IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato, a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 21 dicembre 2004 la seguente ordinanza nella causa civile di primo grado recante il n. 300-C R.G.2004, promossa da Orilia Massimo residente in Cairo Montenotte (Savona). Contro Polizia Municipale di Cairo Montenotte (Savona), in persona del Sindaco pro tempore, avente ad oggetto: opposizione a verbale di accertamento. In fatto Con ricorso depositato in data 3 agosto 2004, il ricorrente proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento, elevato in data 19 maggio 2004 dalla Polizia Municipale di Cairo Montenotte, per violazione dell'art. 142, comma 8 c.d.s., con conseguente irrogazione della sanzione pecuniaria di euro 135,55 (oltre euro 7,00 per spese accessorie e di notificazione). Parte ricorrente all'udienza del 21 dicembre 2004, insisteva nelle eccezioni di illegittimita' costituzionale dell'art. 126-bis del c.d.s. per evidente contrasto con gli artt. 3, 24, 27 della Costituzione, laddove l'articolo stesso al comma 2 prevede che nel caso di mancata identificazione del conducente del veicolo la segnalazione deve essere fatta al proprietario del veicolo stesso, salvo che il medesimo non comunichi i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Nel merito, parte ricorrente sosteneva nel ricorso la nullita' del verbale di accertamento sia in quanto mancante della data di redazione, sia per la mancata contestazione immediata dell'infrazione, pur non sussistendo nella fattispecie i casi di impossibilita' previsti dalla legge; in relazione al sostenuto secondo motivo di nullita', il ricorrente affermava, inoltre, che i motivi della mancata contestazione immediata indicati nel verbale fossero mera clausola di stile, non pertinenti al caso specifico. Concludeva, pertanto, per la sospensione del giudizio e trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, previa sospensione dell'esecutorieta' del provvedimento opposto, e nel merito per l'annullamento del verbale impugnato. I n d i r i t t o Nel caso in esame il collegamento giuridico tra la questione da giudicare e la norma ritenuta incostituzionale appare evidente; infatti, ove si ritenesse che l'art. 126-bis, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), introdotto dall'art. 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214 fosse conforme alla Costituzione, si dovrebbe applicare, rigettando il ricorso, anche la sanzione accessoria della perdita di due punti dalla patente di guida dell'opponente, responsabile in solido; mentre in caso contrario, e sempre nel caso di rigetto del ricorso, il ricorrente sarebbe solamente sanzionato con il versamento della sanzione amministrativa pecuniaria, senza decurtazione dei punti di patente. In aderenza a quanto eccepito da parte ricorrente, sussistono fondati motivi per dubitare della legittimita' costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, del c.d.s., introdotto dall'art. 7 del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214. Infatti: la normativa introdotta dall'art. 126-bis del c.d.s. appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione nel quale viene affermata l'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Vi sarebbe infatti disparita' di trattamento tra proprietari di autovettura nel caso in cui il proprietario stesso dell'autovettura non sia in possesso della patente di guida, ovvero proprietario dell'autoveicolo sia una societa' con personalita' giuridica: in queste ultima ipotesi e' da ritenere, infatti, non sia applicabile la sanzione della decurtazione dei punti di patente, nei confronti del legale rappresentante o di un suo delegato che non possono considerarsi proprietari del veicolo. Inoltre se appare legittima la disposizione che prevede la solidarita' passiva per le sanzioni pecuniarie, e' da ritenere invece fondato il dubbio di legittimita' costituzionale dell'art. 126-bis del c.d.s. nel quale e' prevista la possibile irrogazione di sanzioni personali amministrative creando una sorta di responsabilita' oggettiva, in contrasto con l'art. 27 della Costituzione che sancisce la personalita' della responsabilita' penale e da ritenere estensibile a tutte le violazione per le quali siano previste sanzioni che vadano a colpire la persona. E' da ritenere inoltre che l'art. 126-bis del c.d.s., imponendo al proprietario del veicolo di indicare le generalita' del conducente, qualora lo stesso non sia stato identificato, si ponga in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, costituendo una compressione al diritto di difesa in quanto viola il diritto di tacere, a non essere costretti ad agire contro se stessi, principio che appare consolidato nel nostro ordinamento giuridico. In particolare se il proprietario fosse stato alla guida del proprio veicolo al momento dell'accertamento dell'infrazione non immediatamente contestata, sarebbe obbligato a confessare la propria responsabilita', con violazione dei principi sopra richiamati e garantiti dall'art. 24 della Costituzione.