LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    Ha   emesso   la   seguente  ordinanza  sul  ricorso  n. 512/2005
depositato  il  7 luglio 2005, avverso silenzio rifiuto istanza rimb.
IRPEF  2002, contro Agenzia Entrate - Ufficio Tolentino, proposto dal
ricorrente  Grandinetti  Fabrizio,  via  San Pacifico, 23 - 62027 San
Severino Marche (MC), difeso da Ciciretti Antolini Maria Michela, via
Spalato n. 4 - 62100 Macerata.
    1.  -  Ha  ricorso  a  questa  Commissione  provinciale  il dott.
Fabrizio  Grandinetti,  con  atto  notificato  il  30 giugno  2005  e
depositato il 7 luglio seguente.
    1.1  -  Ha  gravato  il  rigetto, opposto dall'Amministrazione in
forma tacita, all'istanza di rimborso da lui inoltrata il 21 febbraio
2005  all'Ufficio  di  Tolentino dell'Agenzia delle Entrate, relativa
alla somma di Euro 8.423,00 prelevata per IRPEF, riferentesi all'anno
2002 sulla trattenuta obbligatoria del 20% operata sull'indennita' di
carica percepita quale Consigliere regionale delle Marche a titolo di
contributo  per  la  corresponsione  dell'assegno  vitalizio, siccome
previsto  dall'art. 3,  comma  2,  legge  reg.  Marche 13 marzo 1995,
n. 23.
    1.2  -  Ad avviso di esso ricorrente il contributo detto, essendo
diretto  a finalita' previdenziali, doveva ritenersi non sottoposto a
tassazione,   a   tenore  dell'art. 48,  comma  2,  lett. a),  d.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917.
    1.3  - Ha in particolare chiesto la condanna dell'Amministrazione
al rimborso della somma indebitamente trattenuta, oltre gli interessi
maturati  e  maturandi,  compresi  quelli  anatocistici dal giorno di
notifica del ricorso.
    2.  -  Si e' costituito l'Ufficio di Tolentino dell'Agenzia delle
Entrate, concludendo per il rigetto del ricorso.
    Ha infatti escluso la natura previdenziale dell'assegno vitalizio
previsto dall'art. 9 della legge reg. Marche n. 23/1995 in quanto:
        la   materia   previdenziale   poteva   «essere  disciplinata
esclusivamente  da  leggi  statali»  -  e  non  quindi  da  una legge
regionale   -   «operando,   al   riguardo,   una  riserva  di  legge
inderogabile:  il  potere  legislativo,  pertanto, per tutto cio' che
attiene  la  materia  previdenziale, e' di pertinenza esclusiva dello
Stato»;
        del resto il testo della normativa sull'argomento non offriva
«traccia  alcuna di elementi che diano una connotazione previdenziale
all'assegno   vitalizio  stesso»,  avendo  il  legislatore  regionale
«consapevolmente  ed opportunamente evitato di far ricorso al termine
"previdenziale"  nella  formulazione dell'art. 3, comma 2, della l.r.
n. 23/1995», senza che una corrispondente natura dell'assegno potesse
comunque desumersi;
        la  decisione  n. 289/1994  della  Corte costituzionale aveva
ribadito  che  il  trattamento di pensione erogato agli ex dipendenti
non   poteva   essere   comunque   considerato  della  stessa  natura
dell'assegno  vitalizio  spettante agli ex Parlamentari o Consiglieri
regionali:  onde  non  poteva  applicarsi  ai  due tipi di reddito lo
stesso trattamento fiscale;
        del   resto   il   legislatore   tributario  era  intervenuto
introducendo   nel  d.P.R.  n. 917/1986  l'art. 48-bis  regolante  la
«determinazione dei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente»
il  quale,  alla lettera b), dispone che «... gli assegni vitalizi di
cui   alla   presente   lettera  g)  del  comma 1  dell'art. 47  sono
assoggettati  a tassazione per la quota parte che non deriva da fonti
riferibili  a  trattenute  al percettore gia' assoggettate a ritenute
fiscali ...».
    Sicche'    «l'esclusione   dell'assegno   vitalizio   dall'ambito
previdenziale  comporta[va]  la  non applicabilita' al caso di specie
dell'art. 48, comma 2, del d.P.R. n. 917/1986 invocato ex adverso.
    3.   -   L'esame   della   controversia  va  fatto  precedere  da
un'opportuna  ricognizione  delle  fonti  disciplinanti  la  soggetta
materia.
    L'art. 3  della  legge reg. Marche n. 23/1995, dettato in tema di
«trattenute  sulla  «indennita'  di carica», al capoverso dispone che
«sull'indennita' di carica di cui all'art. 2 e' disposta altresi' una
trattenuta  obbligatoria  nella  misura del 20 per cento, a titolo di
contributo  per  la  corresponsione  dell'assegno  vitalizio,  di cui
all'art. 9».
