LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 512/2005 depositato il 7 luglio 2005, avverso silenzio rifiuto istanza rimb. IRPEF 2002, contro Agenzia Entrate - Ufficio Tolentino, proposto dal ricorrente Grandinetti Fabrizio, via San Pacifico, 23 - 62027 San Severino Marche (MC), difeso da Ciciretti Antolini Maria Michela, via Spalato n. 4 - 62100 Macerata. 1. - Ha ricorso a questa Commissione provinciale il dott. Fabrizio Grandinetti, con atto notificato il 30 giugno 2005 e depositato il 7 luglio seguente. 1.1 - Ha gravato il rigetto, opposto dall'Amministrazione in forma tacita, all'istanza di rimborso da lui inoltrata il 21 febbraio 2005 all'Ufficio di Tolentino dell'Agenzia delle Entrate, relativa alla somma di Euro 8.423,00 prelevata per IRPEF, riferentesi all'anno 2002 sulla trattenuta obbligatoria del 20% operata sull'indennita' di carica percepita quale Consigliere regionale delle Marche a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio, siccome previsto dall'art. 3, comma 2, legge reg. Marche 13 marzo 1995, n. 23. 1.2 - Ad avviso di esso ricorrente il contributo detto, essendo diretto a finalita' previdenziali, doveva ritenersi non sottoposto a tassazione, a tenore dell'art. 48, comma 2, lett. a), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. 1.3 - Ha in particolare chiesto la condanna dell'Amministrazione al rimborso della somma indebitamente trattenuta, oltre gli interessi maturati e maturandi, compresi quelli anatocistici dal giorno di notifica del ricorso. 2. - Si e' costituito l'Ufficio di Tolentino dell'Agenzia delle Entrate, concludendo per il rigetto del ricorso. Ha infatti escluso la natura previdenziale dell'assegno vitalizio previsto dall'art. 9 della legge reg. Marche n. 23/1995 in quanto: la materia previdenziale poteva «essere disciplinata esclusivamente da leggi statali» - e non quindi da una legge regionale - «operando, al riguardo, una riserva di legge inderogabile: il potere legislativo, pertanto, per tutto cio' che attiene la materia previdenziale, e' di pertinenza esclusiva dello Stato»; del resto il testo della normativa sull'argomento non offriva «traccia alcuna di elementi che diano una connotazione previdenziale all'assegno vitalizio stesso», avendo il legislatore regionale «consapevolmente ed opportunamente evitato di far ricorso al termine "previdenziale" nella formulazione dell'art. 3, comma 2, della l.r. n. 23/1995», senza che una corrispondente natura dell'assegno potesse comunque desumersi; la decisione n. 289/1994 della Corte costituzionale aveva ribadito che il trattamento di pensione erogato agli ex dipendenti non poteva essere comunque considerato della stessa natura dell'assegno vitalizio spettante agli ex Parlamentari o Consiglieri regionali: onde non poteva applicarsi ai due tipi di reddito lo stesso trattamento fiscale; del resto il legislatore tributario era intervenuto introducendo nel d.P.R. n. 917/1986 l'art. 48-bis regolante la «determinazione dei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente» il quale, alla lettera b), dispone che «... gli assegni vitalizi di cui alla presente lettera g) del comma 1 dell'art. 47 sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute al percettore gia' assoggettate a ritenute fiscali ...». Sicche' «l'esclusione dell'assegno vitalizio dall'ambito previdenziale comporta[va] la non applicabilita' al caso di specie dell'art. 48, comma 2, del d.P.R. n. 917/1986 invocato ex adverso. 