LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 1058/04, depositato il 1° dicembre 2004, avverso diniego domanda chiusura liti n. 2004/61944 INVIM contro Agenzia delle Entrate - Ufficio di Modena, proposto dal ricorrente Zanni Valeria, viale Mazzini n. 25 - 41058 Vignola (Modena), difeso da Morselli dott. Maurizio e Bandiera dott. Enrico, p.zza Mazzini n. 2 - 41100 Modena. Fatto Con ricorso all'intestata Commissione tributaria provinciale di Modena, Zanni Valeria impugnava il provvedimento in epigrafe di diniego della domanda di definizione di lite fiscale pendente ex art. 16, legge n. 289/2002. Si costituiva l'Agenzia, chiedendo la preliminare declaratoria di incompetenza poiche' ai sensi dell'art. 16 cit. l'impugnazione avverso il diniego doveva essere proposta «dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite» e che nella concreta fattispecie era la territoriale Commissione regionale. Nel merito era comunque concluso per il rigetto del ricorso poiche' a giudizio dell'Agenzia la definizione di cui all'art. 16 cit. non poteva avere a riguardo una controversia che come quella presente avesse avuto ad oggetto un avviso di liquidazione. Il contribuente - in ragione di cio' - eccepiva la incostituzionalita' della regola di cui al cit. art. 16. Terminata la pubblica udienza - ed all'esito della camera di consiglio - veniva ordinata la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso. Diritto 1) La questione - secondo la Commissione - deve essere considerata rilevante poiche' la lettera dell'art. 16 cit. obbligherebbe ad una dichiarazione di incompetenza. 2) La questione - pertanto e senza alcun dubbio - coinvolge un punto decisivo della controversia. 3) Laddove - difatti - fosse dichiarata l'incostituzionalita' dell'art. 16 cit. non ci sarebbe assoluzione in rito. 4) La questione - sempre a giudizio della Commissione - deve essere anche considerata non manifestamente infondata. 5) In proposito - a parere della Commissione - non puo' essere condiviso il contrario argomento che e' stato dedotto dall'Agenzia. 6) L'Agenzia ha in effetti espresso l'opinione che l'eccezione di incostituzionalita' sollevata dal ricorrente sia manifestamente infondata perche' il doppio grado di cognizione non ha «copertura costituzionale». 7) Il Collegio peraltro non ritiene che il cit. art. 16 sia irragionevole perche' nella concreta fattispecie pervenuta all'esame la norma in esso contenuta non permette al ricorrente un doppio grado di merito, essendo la lite sull'avviso di liquidazione in attualita' pendente davanti alla Commissione regionale territoriale. 8) In realta' l'art. 16 cit. non puo' essere ritenuto ragionevole - con riferimento al parametro contenuto all'art. 3 Cost. - per altro motivo. 9) Ed invero - per la Commissione - la irragionevolezza della disposizione risiede essenzialmente nella disparita' di trattamento a cui essa da' luogo a seconda delle situazioni. 10) Difatti - nel caso in cui la lite di cui si chiede la definizione sia pendente in primo grado - la controversia sul diniego puo' essere conosciuta nel doppio grado di merito. 11) Al contrario avviene invece quando - come qui e' accaduto - la lite di cui e' stata la definizione penda in secondo grado. 12) In quest'ultima ipotesi - quindi - si realizza una diversita' di trattamento che non e' possibile ridurre a ragionevolezza e che sembra in totale conflitto con l'art. 3 Cost.