IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale. Rilevato che si procede alla convalida dell'arresto di Neagu Jon, cittadino rumeno per il delitto p.p. dall'art. 14, comma 5ter, d.lgs. n. 286/1998 e che la norma in contestazione, nonche' la norma collegata di cui al comma 5-quinquies, che impone obbligatoriamente l'arresto del cittadino extracomunitario in caso di inottemperanza all'ordine di espulsione, si pongono in palese contrasto con gli artt. 3, 13, 27, 136 Costituzione in quanto in forza del loro disposto viene astrattamente ad essere assoggettato alla misura eccezionale dell'arresto obbligatorio un soggetto che, per molteplici motivi riconducibili alla mancanza di documenti personali, idonei mezzi finanziari, capacita' di procurarsi un regolare mezzo di trasporto per fare ritorno in patria, non si trova generalmente nelle condizioni materiali di adempiere spontaneamente l'ordine di espulsione, determinandosi cosi', in modo assolutamente indiscriminato e indifferenziato, una inammissibile menomazione del principio di colpevolezza di cui all'art. 27 della Costituzione e di inviolabilita' della liberta' personale; Rilevato altresi', per quanto concerne l'art. 136 Costituzione, che la normativa anzidetta risulta avere sostanzialmente eluso, se non apertamente violato, il precedente giudicato della Corte costituzionale che aveva dichiarato la illegittimita' di identico congegno normativo, essendosi di fatto raggiunto tale risultato mediante la surrettizia trasformazione della precedente fattispecie contravvenzionale (su cui era intervenuta la pronuncia di incostituzionalita), nella. attuale previsione delittuosa che tuttavia non trova razionale giustificazione, quanto a rigore del trattamento sanzionatorio, nell'equo contemperamento del bene giuridico tutelato dalla norma, con il bene supremo della liberta' e della sicurezza personale; Rilevato, a tal riguardo, come appaia ragionevolmente plausibile affermare che, in mancanza di un effettivo trasferimento dello straniero fuori del territorio dello Stato italiano ad opera dell'autorita', e a fronte della impossibilita' pratica da parte dello straniero di fare utilmente rientro da solo nel suo Paese, non puo' oggettivamente pretendersi che questi esegua spontaneamente un provvedimento a lui pregiudizievole. Rilevato che d'altra parte, il fatto in se' della fuoriuscita dal territorio dello Stato, se da un lato potrebbe soddisfare astrattamente il contenuto del provvedimento di espulsione, dall'altro esporrebbe in modo irrazionale e ingiustificato lo straniero ad altre conseguenze personali e giuridiche perfino piu' gravi di quelle derivanti dalla sua permanenza clandestina in Italia, in quanto non potendo raggiungere in condizioni di sicurezza il proprio Paese, questi si troverebbe per lo piu' costretto a optare per altre soluzioni costituite dal necessario e contestuale ingresso nel territorio di altro Stato, appartenente o meno all'Unione europea, finendo cosi' con il dovere accettare il rischio, certamente inesigibile, di subire altre ripercussione legali in danno della sua liberta'. Rilevato infine che, per quanto concerne i profili di incompatibilita' con il fondamentale principio di cui all'art. 3 Cost., la normativa di cui all'art. 14, comma 5-ter d. lgs. n. 286/1998, realizza il risultato di una indebita e arbitraria disparita' di trattamento tra la condotta incriminata e altri fatti per i quali invece, malgrado la loro obiettiva maggiore gravita', l'arresto e' reso solamente facoltativo in base ai principi generali dettati da codice di procedura penale;