LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    Ha  emesso  la  seguente ordinanza sul ricorso n. 547/2001 R.G.R.
introdotto  da  Rabbito  Corrado  nato  a Calascibetta il 25 dicembre
1939,  c.f.  RBB  CRD 39T25 B381F, e residente in Enna via Basilicata
n. 9,  dottore  commercialista  -  iscritto  al n. 9 dell'Albo tenuto
dall'Ordine  dei Dottori Commercialisti della Provincia di Enna - con
studio in Enna via Roma, 353.
    Contro  l'Agenzia  delle Entrate, Centro di servizi delle imposte
dirette e indirette di Palermo e la Direzione regionale delle Entrate
della  Sicilia, sezione staccata di Enna, avverso il mancato rimborso
n. 02506BC027351/2 IRAP corrisposta negli anni d'imposta 1998 e 1999.
    Sentito nessuno dei rappresentanti delle parti perche' assenti.
    Udito il relatore dott. Salvatore Umberto Lo Grasso.

                              In fatto

    Con  istanza  trasmessa  in  data  16  marzo  2001 alla Direzione
regionale  delle Entrate, sezione staccata di Enna, all'Agenzia delle
Entrate,  al  Centro  di servizi delle imposte dirette e indirette di
Palermo,    all'Assessorato   regionale   Bilancio   e   Finanze   il
sottoscritto,  ha  chiesto,  ai  sensi  dell'art. 38  del  d.P.R.  29
settembre  1973,  n. 602, il rimborso delle imposte per l'anno 1999 a
titolo  di  IRAP,  la  somma  di ". 17.235.000; a titolo di saldo per
l'anno 1998 ". 3.988.000 e a titolo di saldo per il 1999 ". 2.487.000
versate  in  sede di auto liquidazione, sostenendo la non debenza per
incostituzionalita' della norma istitutiva del tributo.
    Che  l'agenzia  delle  Entrate,  Centro  di servizi delle imposte
dirette  e  indirette  di  Palermo  con risposta del 9 aprile 2001 ha
respinto  l'istanza  di  rimborso n. 02506BC027351/2 del contribuente
con  ampia  motivazione  sostenendo  la  legittimita' e la fondatezza
dell'obbligazione  tributaria in linea, con i principi costituzionali
e  con  l'indirizzo  del  federalismo fiscale che, ha attribuito agli
Enti  locali  poteri  di  spesa  e  di  imposizione,  nonche' con gli
interessi prevalenti di difesa dell'economia nazionale.
    Il contribuente, ricevuta la comunicazione di diniego al rimborso
dell'imposta  versata  e  con  le indicazioni contenute nella stessa,
introduceva  ricorso  reiterando  la  richiesta  delle somme versate,
oltre   interessi,   poiche'  riteneva  non  dovuto  il  tributo  per
illegittimita' in violazione degli artt. 3, 23, 35, 53, 76 e 77 della
Costituzione italiana.
    Il  ricorrente,  esercente  attivita'  di dottore commercialista,
faceva osservare che il tributo:
        1) viola  gli  artt. 3  e  53  in  quanto,  illegittimamente,
equipara l'esercizio di arti e professioni all'esercizio di impresa;
        2) viola  gli  artt. 76  e  77  in quanto aggrava il prelievo
tributario  in  capo  ai percettori di reddito di lavoro autonomo, in
contrasto  con  l'art.  143,  comma  1  della legge delega che recita
espressamente  «il  governo della Repubblica e' delegato ad emanare i
decreti  al  fine  di  ridurre  il  costo  del  lavoro  e il prelievo
complessivo,  che  grava  sui redditi di lavoro autonomo nel rispetto
dei principi costituzionali uno o piu' decreti legislativi»;
        3) viola   l'art. 35   in   quanto  non  esclude  dalla  base
imponibile   il   costo   del   lavoro,   sia   esso  dipendente  che
parasubordinato,  favorendo  l'investimento  in  beni  strumentali  a
scapito dell'investimento nel fattore lavoro, non considerando che il
tributo colpisce il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette;
        4) viola  l'art. 3  in  quando,  avendo  l'IRAP sostituito il
contributo al Servizio sanitario nazionale, precedentemente pagato da
tutti  i contribuenti, pone un tale onere solo su alcune categorie di
cittadini.