3. - L'esame della controversia va fatto precedere da un'opportuna ricognizione delle fonti disciplinanti la soggetta materia. L'art. 3 della legge reg. Marche n. 23/1995, dettato in tema di «trattenute sulla «indennita' di carica», al capoverso dispone che «sull'indennita' di carica di cui all'art. 2 e' disposta altresi' una trattenuta obbligatoria nella misura del 20 per cento, a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio, di cui all'art. 9». Il quale ultimo, al primo comma, prevede che l'assegno detto «compete ai consiglieri regionali cessati dal mandato che abbiano compiuto 60 anni di eta' e che abbiano corrisposto i contributi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 per un periodo di almeno cinque anni di mandato o che abbiano esercitato la facolta' di cui all'art. 14» quanto all'integrazione del versamento in caso di cessazione dal mandato prima del predetto periodo. Il capoverso aggiunge che «l'assegno vitalizio, tanto nella forma diretta quanto nella forma della reversibilita' di cui all'articolo 16, e' cumulabile, senza detrazione alcuna, con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al consigliere cessato dal mandato o agli aventi diritto alla reversibilita». La norma tributaria di riferimento, invocata dal ricorrente, riguarda invece l'art. 48 del d.P.R. n. 917/1986 (cd. TUIR.) che, al secondo comma, recita: «Non concorrono a formare il reddito [di lavoro dipendente]: a) i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine previdenziale o assistenziale in conformita' a disposizioni di legge, di contratto collettivo o di accordo o regolamento aziendale... omissis...». Al fine di verificare se, in forza di tale ultima previsione, il contributo obbligatorio contemplato dall'art. 3 cpv., legge reg. Marche n. 23/1995 sia o meno estraneo dall'area di imposizione occorre percio' stabilire la finalita' previdenziale o meno dello stesso, attraverso l'esame degli argomenti addotti a sostegno delle due contrapposte opzioni dalle parti in contesa. 3.1 - Non puo' condividersi l'affermazione dell'Amministrazione, secondo cui il testo della normativa sull'argomento non offriva «traccia alcuna di elementi che diano una connotazione previdenziale all'assegno vitalizio» in argomento. Invero, come si e' visto, il capoverso dell'art. 9, legge reg. Marche n. 23/1995 stabilisce il principio della cumulabilita' dell'assegno vitalizio, formato con il contributo di cui al precedente art. 3 cpv., «con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al consigliere cessato dal mandato o agli aventi diritto alla reversibilita». Il che sta a significare che anche quello di cui qui trattasi deve essere considerato trattamento di quiescenza. Ne' puo' nascondersi che, in ordine ad esso, le disposizioni della legge regionale che lo disciplinano ricalcano la struttura propria degli istituti previdenziali e mutuano le regole proprie dei vari regimi pensionistici (cosi' Comm. trib. regionale di Ancona 121/6/04 pronunciata il 17 dicembre 2004 e depositata il 28 gennaio 2005). In particolare: la fissazione dell'eta' pensionabile e dei requisiti minimi di contribuzione (art. 9); la misura dell'assegno proporzionato agli anni di contribuzione (art. 10); la disciplina delle prestazioni di invalidita' (artt. 12 e 13); il regime della perequazione automatica e della prosecuzione volontaria (art. 14), il carattere della mutualita' del prelievo e l'obbligatorieta' delle trattenute (art. 3 cpv.). Non orientano del resto in senso contrario la brevita' della contribuzione - circoscritta a cinque anni - in relazione all'acquisizione del diritto all'assegno, la possibilita' di cumulo con l'attivita' lavorativa e la non necessita' del requisito dello stato di bisogno, che non costituiscono elementi decisivi per escludere il carattere previdenziale dell'assegno vitalizio di cui trattasi. 3.2 - La stessa sentenza n. 289/1994 della Corte costituzionale, invocata dall'Ufficio a sostegno della propria opzione ermeneutica, contiene invece argomenti utilizzabili a favore della natura previdenziale dell'assegno di cui trattasi. Essa infatti, pur dovendosi pronunciare sulla questione della legittimita' costituzionale o meno del trattamento tributario degli assegni vitalizi riservati ai parlamentari cessati dalla carica equiparato a quello della rendita vitalizia previsto dall'art. 47, comma 1, lett. h), d.P.R. n. 917/1986, rilevava che quello dei predetti assegni era un un particolare tipo di previdenza che aveva «trovato la sua origine in una forma di mutualita' (Casse