Il tribunale ordinario di Roma prima sezione civile in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Massimo Corrias, ha pronunciato la seguente, ordinanza con contestuale ricorso alla Corte costituzionale nella causa civile di primo grado recante il numero di ruolo 27528 dell'anno 2002, posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza dell'8 marzo 2005 e vertente tra Del Gaudio Marco, Milita Alessandro, Cascini Francesco, Catena Rossella, Greco Raffaele, Marcopido Claudio, Beatrice Filippo, Volpe Fortunata, Tornassi Elisa, Fulco Ivana, Simeone Roberta, Sanseverino Gloria, Noviello Giuseppe, Capasso Raffaella, Valentini Francesco, Sereni Silvia, Mancuso Paolo, Zeuli Sergio, De Magistris Luigi, Arlomede Graziella, Del Prete Michele, Parascandolo Enrica, Corona Giovanni, Policastro Aldo, Grieco Teresa, Maresca Catello, Narducei Giuseppe, Castaldi Stefania, Carrano Celestina, Alfano Anna Laura, Sargenti Barbara, Santulli Luigi, Del Mauro Fabio Massimo, Frongillo Ida, Della Pietra Daniela, Loreto Giuseppina, Ardituro Antonio, Correra Paola, Natale Messia, Dente Fabio e Cataldi Alessandra, tutti elettivamente domiciliati in Roma, in via Muzio Clementi n. 48, presso lo studio dell'avv. Fabio Lepri che li rappresenta e difende in forza di procure alle liti a margine ed in calce all'atto di citazione, attori; e Edizioni del Roma S.p.A. elettivamente domiciliata in Roma, in via F. Siacci 2/B, presso lo studio dell'avv. Corrado De Martini che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti a margine della comparsa di risposta, convenuta; e Roberto Paolo elett. te domiciliato in Roma, in Piazza Barberini 12, presso lo studio Visentini e Associati, rappresentato e difeso dagli avvocati Gustavo Visentini e Alfonso Papa Malatesta in forza di procura alle liti a margine della comparsa di risposta, convenuto; e Casciello Luigi elettivamente domiciliato in Roma, Circonvallazione Clodia n. 167, presso lo studio dell'avv. Anna Castagnola, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Mazzone del Foro di Napoli, in forza di procura alle liti in calce alla copia notificata dell'atto di citazione avversario, convenuta; e «Novi Emiddio elettivamente domiciliato in Roma, in via Monte Pramaggiore n. 13, presso lo studio dell'avv.Alessandro Capograssi che lo rappresenta e difende in forza di procure alle liti a margine della comparsa di costituzione, convenuto; avente ad oggetto; domanda di risarcimento danni da diffamazione. Il giudice rilevato in fatto ed in diritto che gli attori, tutti magistrati in servizio presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Napoli, con atto di citazione notificato l'8 aprile 2002, assumendo di essere stati diffamati e danneggiati da alcuni articoli a firma del giornalista Roberto Paolo (gli articoli «La vendetta dei P.M. puniti - Contro Cordova la vendetta dei P.M. del 9 gennaio 2002, «Veleno in Procura - L'ultimo ricatto contro Cordova - I P.M. minacciano la fuga in massa» del 25 gennaio 2002, «Veleno in Procura - Ce l'hanno con Cordova perche' ha messo ordine» del 26 gennaio 2002, «Procura dei Veleni - Caso Cordova, nuova spaccatura» del 3 febbraio 2002 e «Procura dei Veleni - Caso Cordova, il bluff dei P.M. ribelli» del 7 febbraio 2002) e da un articolo a firma del Senatore della Repubblica on. Emiddio Novi («Il Palazzo brucia e c'e' chi pensa a spargere veleni» del 7 febbraio 2002), pubblicati dal quotidiano «Roma», edito dalla societa' Edizioni del Roma e diretto da Luigi Casciello, hanno convenuto davanti al Tribunale di Roma i predetti Roberto Paolo, Emiddio Novi, Luigi Casciello e la societa' Edizioni del Roma per sentirli condannare al risarcimento dei danni, al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 12 della legge n. 47/1948 ed alla pubblicazione dell'emananda sentenza; che tutti i convenuti si sono costituiti con distinti difensori i quali, nel merito, hanno tutti concluso chiedendo il rigetto delle domande avversarie, avendo eccepito l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca e, relativamente alle opinioni espresse dall'on. Novi, l'insindacabilita' prevista dall'art. 68, comma 1, della Costituzione; che detta eccezione d'insindacabilita', sollevata con riferimento a due interpellanze effettivamente rivolte dall'on. Novi al Ministro della giustizia nel corso della 106ª seduta pubblica del Senato della Repubblica del 25 gennaio 2002, concerneva gli articoli «Veleno in Procura - Ce l'hanno con Cordova perche' ha messo ordine» del 26 gennaio 2002 e «Procura dei Veleni - Caso Cordova, il bluff dei P.M. ribelli» del 7 febbraio 2002, contenenti opinioni attribuite a detto Senatore, e l'articolo «Il Palazzo brucia e c'e' chi pensa a spargere veleni» del 7 febbraio 2002 a firma dello stesso on.Novi in cui il medesimo ebbe a sostenere: che la Procura di Napoli era «assediata dalla sinistra giudiziaria» composta da «magistrati inetti impegnati ad invocare protezione politica per salvarsi da