    Il  ricorrente  concludeva, previa dichiarazione di non manifesta
infondatezza  delle  eccezioni  di  illegittimita'  costituzionale  e
conseguente trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con la
richiesta  di dichiarazione, in accoglimento del ricorso, del diritto
al  rimborso della somma versata oltre gli interessi, con la condanna
dell'Amministrazione    finanziaria    al   pagamento   delle   spese
processuali.
    La  Direzione  regionale delle Entrate per la Sicilia, Ufficio di
Enna,  si  costituiva  in  giudizio con nota del 17 luglio 2001 prot.
3720/Rep.  II°  / Imposte e, contestava in toto le argomentazioni del
ricorrente.  La  stessa  Direzione  regionale  faceva  osservare  che
l'IRAP,  nel  colpire  tutte  le attivita' produttive, ha tutelato il
principio  di  uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione ed ha
rispettato  il  principio della ripartizione del carico tributario in
base  alla  capacita'  contributiva, ponendo a base qualunque reddito
derivante da attivita' rivolta alla produzione di beni e servizi, con
l'applicazione   di   una   aliquota   che   determina   una  imposta
proporzionale  al  reddito  prodotto.  La  Direzione  regionale delle
Entrate, faceva osservare che il sistema tributario italiano, a norma
dell'art. 53   della   Costituzione,   e'  informato  ai  criteri  di
progressivita',  ma  cio'  non  vieta, comunque, che esistano tributi
proporzionali  o  fissi,  ne'  trovava fondamento quanto eccepito dal
ricorrente  in  merito  all'abolizione  del  contributo  del Servizio
sanitario  nazionale,  sostenendo che l'IRAP, al contrario del citato
contributo,  non  verrebbe  pagata  da  tutti  i contribuenti i quali
comunque  usufruiscono  del  S.S.N., poiche' l'IRAP colpisce tutte le
attivita'  produttive,  comprese  quelle  dell'Amministrazione  dello
Stato.
    In  merito  alla  lamentata  equiparazione  dei redditi derivanti
dall'esercizio   di   arti   e   professioni   a   quelli   derivanti
dall'esercizio  di  impresa,  la  Direzione  regionale  delle Entrate
rilevava  che la mancata previsione di imponibilita' di una categoria
di  reddito  avrebbe  comportato il mancato rispetto del principio di
cui  all'art. 3  della  Costituzione  e  che, al contrario, imponendo
l'obbligazione  tributaria  a  tutte  le  attivita' produttive, ne ha
sancito  la  costituzionalita'.  Per  quanto  riguardava  la presunta
violazione  degli  artt. 76  e  77 della Costituzione, in merito alla
quale  il  ricorrente  lamentava  il contrasto della norma istitutiva
deIl'IRAP  con  l'art. 3,  comma  143, della legge delega 23 dicembre
1996,  n. 662,  la  stessa Direzione regionale delle Entrate rilevava
che,  al  contrario,  i principi fissati con la citata legge, i quali
prevedono la semplificazione e la razionalizzazione degli adempimenti
dei  contribuenti,  la  riduzione del costo del lavoro e del prelievo
complessivo  che  grava  sui  redditi da lavoro autonomo e di impresa
minore,  risultano  rispettati,  in quanto l'abolizione di tributi di
varia  natura  ha  consentito il raggiungimento degli obiettivi sopra
descritti.  Per  tali  motivi, la D. R. E. respingeva la richiesta di
parte in quanto infondata e pertanto chiedeva il rigetto del ricorso,
con  condanna  del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai
sensi dell'art. 15, d.lgs. n. 546/1992.
    All'udienza  del  27 ottobre 1999, la Commissione si riservava di
decidere  e  successivamente,  riesaminati  gli  atti  e  sentito  il
relatore, ha emesso ordinanza.
                       Diritto e osservazioni
    Le  eccezioni  di  incostituzionalita' investono tutto il decreto
legativo  e  non  singoli  articoli,  mentre  le  argomentazioni  del
ricorrente    e    dell'ufficio    sollevano   grosse   problematiche
giuridico-fiscali, che non appaiono manifestamente infondate.
    Questa    Commissione    rimette   pertanto   la   decisione   di
costituzionalita'  dell'IRAP - d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - alla
Corte.