di previdenza per i deputati ed i senatori istituite nel 1956) che si e' gradualmente trasformata in una forma di previdenza obbligatoria di carattere pubblicistico, conservando peraltro un regime speciale che trova il suo assetto non nella legge, ma in regolamenti interni delle Camere...». «L'evoluzione che, nel corso del tempo, ha caratterizzato questa particolare forma di previdenza - ha quindi precisato la Corte costituzionale - ha condotto anche a configurare l'assegno vitalizio ... come istituto che, nella sua disciplina positiva, ha recepito, in parte, aspetti riconducibili al modello pensionistico e, in parte, profili tipici del regime delle assicurazioni private». Anche sulla base di questi argomenti ben puo' ritenersi che, cosi' come i regolamenti della Camera e del Senato, anche la legge reg. Marche n. 23/1995, nel disciplinare il trattamento indennitario dei Consiglieri regionali cessati dalla carica, abbia inteso attribuire natura previdenziale alle trattenute operate all'indennita' di carica in base alle regole vigenti in ordine all'assicurazione obbligatoria di invalidita', vecchiaia e superstiti e necessarie a finanziare l'assegno vitalizio in argomento. La cui previsione persegue le stesse finalita' ed utilizza le medesime discipline tipiche delle assicurazioni sociali quali l'oggetto della tutela e gli eventi considerati dagli artt. 9 e segg. della stessa legge (vecchiaia, invalidita' e morte). 3.3 - Del tutto neutro appare a questo punto l'argomento relativo all'art. 48-bis d.P.R. n. 917/1986: nel senso che, nella vigenza del regime posto da tale norma, se le trattenute non sono soggette a ritenute fiscali, le quote dell'assegno vitalizio che da queste derivano saranno soggette a tassazione. 4. - Cosi' posta la finalita' previdenziale della trattenuta pretesa dall'art. 3 cpv., legge reg. Marche n. 23/1995, va esaminata l'obbiezione posta dall'Ufficio, secondo cui vi sarebbe nella soggetta materia una riserva di legge inderogabile a favore dello Stato. Detta riserva, che non si rinviene nell'art. 38 della Costituzione - ove ci si limita ad affermare che ai compiti previdenziali enunciati nell'articolo stesso «provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato» (comma 4), senza peraltro escludere altre competenze -, pare ora evidente dalla nuova formulazione del successivo art. 117, disposta dall'art. 3 della legge costituzionale n. 3/2001, che prevede la legislazione esclusiva dello Stato, fra l'altro, in materia di «previdenza sociale» (comma 2, lett. o). 4.1 - Al lume di tale novella si pone percio' come non manifestamente infondato il dubbio della persistente legittimita' costituzionale dell'art. 3 cpv, legge reg. Marche n. 23/1995, che dispone la trattenuta sull'indennita' di carica di cui qui si tratta, per le finalita' previdenziali che si sono esaminate, e del successivo art. 9, che prevede l'assegno vitalizio, di natura previdenziale. 4.2 - La questione appare altresi' rilevante in ordine alla decisione della presente controversia, posto che: ove le norme dette fossero ancora legittime, la trattenuta, in quanto diretta a finanziare un trattamento previdenziale, sarebbe immune da prelievo tributario a mente dell'invocato art. 48, comma 2, d.P.R. n. 917/1986; qualora invece le disposizioni di cui trattasi fossero dichiarate incompatibili con il novellato precetto costituzionale, la trattenuta dovrebbe essere restituita all'avente diritto e rientrerebbe quindi negli emolumenti retributivi soggetti ad imposizione. Ogni diversa soluzione di merito potra' costituire materia di sentenza interpretativa da parte della Corte. 5. - La questione va percio' rimessa al giudice delle leggi, per il cennato scrutinio di costituzionalita', previa sospensione del giudizio. La Corte medesima, a mente dell'art. 27, legge n. 87/1953, valutera' se, in ipotesi di accoglimento della questione, estendere l'eventuale declaratoria anche agli articoli successivi al 9, che disciplinano l'istituto previdenziale di cui trattasi.