IL GIUDICE DI PACE

    Ha   emesso  la  seguente  ordinanza  di  remissione  alla  Corte
costituzionale  nel  procedimento  penale  a  carico  di  1) Esposito
Roberto  nato a Cosenza il 9 maggio 1965 residente a San Luca (Reggio
Calabria)  in  via  Potamia n. 70 - libero; 2) Mammoliti Maria nata a
Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria) il 27 novembre 1970 residente
a  San Luca (Reggio Calabria) in via Potamia n. 70 - libera; imputati
per  il  reato  p.  e p. di cui all'art. 731 c.p.; assistiti e difesi
dall'avv.  di  fiducia  Bruno  Pezzano  del  Foro  di  Locri  (Reggio
Calabria)  con  studio  in  Locri  (Reggio Calabria) alla via Nosside
n. 10.
    Il  difensore  di fiducia eccepisce la nullita' della citazione a
giudizio per mancato avviso agli imputati della facolta' di avvalersi
della   oblazione  per  il  reato  loro  contestato.  Tale  mancanza,
indubbiamente,  e'  un'omissione destinata ad incidere sul diritto di
difesa dell'imputato e la relativa lacuna non puo' essere colmata dal
giudice in udienza con l'avviso orale che potrebbe essere da lui dato
agli imputati stessi.
    Peraltro  e'  un  requisito che incide sullo stesso contenuto del
decreto,  condizionando il corretto esercizio dell'azione penale e il
regolare installarsi del rapporto processuale.
    Una diversa soluzione esporrebbe la norma che si pretende viziata
a  dubbi  di  costituzionalita',  considerato  che  la  stessa  Corte
costituzionale  con  sentenza  n. 497 dell'11 dicembre 1995 dichiaro'
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 555 c.p.p. nella parte in
cui non prevedeva la nullita' del decreto di citazione a giudizio per
mancata  o  insufficiente  indicazione del requisito relativo proprio
all'avviso   all'imputato   della   facolta'   di   chiedere  i  riti
alternativi, o presentare domanda di oblazione.