IL GIUDICE DI PACE A scioglimento della riserva formulata in data 13 aprile 2006; Letti gli atti e i documenti di causa; Lette le risultanze delle parti; Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa n. 347/2005, promossa con ricorso da Pierini Sandro con l'avv. R. Gostoli contro Unione Pian del Bruscolo, costituito in giudizio in proprio, per la violazione dell'art. 213 del codice della strada novellato, contestato con verbale di sequestro del 2 ottobre 2005 a seguito del verbale di contestazione n. 23571 emessi dalla Polizia municipale Unione Pian del Bruscolo in data 2 ottobre 2005 per violazione dell'art. 186 secondo comma c.d.s. Preliminarmente, vista la documentazione depositata in data 19 aprile 2006 dall'opponente, lo autorizza al trasferimento del motociclo MTC BMW tg CC36615 e relativa documentazione dal luogo di residenza al luogo indicato «Solomoto s.a.s di Lazzarini Claudio & C. in Pesaro, via Fermo n. 14» nominando quale custode il legale rappresentante Lazzarini Claudio. Sia la difesa del ricorrente che dell'amministrazione opposta prospettano la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 213, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 novellato, nella parte in cui contrasterebbe ai dettami della Costituzione in relazione all'art. 3. La legge n. 168/2005 nel convertire con modificazioni il d.l. n. 115/2005, ha introdotto nel c.d.s. con l'art. 213 comma 24-sexies, la sanzione amministrativa della confisca obbligatoria dei ciclomotori o motoveicoli nelle ipotesi di violazioni degli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 e, nei casi in cui la violazione sia finalizzata ad un reato e disponendo, pertanto, l'applicazione di tale grave sanzione a tutti i casi indicati nei citati articoli (numero di persone trasportabili, trasporto oggetti sui ciclomotori, modalita' di uso del casco e dei modi di condurre il veicolo e cosi' via). Questo giudice, riportandosi parzialmente alle argomentazioni espresse dal giudice di pace di Napoli sez. II, con ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale del 23 dicembre 2005, ritiene che, nel caso di specie, la confisca obbligatoria introdotta dalla citata legge n. 168/2005 non sia conforme alla Costituzione, ragione per cui intende sollevare, come in effetti solleva sul punto, incidente di costituzionalita' per i seguenti motivi: sulla non manifesta infondatezza: la sanzione amministrativa disposta con l'art. 213, comma 2-sexies della legge n. 168/2005 e' in palese contrasto con l'art. 3 della Costituzione, per aperta violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalita' della sanzione, e per la disparita' di trattamento tra le violazioni al c.d.s., commesse dai ciclomotori e quelle (che in alcuni casi coincidono) commesse dagli autoveicoli. L'art. 3 della Costituzione, infatti, statuisce al comma 1 che «Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali» e, di conseguenza, sancisce al comma 2 che: «E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese». Premesso, infatti, che l'art. 20 della legge n. 689/1981 ai commi 3 e 4 ha introdotto il concetto della confisca amministrativa dichiarandola facoltativa od obbligatoria a seconda delle varie ipotesi, lo scrivente giudice ritiene che il contenuto afflittivo della disposizione impugnata, risieda piu' nella sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, conseguente alla violazione dell'art. 186, comma 2 c.d.s., che in quella prevista dall'art. 213 comma 2-sexies c.d.s., per cui, risulterebbe violato il citato art. 3 della Costituzione, per la disparita' di trattamento della sanzione applicata ex art. 186 c.d.s. al conducente di una autovettura e quella ulteriore, in caso di medesima violazione (art. 186 c.d.s.) prevista ed applicata dall'art. 213, comma 2-sexies c.d.s. per il conducente di un ciclomotore. L'adita Corte costituzionale infatti, con le proprie ordinanze nn. 58/1999, 297/1998 con la sentenza n. 313/1995 e quella n. 144/2001 ha sempre confermato il principio per il quale «uno scrutinio che direttamente investa il merito delle scelte sanzionate dal Legislatore e' possibile solo ove l'opzione normativa contrasti in modo manifesto con il canone della ragionevolezza, vale a dire si appalesi, in concreto, come espressione di un uso distorto della discrezionalita». Il Legislatore, invece, nel promulgare la legge n. 168/2005 non ha in alcun modo tenuto conto dell'auspicio espresso piu' volte all'adita Corte costituzionale dalla estrema necessita' di «rimodellare il sistema della confisca stabilendo alcuni canoni essenziali al fine di evitare che l'applicazione giudiziale della sanzione amministrativa accesssoria produca disparita' di trattamento» (Corte costituzionale, sentenze nn. 349/1997 e 435/1991). Nei rapporti, infatti, con la pubblica amministrazione, non e' in alcun modo ammissibile una disparita' di trattamento tra chi conduce una moto o ciclomotore e chi guida un autoveicolo e, soprattutto, in presenza di violazioni e trasgressioni relative agli stessi articoli del c.d.s., con l'evidente risultato che, nel caso di uso del veicolo per commettere un reato, la privazione della disponibilita' del veicolo avra' luogo solo se esso avra' due e non quattro ruote. Per tale argomentazione questo giudice, prima di esaminare il merito dell'opposizione proposta, ritiene assolutamente rilevante che venga esaminata la non manifesta infondatezza della ritenuta incostituzionalita' dell'art. 213, comma 2-sexies del c.d.s., introdotto dalla legge di conversione del d.l. n. 115/2005, legge n. 168/2005 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2005.