IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunciato,  a scioglimento della riserva di cui all'udienza
del  21  dicembre  2004  la  seguente ordinanza nella causa civile di
primo  grado recante il n. 300-C R.G.2004, promossa da Orilia Massimo
residente in Cairo Montenotte (Savona).
    Contro  Polizia  Municipale  di  Cairo  Montenotte  (Savona),  in
persona  del  Sindaco  pro  tempore, avente ad oggetto: opposizione a
verbale di accertamento.

                              In fatto

    Con  ricorso  depositato  in  data  3  agosto 2004, il ricorrente
proponeva  opposizione avverso il verbale di accertamento, elevato in
data 19 maggio 2004 dalla Polizia Municipale di Cairo Montenotte, per
violazione dell'art. 142, comma 8 c.d.s., con conseguente irrogazione
della  sanzione  pecuniaria di euro 135,55 (oltre euro 7,00 per spese
accessorie e di notificazione).
    Parte  ricorrente  all'udienza  del  21  dicembre 2004, insisteva
nelle  eccezioni  di  illegittimita' costituzionale dell'art. 126-bis
del  c.d.s.  per  evidente  contrasto  con  gli artt. 3, 24, 27 della
Costituzione,  laddove  l'articolo  stesso al comma 2 prevede che nel
caso  di  mancata  identificazione  del  conducente  del  veicolo  la
segnalazione  deve  essere  fatta al proprietario del veicolo stesso,
salvo  che il medesimo non comunichi i dati personali e della patente
del conducente al momento della commessa violazione.
    Nel  merito,  parte  ricorrente sosteneva nel ricorso la nullita'
del  verbale  di  accertamento  sia  in quanto mancante della data di
redazione,    sia    per    la    mancata   contestazione   immediata
dell'infrazione,  pur  non  sussistendo  nella  fattispecie i casi di
impossibilita'  previsti  dalla  legge;  in  relazione  al  sostenuto
secondo  motivo  di nullita', il ricorrente affermava, inoltre, che i
motivi  della  mancata  contestazione  immediata indicati nel verbale
fossero mera clausola di stile, non pertinenti al caso specifico.
    Concludeva,   pertanto,   per   la  sospensione  del  giudizio  e
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, previa sospensione
dell'esecutorieta'  del  provvedimento  opposto,  e  nel  merito  per
l'annullamento del verbale impugnato.

                         I n  d i r i t t o

    Nel  caso  in esame il collegamento giuridico tra la questione da
giudicare  e  la  norma  ritenuta  incostituzionale  appare evidente;
infatti,  ove si ritenesse che l'art. 126-bis, comma 2, del d.lgs. 30
aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), introdotto dall'art. 7 del
decreto-legge  27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella
legge  1° agosto  2003,  n. 214  fosse conforme alla Costituzione, si
dovrebbe   applicare,   rigettando  il  ricorso,  anche  la  sanzione
accessoria  della  perdita  di  due  punti  dalla  patente  di  guida
dell'opponente,  responsabile  in solido; mentre in caso contrario, e
sempre  nel  caso  di  rigetto  del  ricorso,  il  ricorrente sarebbe
solamente  sanzionato con il versamento della sanzione amministrativa
pecuniaria, senza decurtazione dei punti di patente.
    In  aderenza  a  quanto  eccepito da parte ricorrente, sussistono
fondati   motivi   per  dubitare  della  legittimita'  costituzionale
dell'art.  126-bis,  comma  2, del c.d.s., introdotto dall'art. 7 del
d.l.  27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1°
agosto 2003, n. 214.
    Infatti:  la  normativa  introdotta  dall'art. 126-bis del c.d.s.
appare  in  contrasto con l'art. 3 della Costituzione nel quale viene
affermata  l'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Vi sarebbe
infatti  disparita' di trattamento tra proprietari di autovettura nel
caso  in  cui  il  proprietario  stesso  dell'autovettura  non sia in
possesso della patente di guida, ovvero proprietario dell'autoveicolo
sia una societa' con personalita' giuridica: in queste ultima ipotesi
e'  da  ritenere,  infatti,  non  sia  applicabile  la sanzione della
decurtazione   dei   punti  di  patente,  nei  confronti  del  legale
rappresentante  o  di  un  suo  delegato che non possono considerarsi
proprietari del veicolo.
    Inoltre  se  appare  legittima  la  disposizione  che  prevede la
solidarita' passiva per le sanzioni pecuniarie, e' da ritenere invece
fondato  il  dubbio  di legittimita' costituzionale dell'art. 126-bis
del c.d.s. nel quale e' prevista la possibile irrogazione di sanzioni
personali   amministrative   creando  una  sorta  di  responsabilita'
oggettiva, in contrasto con l'art. 27 della Costituzione che sancisce
la   personalita'   della   responsabilita'   penale  e  da  ritenere
estensibile  a  tutte  le  violazione  per  le  quali  siano previste
sanzioni che vadano a colpire la persona.
    E'  da  ritenere inoltre che l'art. 126-bis del c.d.s., imponendo
al   proprietario   del   veicolo  di  indicare  le  generalita'  del
conducente, qualora lo stesso non sia stato identificato, si ponga in
contrasto   con   l'art. 24   della   Costituzione,  costituendo  una
compressione  al  diritto  di  difesa  in  quanto viola il diritto di
tacere,  a  non essere costretti ad agire contro se stessi, principio
che   appare   consolidato   nel  nostro  ordinamento  giuridico.  In
particolare  se  il  proprietario  fosse stato alla guida del proprio
veicolo    al    momento    dell'accertamento   dell'infrazione   non
immediatamente  contestata, sarebbe obbligato a confessare la propria
responsabilita',  con  violazione  dei  principi  sopra  richiamati e
garantiti dall'art. 24 della Costituzione.