IL GIUDICE DI PACE Ha emesso la seguente ordinanza di remissione alla Corte costituzionale nel procedimento penale a carico di 1) Esposito Roberto nato a Cosenza il 9 maggio 1965 residente a San Luca (Reggio Calabria) in via Potamia n. 70 - libero; 2) Mammoliti Maria nata a Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria) il 27 novembre 1970 residente a San Luca (Reggio Calabria) in via Potamia n. 70 - libera; imputati per il reato p. e p. di cui all'art. 731 c.p.; assistiti e difesi dall'avv. di fiducia Bruno Pezzano del Foro di Locri (Reggio Calabria) con studio in Locri (Reggio Calabria) alla via Nosside n. 10. Il difensore di fiducia eccepisce la nullita' della citazione a giudizio per mancato avviso agli imputati della facolta' di avvalersi della oblazione per il reato loro contestato. Tale mancanza, indubbiamente, e' un'omissione destinata ad incidere sul diritto di difesa dell'imputato e la relativa lacuna non puo' essere colmata dal giudice in udienza con l'avviso orale che potrebbe essere da lui dato agli imputati stessi. Peraltro e' un requisito che incide sullo stesso contenuto del decreto, condizionando il corretto esercizio dell'azione penale e il regolare installarsi del rapporto processuale. Una diversa soluzione esporrebbe la norma che si pretende viziata a dubbi di costituzionalita', considerato che la stessa Corte costituzionale con sentenza n. 497 dell'11 dicembre 1995 dichiaro' l'illegittimita' costituzionale dell'art. 555 c.p.p. nella parte in cui non prevedeva la nullita' del decreto di citazione a giudizio per mancata o insufficiente indicazione del requisito relativo proprio all'avviso all'imputato della facolta' di chiedere i riti alternativi, o presentare domanda di oblazione.