    Il  quale  ultimo,  al  primo  comma, prevede che l'assegno detto
«compete  ai  consiglieri  regionali  cessati dal mandato che abbiano
compiuto  60  anni  di eta' e che abbiano corrisposto i contributi di
cui  ai  commi  2 e 3 dell'articolo 3 per un periodo di almeno cinque
anni  di  mandato  o  che  abbiano  esercitato  la  facolta'  di  cui
all'art. 14»  quanto  all'integrazione  del  versamento  in  caso  di
cessazione  dal  mandato  prima  del  predetto  periodo. Il capoverso
aggiunge  che  «l'assegno vitalizio, tanto nella forma diretta quanto
nella   forma   della  reversibilita'  di  cui  all'articolo  16,  e'
cumulabile,   senza  detrazione  alcuna,  con  ogni  altro  eventuale
trattamento   di   quiescenza   spettante,  a  qualsiasi  titolo,  al
consigliere   cessato   dal   mandato  o  agli  aventi  diritto  alla
reversibilita».
    La  norma  tributaria  di  riferimento,  invocata dal ricorrente,
riguarda  invece l'art. 48 del d.P.R. n. 917/1986 (cd. TUIR.) che, al
secondo  comma,  recita:  «Non  concorrono  a  formare il reddito [di
lavoro  dipendente]:  a)  i contributi versati dal datore di lavoro e
dal   lavoratore   ad   enti   o  casse  aventi  esclusivamente  fine
previdenziale o assistenziale in conformita' a disposizioni di legge,
di  contratto  collettivo  o  di  accordo  o regolamento aziendale...
omissis...».
    Al  fine di verificare se, in forza di tale ultima previsione, il
contributo  obbligatorio  contemplato  dall'art. 3  cpv.,  legge reg.
Marche  n. 23/1995  sia  o  meno  estraneo  dall'area  di imposizione
occorre  percio'  stabilire  la  finalita' previdenziale o meno dello
stesso,  attraverso  l'esame degli argomenti addotti a sostegno delle
due contrapposte opzioni dalle parti in contesa.
    3.1  - Non puo' condividersi l'affermazione dell'Amministrazione,
secondo  cui  il  testo  della  normativa  sull'argomento non offriva
«traccia  alcuna di elementi che diano una connotazione previdenziale
all'assegno vitalizio» in argomento.
    Invero,  come  si  e' visto, il capoverso dell'art. 9, legge reg.
Marche   n. 23/1995   stabilisce  il  principio  della  cumulabilita'
dell'assegno   vitalizio,   formato  con  il  contributo  di  cui  al
precedente  art. 3  cpv.,  «con  ogni  altro eventuale trattamento di
quiescenza  spettante, a qualsiasi titolo, al consigliere cessato dal
mandato  o  agli  aventi  diritto  alla  reversibilita». Il che sta a
significare  che  anche  quello  di  cui  qui  trattasi  deve  essere
considerato trattamento di quiescenza.
    Ne'  puo'  nascondersi  che,  in  ordine ad esso, le disposizioni
della  legge  regionale  che  lo  disciplinano ricalcano la struttura
propria  degli istituti previdenziali e mutuano le regole proprie dei
vari  regimi  pensionistici  (cosi'  Comm.  trib. regionale di Ancona
121/6/04  pronunciata  il 17 dicembre 2004 e depositata il 28 gennaio
2005).  In  particolare:  la  fissazione dell'eta' pensionabile e dei
requisiti  minimi  di  contribuzione (art. 9); la misura dell'assegno
proporzionato  agli  anni  di  contribuzione (art. 10); la disciplina
delle  prestazioni  di  invalidita'  (artt. 12 e 13); il regime della
perequazione automatica e della prosecuzione volontaria (art. 14), il
carattere  della  mutualita'  del  prelievo e l'obbligatorieta' delle
trattenute (art. 3 cpv.).
    Non  orientano  del  resto  in  senso contrario la brevita' della
contribuzione   -   circoscritta   a   cinque  anni  -  in  relazione
all'acquisizione  del  diritto all'assegno, la possibilita' di cumulo
con  l'attivita'  lavorativa  e la non necessita' del requisito dello
stato  di  bisogno,  che  non  costituiscono  elementi  decisivi  per
escludere  il  carattere  previdenziale dell'assegno vitalizio di cui
trattasi.
    3.2  - La stessa sentenza n. 289/1994 della Corte costituzionale,
invocata  dall'Ufficio  a sostegno della propria opzione ermeneutica,
contiene   invece   argomenti  utilizzabili  a  favore  della  natura
previdenziale   dell'assegno  di  cui  trattasi.  Essa  infatti,  pur
dovendosi    pronunciare    sulla    questione   della   legittimita'
costituzionale  o  meno  del  trattamento  tributario  degli  assegni
vitalizi  riservati ai parlamentari cessati dalla carica equiparato a
quello  della rendita vitalizia previsto dall'art. 47, comma 1, lett.
h),  d.P.R. n. 917/1986, rilevava che quello dei predetti assegni era
un  un  particolare  tipo  di  previdenza  che  aveva «trovato la sua
origine  in  una  forma  di  mutualita'  (Casse  di  previdenza per i
deputati  ed  i  senatori  istituite nel 1956) che si e' gradualmente
trasformata  in  una  forma  di  previdenza obbligatoria di carattere
pubblicistico,  conservando  peraltro un regime speciale che trova il
suo  assetto  non  nella  legge,  ma  in  regolamenti  interni  delle
Camere...».
