IL GIUDICE DI PACE

    Esaminata  la  richiesta  della  difesa  dell'opponente,  volta a
provocare  la  trasmissione  degli atti alla Corte costituzionale per
veder riconosciuta l'illegittimita' dell'art. 126-bis, comma 2 d.lgs.
n. 205/1992,  con  la  contestuale sospensione del processo in corso;
ritenuto  che  ricorrono  i  presupposti previsti dall'art. 23, legge
n. 87/1953   ed   in   particolare  che  la  sollevata  eccezione  di
legittimita'   costituzionale   e'  fondata  in  quanto  detta  norma
prevedendo  che  «nel  caso  di  mancata identificazione di questi il
proprietario  del  veicolo,  entro trenta giorni dalla richiesta deve
fornire  all'organo  di Polizia che procede, i dati personali e della
patente  del  conducente  al momento della commessa violazione. Se il
proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale
rappresentante o un suo delegato e' tenuto a fornire gli stessi dati,
entro  lo  stesso  termine,  all'organo di Polizia che procede. Se il
proprietario  del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico
la  sanzione  prevista  dall'art. 180, comma 8» contrasta palesemente
con gli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione:
        con  l'art. 2 della Costituzione perche' limita il diritto di
liberta' e di autodeterminazione;
        con    l'art. 3   Cost.   perche'   introduce   una   vistosa
discriminazione  tra  soggetti  abbienti  e  meno  abbienti. Infatti,
l'inottemperanza  a quanto disposto dall'art. 126-bis, comma 2 c.d.s.
comporta  l'applicazione  dell'art. 180,  comma  8  c.d.s.  ed i meno
abbienti  si troveranno in seria difficolta' se non addirittura nella
impossibilita'  di  pagare  la sanzione, la cui entita' e' tutt'altro
che contenuta e quindi non accessibile a tutti, costringendo, in ogni
caso,  a  fornire  il  nominativo  del trasgressore, anche in maniera
mendace;
        con  l'art. 24 Cost. perche', in conseguenza di quanto sopra,
indebitamente  comprime  il  ricorso  alla  tutela giurisdizionale e,
quindi, il diritto di difesa.
    L'art. 2  della  Cost.  afferma  che  la  Repubblica  riconosce e
garantisce  i  diritti  inviolabili  dell'uomo;  l'art. 3 afferma che
tutti  i  cittadini hanno pari dignita' sociale e sono uguali davanti
alla  legge;  per  l'art. 24  tutti  possono agire in giudizio per la
tutela dei propri diritti ed interessi legittimi.
    E'  evidente  che  tale norma si appalesi viziata di legittimita'
costituzionale  e  non  sia neppure conforme ai principi codicistici;
non  essendo,  infatti,  previsto  che siano annotati gli spostamenti
effettuati dal veicolo ne' che siano identificati i conducenti che di
volta  in  volta  si  alternano  alla  guida  del mezzo, non si puo',
conseguentemente  pretendere che l'intestatario del mezzo fornisca le
indicazioni   per   la   decurtazione   dei  punti  conseguente  alla
violazione,  pena  ulteriore  sanzione  amministrativa.  Pertanto, si
ritiene  che  la  previsione  relativa all'indicazione incondizionata
dell'autore  di  una infrazione stradale sia illegittima limitando il
diritto   di   liberta'   e  di  autodeterminazione.  Solo  nei  casi
espressamente  previsti  e  disciplinati con i quali sia obbligatoria
l'annotazione  degli  spostamenti  e/o  degli  orari  (tachigrafi per
autocarri,  autovettura da noleggio, ecc.) si potra' richiedere, pena
ulteriore   sanzione,   e,   conseguentemente  imporre  l'obbligo  di
comunicare  tutte  le  notizie  utili per risalire al soggetto che ha
materialmente  commesso  la  violazione.  Se  e'  vero  che  la Corte
costituzionale  con  la  sentenza n. 27/2005 ha affermato l'esistenza
del  principio  di  personalita'  della  responsabilita' anche per le
sanzioni  amministrative  personali  e'  tuttavia  possibile fare una
distinzione  tra  la  posizione  di  colui che e' il proprietario del
veicolo  e che omette del tutto di comunicare i dati del trasgressore
e  la  posizione del proprietario che confessa di non essere in grado
di  fornire  i  dati richiesti, vuoi perche' non ricorda vuoi perche'
non  e'  a  conoscenza  di  colui  che  al  momento  della violazione
conduceva il veicolo.
    A  livello interpretativo sarebbe giusto che la condotta omissiva
«pura»,  ossia la mancanza di qualsivoglia risposta, fosse oggetto di
sanzione e non la risposta priva delle segnalazioni richieste.
    In  questo  secondo  caso,  l'irrogazione  della sanzione sarebbe
incostituzionale  in  quanto  la legge imporrebbe al proprietario del
veicolo  una  dichiarazione  che,  per  i  motivi suesposti, non puo'
rendere.
    Ad  impossibilia  nemo  tenetur e tale sarebbe il contenuto della
dichiarazione  da  cui non possono certamente derivare le conseguenze
sanzionatorie previste dall'art. 180, comma 8 c.d.s.
    Infatti,  il proprietario puo' comunicare l'identita' di colui al
quale  ha  affidato il veicolo ma non quella del trasgressore, se non
e'  stato  presente  al fatto. Il diritto di difesa e' inviolabile ma
con  questo  sistema «la confessione» del proprietario costituisce la
prova  principale  che  serve ad identificare il colpevole: tuttavia,
questa  dichiarazione,  non  suffragata  da  altre prove circa la sua
fondatezza  e  credibilita', lede il principio di ragionevolezza e di
garanzia del diritto di difesa dell'incolpato.
    Su  quale  credibilita'  e  fondatezza lo Stato pone a carico del
cittadino  una  sanzione:  in  buona  sostanza,  lo  Stato obbliga il
cittadino  a fornire l'identita' del trasgressore, chiunque esso sia,
anche,  quindi,  di fantasia; in caso contrario sara' soggetto ad una
sanzione  assai  onerosa  di  almeno  euro  357,00.  Pertanto,  o  il
trasgressore non ha problemi economici e non si vedra' mai detratti i
punti  dalla  patente  di guida, poiche' la sua condotta omissiva gli
comporta  la sola sanzione pecuniaria oppure attribuisce a persona di
sua  scelta  (vedi  nonno,  padre,  amico,  ecc.) la violazione: e la
scelta puo' essere casuale o mirata.
    Il  censo  e  la dichiarazione «impossibile» del proprietario del
veicolo  non possono sicuramente essere alla base dell'applicabilita'
di una norma.
    Il   rilievo   di  incostituzionalita'  e'  diretto  a  censurare
l'equiparazione,  sotto  il  profilo delle conseguenze sanzionatorie,
del  contegno  di chi abbia omesso di comunicare del tutto i dati del
trasgressore  e della condotta di chi confessi di non essere in grado
di  fornire  i  dati richiesti vuoi perche' non ricorda, vuoi perche'
non  e'  a  conoscenza  di  colui  che  al  momento  della violazione
conduceva il veicolo.