IL GIUDICE DI PACE Esaminata la richiesta della difesa dell'opponente, volta a provocare la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per veder riconosciuta l'illegittimita' dell'art. 126-bis, comma 2 d.lgs. n. 205/1992, con la contestuale sospensione del processo in corso; ritenuto che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 23, legge n. 87/1953 ed in particolare che la sollevata eccezione di legittimita' costituzionale e' fondata in quanto detta norma prevedendo che «nel caso di mancata identificazione di questi il proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla richiesta deve fornire all'organo di Polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato e' tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di Polizia che procede. Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall'art. 180, comma 8» contrasta palesemente con gli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione: con l'art. 2 della Costituzione perche' limita il diritto di liberta' e di autodeterminazione; con l'art. 3 Cost. perche' introduce una vistosa discriminazione tra soggetti abbienti e meno abbienti. Infatti, l'inottemperanza a quanto disposto dall'art. 126-bis, comma 2 c.d.s. comporta l'applicazione dell'art. 180, comma 8 c.d.s. ed i meno abbienti si troveranno in seria difficolta' se non addirittura nella impossibilita' di pagare la sanzione, la cui entita' e' tutt'altro che contenuta e quindi non accessibile a tutti, costringendo, in ogni caso, a fornire il nominativo del trasgressore, anche in maniera mendace; con l'art. 24 Cost. perche', in conseguenza di quanto sopra, indebitamente comprime il ricorso alla tutela giurisdizionale e, quindi, il diritto di difesa. L'art. 2 della Cost. afferma che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo; l'art. 3 afferma che tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono uguali davanti alla legge; per l'art. 24 tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi. E' evidente che tale norma si appalesi viziata di legittimita' costituzionale e non sia neppure conforme ai principi codicistici; non essendo, infatti, previsto che siano annotati gli spostamenti effettuati dal veicolo ne' che siano identificati i conducenti che di volta in volta si alternano alla guida del mezzo, non si puo', conseguentemente pretendere che l'intestatario del mezzo fornisca le indicazioni per la decurtazione dei punti conseguente alla violazione, pena ulteriore sanzione amministrativa. Pertanto, si ritiene che la previsione relativa all'indicazione incondizionata dell'autore di una infrazione stradale sia illegittima limitando il diritto di liberta' e di autodeterminazione. Solo nei casi espressamente previsti e disciplinati con i quali sia obbligatoria l'annotazione degli spostamenti e/o degli orari (tachigrafi per autocarri, autovettura da noleggio, ecc.) si potra' richiedere, pena ulteriore sanzione, e, conseguentemente imporre l'obbligo di comunicare tutte le notizie utili per risalire al soggetto che ha materialmente commesso la violazione. Se e' vero che la Corte costituzionale con la sentenza n. 27/2005 ha affermato l'esistenza del principio di personalita' della responsabilita' anche per le sanzioni amministrative personali e' tuttavia possibile fare una distinzione tra la posizione di colui che e' il proprietario del veicolo e che omette del tutto di comunicare i dati del trasgressore e la posizione del proprietario che confessa di non essere in grado di fornire i dati richiesti, vuoi perche' non ricorda vuoi perche' non e' a conoscenza di colui che al momento della violazione conduceva il veicolo. A livello interpretativo sarebbe giusto che la condotta omissiva «pura», ossia la mancanza di qualsivoglia risposta, fosse oggetto di sanzione e non la risposta priva delle segnalazioni richieste. In questo secondo caso, l'irrogazione della sanzione sarebbe incostituzionale in quanto la legge imporrebbe al proprietario del veicolo una dichiarazione che, per i motivi suesposti, non puo' rendere. Ad impossibilia nemo tenetur e tale sarebbe il contenuto della dichiarazione da cui non possono certamente derivare le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 180, comma 8 c.d.s. Infatti, il proprietario puo' comunicare l'identita' di colui al quale ha affidato il veicolo ma non quella del trasgressore, se non e' stato presente al fatto. Il diritto di difesa e' inviolabile ma con questo sistema «la confessione» del proprietario costituisce la prova principale che serve ad identificare il colpevole: tuttavia, questa dichiarazione, non suffragata da altre prove circa la sua fondatezza e credibilita', lede il principio di ragionevolezza e di garanzia del diritto di difesa dell'incolpato. Su quale credibilita' e fondatezza lo Stato pone a carico del cittadino una sanzione: in buona sostanza, lo Stato obbliga il cittadino a fornire l'identita' del trasgressore, chiunque esso sia, anche, quindi, di fantasia; in caso contrario sara' soggetto ad una sanzione assai onerosa di almeno euro 357,00. Pertanto, o il trasgressore non ha problemi economici e non si vedra' mai detratti i punti dalla patente di guida, poiche' la sua condotta omissiva gli comporta la sola sanzione pecuniaria oppure attribuisce a persona di sua scelta (vedi nonno, padre, amico, ecc.) la violazione: e la scelta puo' essere casuale o mirata. Il censo e la dichiarazione «impossibile» del proprietario del veicolo non possono sicuramente essere alla base dell'applicabilita' di una norma. Il rilievo di incostituzionalita' e' diretto a censurare l'equiparazione, sotto il profilo delle conseguenze sanzionatorie, del contegno di chi abbia omesso di comunicare del tutto i dati del trasgressore e della condotta di chi confessi di non essere in grado di fornire i dati richiesti vuoi perche' non ricorda, vuoi perche' non e' a conoscenza di colui che al momento della violazione conduceva il veicolo.