IL TRIBUNALE

    Ha  emesso  la  seguente  ordinanza di rimessione degli atti alla
Corte costituzionale.
    Rilevato che si procede alla convalida dell'arresto di Neagu Jon,
cittadino rumeno per il delitto p.p. dall'art. 14, comma 5ter, d.lgs.
n. 286/1998  e  che  la  norma  in  contestazione,  nonche'  la norma
collegata  di  cui al comma 5-quinquies, che impone obbligatoriamente
l'arresto  del  cittadino  extracomunitario in caso di inottemperanza
all'ordine  di  espulsione,  si  pongono  in palese contrasto con gli
artt. 3,  13,  27,  136  Costituzione  in  quanto  in  forza del loro
disposto  viene  astrattamente  ad  essere  assoggettato  alla misura
eccezionale dell'arresto obbligatorio un soggetto che, per molteplici
motivi  riconducibili  alla  mancanza  di documenti personali, idonei
mezzi  finanziari,  capacita'  di  procurarsi  un  regolare  mezzo di
trasporto per fare ritorno in patria, non si trova generalmente nelle
condizioni   materiali   di   adempiere  spontaneamente  l'ordine  di
espulsione,    determinandosi    cosi',    in    modo   assolutamente
indiscriminato  e  indifferenziato, una inammissibile menomazione del
principio  di colpevolezza di cui all'art. 27 della Costituzione e di
inviolabilita' della liberta' personale;
    Rilevato  altresi',  per quanto concerne l'art. 136 Costituzione,
che  la  normativa  anzidetta risulta avere sostanzialmente eluso, se
non   apertamente   violato,  il  precedente  giudicato  della  Corte
costituzionale  che  aveva  dichiarato  la illegittimita' di identico
congegno  normativo,  essendosi  di  fatto  raggiunto  tale risultato
mediante  la  surrettizia trasformazione della precedente fattispecie
contravvenzionale   (su   cui   era   intervenuta   la  pronuncia  di
incostituzionalita),   nella.   attuale   previsione  delittuosa  che
tuttavia  non  trova  razionale  giustificazione, quanto a rigore del
trattamento   sanzionatorio,   nell'equo   contemperamento  del  bene
giuridico  tutelato dalla norma, con il bene supremo della liberta' e
della sicurezza personale;
    Rilevato,  a tal riguardo, come appaia ragionevolmente plausibile
affermare  che,  in  mancanza  di  un  effettivo  trasferimento dello
straniero   fuori  del  territorio  dello  Stato  italiano  ad  opera
dell'autorita',  e  a  fronte  della  impossibilita' pratica da parte
dello  straniero di fare utilmente rientro da solo nel suo Paese, non
puo'  oggettivamente  pretendersi che questi esegua spontaneamente un
provvedimento a lui pregiudizievole.
    Rilevato che d'altra parte, il fatto in se' della fuoriuscita dal
territorio   dello   Stato,   se   da  un  lato  potrebbe  soddisfare
astrattamente   il   contenuto   del   provvedimento  di  espulsione,
dall'altro   esporrebbe  in  modo  irrazionale  e  ingiustificato  lo
straniero  ad  altre  conseguenze personali e giuridiche perfino piu'
gravi di quelle derivanti dalla sua permanenza clandestina in Italia,
in  quanto  non  potendo  raggiungere  in  condizioni di sicurezza il
proprio  Paese,  questi  si troverebbe per lo piu' costretto a optare
per  altre soluzioni costituite dal necessario e contestuale ingresso
nel  territorio  di  altro  Stato,  appartenente  o  meno  all'Unione
europea, finendo cosi' con il dovere accettare il rischio, certamente
inesigibile,  di subire altre ripercussione legali in danno della sua
liberta'.
    Rilevato   infine   che,   per   quanto  concerne  i  profili  di
incompatibilita'  con  il  fondamentale  principio  di cui all'art. 3
Cost.,   la  normativa  di  cui  all'art. 14,  comma  5-ter  d.  lgs.
n. 286/1998,  realizza  il  risultato  di  una  indebita e arbitraria
disparita'  di  trattamento tra la condotta incriminata e altri fatti
per  i  quali  invece,  malgrado la loro obiettiva maggiore gravita',
l'arresto  e' reso solamente facoltativo in base ai principi generali
dettati da codice di procedura penale;