accessorie, per la
violazione di una norma del codice della strada che non suscita alcun
allarme sociale.
    E'  sufficiente  rilevare  che  la  violazione  dell'art. 171 del
codice  della  strada,  comporta l'assoggettamento del trasgressore a
quattro  conseguenze negative: la prima, consistente nel pagamento di
una somma a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria; la seconda,
nella decurtazione del punteggio della patente di guida; la terza, la
confisca  obbligatoria  del  ciclomotore o del motoveicolo; e infine,
l'impossibilita'  per  il trasgressore di accedere al pagamento della
sanzione  pecuniaria in misura ridotta per l'effetto della previsione
della detta confisca, ai sensi dell'art. 210, comma 3, stesso codice.
    L'art.  213,  comma  2-sexies, del codice della strada, contrasta
con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione,
anche  sotto  il  profilo  che  con  riferimento  ad altre violazioni
amministrative (ad es. quella prevista dall'art. 148, comma 10, c.d.,
del  divieto  di  sorpasso  in  prossimita' o in corrispondenza delle
curve   o   dei  dossi)  che  pongono  piu'  gravemente  in  pericolo
l'incolumita'  fisica  non  solo del conducente, ma anche degli altri
(antagonisti)  utenti  della  strada, il Legislatore prevede sanzioni
accessorie  meno  severe, quali la sospensione della patente di guida
(nell'esempio  indicato),  o  la revoca nei soli casi piu' gravi o di
reiterazione della violazione, della sola decurtazione del punteggio,
o  ancora  del  solo fermo amministrativo, sicche' viene inficiata 1a
«coerenza  interna»  che  lega  la  norma  impugnata  con  il sistema
complessivo delle sanzioni previste dal codice della strada.