    «L'evoluzione  che, nel corso del tempo, ha caratterizzato questa
particolare  forma  di  previdenza  -  ha  quindi  precisato la Corte
costituzionale  - ha condotto anche a configurare l'assegno vitalizio
... come istituto che, nella sua disciplina positiva, ha recepito, in
parte,  aspetti  riconducibili  al modello pensionistico e, in parte,
profili tipici del regime delle assicurazioni private».
    Anche  sulla  base  di  questi  argomenti ben puo' ritenersi che,
cosi'  come  i  regolamenti della Camera e del Senato, anche la legge
reg.  Marche n. 23/1995, nel disciplinare il trattamento indennitario
dei   Consiglieri   regionali  cessati  dalla  carica,  abbia  inteso
attribuire    natura    previdenziale    alle    trattenute   operate
all'indennita'  di  carica  in  base  alle  regole  vigenti in ordine
all'assicurazione obbligatoria di invalidita', vecchiaia e superstiti
e  necessarie  a  finanziare l'assegno vitalizio in argomento. La cui
previsione  persegue  le  stesse  finalita'  ed  utilizza le medesime
discipline  tipiche delle assicurazioni sociali quali l'oggetto della
tutela  e  gli  eventi considerati dagli artt. 9 e segg. della stessa
legge (vecchiaia, invalidita' e morte).
    3.3 - Del tutto neutro appare a questo punto l'argomento relativo
all'art. 48-bis  d.P.R. n. 917/1986: nel senso che, nella vigenza del
regime  posto  da  tale  norma,  se le trattenute non sono soggette a
ritenute  fiscali,  le  quote  dell'assegno  vitalizio  che da queste
derivano saranno soggette a tassazione.
    4.  -  Cosi'  posta  la  finalita' previdenziale della trattenuta
pretesa  dall'art. 3 cpv., legge reg. Marche n. 23/1995, va esaminata
l'obbiezione   posta  dall'Ufficio,  secondo  cui  vi  sarebbe  nella
soggetta  materia  una  riserva  di legge inderogabile a favore dello
Stato.
    Detta   riserva,   che   non   si   rinviene  nell'art. 38  della
Costituzione  -  ove  ci  si  limita  ad  affermare  che  ai  compiti
previdenziali  enunciati  nell'articolo  stesso «provvedono organi ed
istituti  predisposti  o  integrati  dallo  Stato»  (comma 4),  senza
peraltro  escludere altre competenze -, pare ora evidente dalla nuova
formulazione  del  successivo  art. 117,  disposta  dall'art. 3 della
legge costituzionale n. 3/2001, che prevede la legislazione esclusiva
dello   Stato,  fra  l'altro,  in  materia  di  «previdenza  sociale»
(comma 2, lett. o).
    4.1  -  Al  lume  di  tale  novella  si  pone  percio'  come  non
manifestamente  infondato  il  dubbio  della persistente legittimita'
costituzionale  dell'art. 3  cpv,  legge  reg. Marche n. 23/1995, che
dispone la trattenuta sull'indennita' di carica di cui qui si tratta,
per   le  finalita'  previdenziali  che  si  sono  esaminate,  e  del
successivo   art. 9,  che  prevede  l'assegno  vitalizio,  di  natura
previdenziale.
    4.2  -  La  questione  appare  altresi'  rilevante in ordine alla
decisione della presente controversia, posto che:
        ove  le  norme dette fossero ancora legittime, la trattenuta,
in  quanto diretta a finanziare un trattamento previdenziale, sarebbe
immune da prelievo tributario a mente dell'invocato art. 48, comma 2,
d.P.R. n. 917/1986;
        qualora  invece  le  disposizioni  di  cui  trattasi  fossero
dichiarate incompatibili con il novellato precetto costituzionale, la
trattenuta   dovrebbe   essere   restituita   all'avente   diritto  e
rientrerebbe   quindi   negli   emolumenti  retributivi  soggetti  ad
imposizione.
    Ogni  diversa  soluzione  di  merito potra' costituire materia di
sentenza interpretativa da parte della Corte.
    5.  - La questione va percio' rimessa al giudice delle leggi, per
il  cennato  scrutinio  di  costituzionalita', previa sospensione del
giudizio.
    La  Corte  medesima,  a  mente  dell'art. 27,  legge  n. 87/1953,
valutera'  se,  in ipotesi di accoglimento della questione, estendere
l'eventuale  declaratoria  anche  agli  articoli successivi al 9, che
disciplinano l'istituto previdenziale di cui trattasi.