provvedimenti disciplinari doverosi e meritati»; che a Napoli sessantaquattro toghe erano «impegnate a difendere i loro privilegi corporativi e in molti casi impegnate a tutelare il potere senza volto di una sinistra affarista e prevaricatrice»; che il «fortino della legalita», rappresentato dalla Procura di Napoli diretta da Cordova, era assediato da «un disordine che vedeva protagonisti e responsabili molti di quei magistrati che ora invocano la cacciata di Cordova», molti dei quali nullafacenti e rei di furto di stipendio; che «tra gli insorti che vogliono la testa di Cordova c'e' di tutto» compresi «quelli che cercano di mettersi in salvo flondandosi sul carro di Tespi di una sinistra che accoglie tutti, anche i parassiti in toga nera. Poi ci sono i maneggioni che insabbiavano o deviavano le inchieste sui rapporti tra sinistra imprenditrice e camorra. E poi ci sono i signori in doppio petto che hanno ideato e attuato un sofisticato sistema per il controllo e l'azzeramento delle inchieste scomode. Un sistema che coinvolge una parte dei G.I.P. e anche consistenti settori delle sezioni giudicanti del Tribunale di Napoli»; che i firmatari del documento contro Cordova difendevano un ambiente caratterizzato da «magistrati che non lavorano», da «toghe che proteggono la corruzione di sinistra», da «giudici che assolvono camorristi pur di non condannare qualche imprenditore legato alla sinistra» in un contesto di «egemonia post-comunista» concludendo che detta egemonia «a Napoli ormai s'e' trasformata in dominio totalizzante e mafioso»; che detta eccezione d'insindacabilita' e' risultata sicuramente fondata in relazione ai due articoli del 26 gennaio 2002 e del 7 febbraio 2002 a firma del giornalista Roberto Paolo, posto che in detti articoli lo stesso si' e' limitato a trascrivere fedelmente alcuni brani delle due citate interpellanze parlamentari; che relativamente all'articolo del Novi, questo giudice, ritenendo che non tutte le opinioni ivi espresse risultassero riferibili alle due interpellanze in questione, ha ordinato la trasmissione degli atti al Senato della Repubblica perche' valutasse la ricorrenza dell'insindacabilita' eccepita ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; che il Senato della Repubblica, con deliberazione dell'Assemblea nella seduta antimeridiana del 30 giugno 2004, ha approvato la proposta della Giunta delle Elezioni e delle Immunita' Parlamentari volta a dichiarare che le affermazioni del Novi, ovvero attribuite al Novi, oggetto del presente giudizio, concernevano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadevano pertanto nell'ipotesi di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione; che dalla lettura della menzionata proposta si evince che la Giunta delle Elezioni e delle immunita' Parlamentari, dopo aver dato atto che effettivamente non tutte le opinioni espresse da] Novi trovavano riscontro nelle sue interpellanze del 25 gennaio 2002, ha tuttavia ritenuto che tali riscontri risultavano comunque ravvisabili in altri atti parlamentari dallo stesso posti in essere; che al riguardo detta Giunta ha testualmente sostenuto: «Va allora notato che l'attivita' parlamentare del senatore Novi sul tema, esplicatasi in atti - «tipici sin dalla scorsa legislatura, e' tutta univocamente diretta a dimostrare il teorema secondo cui la Procura di Napoli risponde a motivazioni extra-giuridiche nella scelta dei procedimenti cui dare impulso, nel rallentamento degli altri e, piu' in generale, nel tentativo di creare le condizioni per l'incompatibilita' ambientale del procuratore Cordova. Vanno in proposito ricordati: l'intervento del senatore Novi nell'Assemblea del Senato del 10 novembre 1998, in cui egli affermo' (tra l'altro) che «alcuni ambienti del giornalismo napoletano vicini alla corrente di Magistratura democratica» hanno agito «d'accordo con questa componente della magistratura nell'attaccare la Procura della Repubblica»;, l'intervento del senatore Novi nell'Assemblea del Senato del 29 gennaio 1999, in cui egli affermo' che «nella Procura di Napoli ci sono molti magistrati che hanno una sorta di pregiudizio positivo verso la sinistra e quindi da parte loro si verifica una certa "inappetenza inquirente"»; l'intervento del senatore Novi nell'Assemblea del Senato del 23 aprile 1999, in cui egli affermo' che «e' stato aperto un fuoco di sbarramento contro alcuni magistrati della Procura di Napoli che vengono continuamente aggrediti e intimoriti non solo dai giornali ma anche da alcuni componenti della Commissione antimafia»; l'intervento del senatore Novi nella seduta della Commissione antimafia del 10 ottobre 2000 e la conseguente relazione di minoranza sulla criminalita' organizzata in Campania (Doc. XXIII, n. 46-bis), secondo cui il procuratore Cordova non sarebbe privo delle necessarie risorse investigative per motivi di bilancio, ma sarebbe vittima di una consapevole strategia di isolamento; essa intenderebbe depotenziare l'operato