IL GIUDICE DI PACE Ha emesso la seguente ordinanza di remissione alla Corte costituzionale nel procedimento penale a carico di Zappavigna Maria Rosa - imputata per il reato p. e p. dall'art. 581 c.p.; Vista la richiesta formulata dalla difesa dell'imputata di sospendere il presente procedimento e di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale perche' l'art. 20 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 sarebbe in contrasto con l'art. 24 della Costituzione; Rilevato che il giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale in quanto il mancato avviso della facolta' di richiedere l'oblazione priverebbe l'imputata di un importante strumento di difesa previsto dal punto 6) dell'art. 29 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274: Ritenuto che la questione sollevata (incostituzionalita' dell'art. 20 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 nella parte in cui non prevede come requisito necessario del decreto di citazione a giudizio l'avviso all'imputata della facolta' di presentare domanda di oblazione) non e' manifestamente infondata in quanto incide sul corretto e completo esercizio del diritto di difesa: visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; considerato che il reato per cui si procede e' oggetto di oblazione.