LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    Ha   emesso   la   seguente  ordinanza  sul  ricorso  n. 1058/04,
depositato il 1° dicembre 2004, avverso diniego domanda chiusura liti
n. 2004/61944 INVIM contro Agenzia delle Entrate - Ufficio di Modena,
proposto  dal  ricorrente  Zanni Valeria, viale Mazzini n. 25 - 41058
Vignola  (Modena), difeso da Morselli dott. Maurizio e Bandiera dott.
Enrico, p.zza Mazzini n. 2 - 41100 Modena.

                                Fatto

    Con  ricorso  all'intestata Commissione tributaria provinciale di
Modena,  Zanni  Valeria  impugnava  il  provvedimento  in epigrafe di
diniego  della  domanda  di  definizione  di lite fiscale pendente ex
art. 16, legge n. 289/2002.
    Si costituiva l'Agenzia, chiedendo la preliminare declaratoria di
incompetenza   poiche'  ai  sensi  dell'art. 16  cit.  l'impugnazione
avverso   il  diniego  doveva  essere  proposta  «dinanzi  all'organo
giurisdizionale  presso  il quale pende la lite» e che nella concreta
fattispecie era la territoriale Commissione regionale. Nel merito era
comunque  concluso  per  il  rigetto  del  ricorso poiche' a giudizio
dell'Agenzia  la definizione di cui all'art. 16 cit. non poteva avere
a  riguardo una controversia che come quella presente avesse avuto ad
oggetto un avviso di liquidazione.
    Il   contribuente   -   in   ragione   di   cio'  -  eccepiva  la
incostituzionalita' della regola di cui al cit. art. 16.
    Terminata  la  pubblica  udienza  -  ed all'esito della camera di
consiglio  -  veniva  ordinata  la trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale e la sospensione del giudizio in corso.

                               Diritto

    1)   La   questione  -  secondo  la  Commissione  -  deve  essere
considerata   rilevante   poiche'   la   lettera   dell'art. 16  cit.
obbligherebbe ad una dichiarazione di incompetenza.
    2)  La  questione  - pertanto e senza alcun dubbio - coinvolge un
punto decisivo della controversia.
    3)  Laddove  -  difatti  - fosse dichiarata l'incostituzionalita'
dell'art. 16 cit. non ci sarebbe assoluzione in rito.
    4)  La  questione  -  sempre  a giudizio della Commissione - deve
essere anche considerata non manifestamente infondata.
    5) In  proposito  -  a parere della Commissione - non puo' essere
condiviso il contrario argomento che e' stato dedotto dall'Agenzia.
    6) L'Agenzia ha in effetti espresso l'opinione che l'eccezione di
incostituzionalita'   sollevata  dal  ricorrente  sia  manifestamente
infondata  perche'  il  doppio  grado di cognizione non ha «copertura
costituzionale».
    7)  Il  Collegio  peraltro  non  ritiene  che il cit. art. 16 sia
irragionevole  perche' nella concreta fattispecie pervenuta all'esame
la norma in esso contenuta non permette al ricorrente un doppio grado
di  merito, essendo la lite sull'avviso di liquidazione in attualita'
pendente davanti alla Commissione regionale territoriale.
    8) In realta' l'art. 16 cit. non puo' essere ritenuto ragionevole
- con riferimento al parametro contenuto all'art. 3 Cost. - per altro
motivo.
    9)  Ed  invero  -  per la Commissione - la irragionevolezza della
disposizione risiede essenzialmente nella disparita' di trattamento a
cui essa da' luogo a seconda delle situazioni.
    10) Difatti  -  nel  caso  in  cui  la  lite  di cui si chiede la
definizione sia pendente in primo grado - la controversia sul diniego
puo' essere conosciuta nel doppio grado di merito.
    11) Al  contrario  avviene invece quando - come qui e' accaduto -
la lite di cui e' stata la definizione penda in secondo grado.
    12) In quest'ultima ipotesi - quindi - si realizza una diversita'
di  trattamento  che  non e' possibile ridurre a ragionevolezza e che
sembra in totale conflitto con l'art. 3 Cost.