della magistratura inquirente napoletana per tutelare la connivenza politico-camorristica che rappresenterebbe il serbatoio di consensi dei partiti di sinistra. «La sinistra ha percio' cercato e cerca tuttora di delegittimare il lavoro di questi Magistrati, a volte grazie alla compiacente collaborazione di interessati avvocati, a volte grazie ad articoli di stampa riconducibili a testate di regime, a volte sulla base di dichiarazioni di note «Toghe rosse» sempre piu' insofferenti verso l'autonomia ed indipendenza dal potere politico dimostrata dal procuratore Cordova e da alcun suoi sostituti»; l'interpellanza 2-00104, presentata dal senatore Novi in ordine all'«autentico assedio a cui sono sottoposti la Procura di Napoli e il procuratore Cordova. E' un assedio che vede come protagonisti anche pezzi di istituzioni deviate, la criminalita' organizzata e settori della politica cittadina e regionale cue aspirano ad una condizione di totale impunita'. Tale assedio si concretizza anche in comportamenti non del tutto chiari di due sezioni giudicanti del Tribunale di Napoli, monopolizzate dalla corrente di Magistratura democratica» (dalla descrizione che dell'interpellanza e' stata data, nella seduta antimeridiana del 21 dicembre 2001, nell'Assemblea del Senato, ad opera dello stesso senatore Novi: anche questo intervento e' atto parlamentare tipico, di quelli menzionati dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 140); l'intervento nella seduta pomeridiana dell' Assemblea del Senato del 5 dicembre 2001, in cui il senatore Novi denunciava che «cinque magistrati dell'ufficio GIP di Napoli hanno trasmesso quest'estate una circolare a tutti i loro colleghi per invitarli a non accedere alla richiesta di intercettazioni della Procura della Repubblica nei confronti del signor Caruso, che annunciava mazzate, rivolte e morti a Genova». Alla luce di questo ulteriore fronte di polemica, va anche riconsiderata l'apparente estraneita' del contenuto del secondo e del terzo articolo alla copertura offerta dall'interpellanza 2-00122, visto che questa e' riferita alla magistratura giudicante e non alla requirente: quando vi si dice che, nelle sezioni prescelte, «la maggior parte dei magistrati in organico appartengono alla corrente di MD» (Magistratura democratica), si descrive un presunto sistema di «orientamento delle decisioni» che risponderebbe a quella corrente della magistratura e, quindi, anche al suoi aderenti che fanno parte della magistratura requirente.». che le conclusioni cui e' pervenuto il Senato della Repubblica in ordine all' articolo a firma del Novi non possono essere condivise, dovendosi considerare: che la prerogativa dell'insindacabilita' non copre tutte le opinioni espresse dal parlamentare nello svolgimento della sua attivita' politica ma solo quelle legate da un nesso funzionale con le attivita' svolte nella sua qualita' di membro del Parlamento; che la semplice comunanza di argomento tra la dichiarazione lesiva e le opinioni espresse in sede parlamentare non e' idonea ad estendere alla prima l'immunita' prevista per le seconde; che le allusioni presenti nello scritto del Senatore Novi laddove lo stesso ebbe a dichiarare che i magistrati di Napoli erano arrivati a non incriminare ovvero ad assolvere non meglio specificati camorristi per evitare di dover indagare anche certi imprenditori legati ai partiti di sinistra («Poi ci sono i maneggioni che insabbiavano o deviavano le inchieste sui rapporti tra sinistra imprenditrice e camorra» ... «giudici che assolvono camorristi pur di non condannare qualche imprenditore legato alla sinistra») configurano gravissime accuse alla magistratura napoletana, sia inquirente che giudicante, che non trovano alcun riscontro in nessuno dei passi di atti parlamentari che la Giunta delle Elezioni e delle Immunita' Parlamentari ha addotto a fondamento del proprio giudizio d' insindacabilita'; che la delibera cosi' adottata configura un uso non corretto delle prerogative attribuite al Senato della Repubblica in tema d'insindacabilita' delle opinioni dei propri membri e limita illegittimamente i poteri attribuiti dall'art. 102 della Costituzione all'Autorita' Giudiziaria Ordinaria, impedendo a questo Tribunale di giudicare la domanda di risarcimento formulata dagli attori nei confronti del Senatore Novi; che pertanto s'imporra' la proposizione da parte di questo Tribunale di un ricorso per conflitto di attribuzioni alla Corte Costituzionale avverso il Senato della Repubblica affinche' detta Corte, previa delibazione di ammissibilita', annulli la deliberazione di insindacabilita' adottata dall'Assemblea del Senato nella seduta antimeridiana del 30 giugno 2004 in relazione all'articolo in questione, quantomeno in riferimento all'opinione espressa in ordine all'asserito mancato perseguimento da parte dei magistrati napoletani di alcuni camorristi asseritamente legati a non meglio specificati imprenditori vicini ai partiti di sinistra;